Legge 2 dicembre 1991, n. 390
Norme
sul diritto agli studi universitari
Art. 1. Finalità.
In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la
presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei
cittadini nell'accesso
all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci
e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
Art. 2. Destinatari.
Ai fini della presente legge, per <<studenti>> si
intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli
istituti universitari e degli istituti superiori di grado
universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Le
istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese
nella dizione <<università>>.
Art. 3.Interventi dello Stato, delle regioni e delle
università.
- Allo
Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione
degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
- Le
regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del
diritto agli studi universitari.
- Le
università organizzano i propri servizi, compresi quelli di
orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e
proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le università,
nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle
materie connesse all'attuazione del diritto agli studi
universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle
finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e
convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
Art. 4. Uniformità di trattamento.
- Con
decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato <<Ministro>>,
sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta
nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche degli studenti, nonché per la definizione delle
relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi
e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non
destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni
economiche vanno individuate sulla base della natura e
dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo
familiare; b) le tipologie minime e i relativi livelli degli
interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3; c) gli indirizzi
per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli
interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
- Il
decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio
del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto
è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione
del decreto stesso.
Art. 5. Rapporto al Parlamento.
Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente
al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n.
168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi
universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle
università per quanto di rispettiva competenza e sentita la
Consulta nazionale di cui all'articolo 6. 2. In prima applicazione
della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli
studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla
presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria.
Art. 6. Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari.
1. E' istituita presso il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
<<Ministero>>, la Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari. 2. La Consulta: a) formula pareri e proposte al
Ministro in materia di diritto agli studi universitari; b) indica i
criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5,
anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione
studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime
il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui
all'articolo 4, comma 1. 3. La Consulta è presieduta dal Ministro
ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque
rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque
rappresentanti degli studenti. 4. Le modalità per l'elezione dei
rappresentanti delle università e degli studenti e per il
funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento
adottato con decreto del Ministro. 5. Agli oneri per il
funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 7. Principi generali.
- Le
regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa
nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai
seguenti princìpi:
a)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è
garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno
sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento,
indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi
di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
b)
la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una
partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto
agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari
agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga
esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi;
c)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano
fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure
selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto
conto della specificità degli interventi;
d)
le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8,
non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
e)
possono essere previste disposizioni particolari per
l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai
servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in
relazione a condizioni di particolare disagio socioeconomico o
fisico, di maggiorazione dei benefici.
- Gli
studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono
accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze
destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
- Le
regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli
stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici,
quali:
a)
erogazione di servizi collettivi, tra cui mense,
alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
b)
assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo
8;
c)
orientamento al lavoro;
d)
assistenza sanitaria.
- Gli
interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali
alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività
didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle
università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
Art. 8. Borse di studio.
Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli
interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere
annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti
minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle
università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.
Art. 9. Coordinamento interregionale.
Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli
interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato
da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola
università, il rettore o un suo delegato.
Art. 10. Coordinamento nell'ambito regionale tra gli
interventi di competenza della regione e quelli di competenza
dell'università.
Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli
interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza
alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato
regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università
aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una
sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo
delegato. 2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono
comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui
all'articolo 6.
Art. 11. Regioni a statuto speciale.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente
legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 12. Attribuzioni.
- Le
università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi
universitari. Le università inoltre:
a)
concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei
contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)
agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio
individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche
e laboratori;
c)
promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di
insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari
modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
d)
promuovono attività culturali, sportive e ricreative,
mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in
collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle
associazioni e cooperative studentesche;
e)
curano l'informazione circa le possibilità offerte per
lo studio e la formazione presso altre università o enti, con
particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli
interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi
universitari;
f)
promuovono interscambi di studenti, che possono avere
validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre
istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti
disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g)
sostengono le attività formative autogestite dagli
studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19
novembre 1990, n. 341. 2.
- Le
università provvedono alle attività di cui al presente
articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 13. Attività a tempo parziale.
- Le
università, sentito il senato degli studenti, possono
disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con
esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui
all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo
svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di
responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette
collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel
bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di
graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e
reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
- La
prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui
al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale
sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La
collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.
- I
regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei
seguenti principi:
a)
i compensi possono essere assegnati a studenti che
abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano
di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b)
le prestazioni dello studente non possono superare un
numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c)
a parità di condizioni del curriculum formativo,
prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d)
al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione
sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e
sull'efficacia dei servizi attivati.
Art. 14. Corsi intensivi.
- I
consigli delle strutture didattiche possono prevedere
l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci
universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si
trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione
dell'offerta formativa.
