Statuto dei lavoratori
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
ART. 1. - Libertà di
opinione
ART. 2. - Guardie giurate
ART. 3. - Personale di vigilanza
ART. 4. - Impianti audiovisivi
ART. 5. - Accertamenti sanitari
ART. 6. - Visite personali di controllo
ART. 7. - Sanzioni disciplinari
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica
ART. 10. - Lavoratori studenti
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali
ART. 12. - Istituti di patronato
ART. 13. - Mansioni del lavoratore
Titolo II - Della libertà
sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale
ART. 15. - Atti discriminatori
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori
ART. 17. - Sindacati di comodo
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro
Titolo III - Dell'attività
sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
ART. 20. - Assemblea
ART. 21. - Referendum
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali
ART. 23. - Permessi retribuiti
ART. 24. - Permessi non retribuiti
ART. 25. - Diritto di affissione
ART. 26. - Contributi sindacali
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Titolo IV - Disposizioni
varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera
Titolo VI - Disposizioni
finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato
e degli appaltatori di opere pubbliche
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
ART. 38. - Disposizioni penali
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
ART. 41 - Esenzioni fiscali
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme
della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti
di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio,
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi
più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato
del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso
degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o,
in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore
da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi
in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione
che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate
la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo,
le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato
del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale
sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio
del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio
di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale
del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di
lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione
di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi
hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo
di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro
di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali
di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di
lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace
il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121
del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente
è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in
virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore
di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal
datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato
al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma
del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta
al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto
e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo
a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui
è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente
a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o
nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di
cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza
con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art.
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze
sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali
e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,
a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva
il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche
a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione
dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado
di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine
di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di
parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria
di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro
tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla
sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono
inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale
decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art.
25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla
sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente
legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di
manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge,
le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente
per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori
di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo
III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano
a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa
più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici
accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti
o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego
dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000
a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge
e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi
ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.