- I
corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti
previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
- L'insegnamento
nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori
confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza
previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo.
L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i
regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
- Corsi
intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità
di cui al presente articolo:
a)
per il perseguimento di finalità formative analoghe a
quelle previste per le scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle
more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui
all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti
nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti,
totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle
predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione
degli studi nelle stesse;
b)
per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c)
per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Art. 15. Concorso delle università agli altri
interventi.
Le università possono concorrere agli interventi previsti dai
Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico
del proprio bilancio.
Art. 16. Prestiti d'onore.
- Agli
studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a),
possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito,
anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti
d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico
connesse alla frequenza degli studi.
- Il
prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi,
dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e
non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o
autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il
20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque
cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi,
il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività
lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente
al periodo successivo al completamento o alla definitiva
interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al
tasso legale.
- Le
regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la
concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di
garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli
interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni
stipulano con aziende ed istituti di credito devono
disciplinare:
a)
i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b)
le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
- Ad
integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle
regioni agli interventi di cui al presente articolo, è
istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un
<<Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore>>. Il Fondo è ripartito per i medesimi
anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la
concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non
può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa
per le finalità di cui al presente articolo.
Art. 17. Fondo di incentivazione.
- Il
piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio
dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei
servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
a)
per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio
presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente
utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le
sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo
sviluppo delle università istituite successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
b)
per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario.
- Ai
fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero
è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito
capitolo di bilancio, denominato <<Fondo per l'erogazione
di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria>>.
- Il
Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni
1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le
università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle
indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti
il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica
altresì il numero
e l'importo delle borse, nonché le modalità per il
conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
- Le
università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono
essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima
dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non
anteriore al 1º agosto.
- Gli
studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al
concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito
negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la
stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla
normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le
università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in
tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio
prescelti entro il predetto termine.
Art. 18. Alloggi.
- Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per
l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla
costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate
ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di
contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi
universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro
proprietà da adibire alla medesima destinazione.
- Per
i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote
delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
- Le
regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi
da parte degli studenti non residenti anche mediante
l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite
convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
- Per
le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può
assegnare alle università che intendano partecipare ai
programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello
stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria,
per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento
dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli
immobili sono a totale carico delle regioni.
Art. 19. Assistenza sanitaria.
Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
possono stipulare convenzioni con le università per assicurare
prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi
universitarie.
Art. 20. Studenti stranieri.
- Gli
studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle
provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi
regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini
italiani.
- Gli
studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle
provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza
sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
- Gli
studenti, cui le competenti autorità statali abbiano
riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico,
sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini
italiani.
- Ai
fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro
il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle
prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
- Il
permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano
lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno
degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico
e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i
requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte
salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
- Le
università comunicano ogni tre mesi alle questure
territorialmente competenti l'elenco degli studenti
stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle
categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti
con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione
delle loro posizioni. Comma così modificato dall'art. 46,
l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata
dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 21. Beni immobili e mobili.
- Alle
regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili
dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi
esistente, destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari.
- Gli
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni
di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a
carico delle regioni.
- Alle
regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e
del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente
alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle
opere universitarie.
- Per
i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo
canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei
beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita
convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso
può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri
derivanti dalla proprietà dei beni.
- Qualora,
per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al
presente articolo, i beni devono essere riconsegnati
all'università o allo Stato.
- Nel
caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle
finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi
connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari
è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o
tra regione ed università.
- Le
regioni subentrano alle università e alle opere universitarie,
aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da
esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e
mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già
propri delle opere universitarie.
- All'accertamento
dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione
sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Le
commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della
regione, del comune, dell'università, del Ministero e del
Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta
giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni
stessi.
- Lo
Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle
regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri
immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo
Stato o all'università dalla proprietà dei beni.
Art. 22. Accertamenti.
- Ai
fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del
diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove
necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore
un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13
aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie
e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza,
sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.
Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti
disposizioni statali.
- In
relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al
diritto agli studi universitari possono richiedere alle
intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche
fiscali.
- Gli
organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze
economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei
beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I
titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che
beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle
condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono
assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi
controlli.
Art. 23. Sanzioni.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle
disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei
relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a
quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per
la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Art. 24. Pubblicità.
L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato
a cura delle università, con decorrenza semestrale.
Art. 25. Norma finale. Organismi regionali di gestione.
- Le
regioni conformano la propria legislazione alle norme della
presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in
vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un
apposito organismo di gestione, dotato di autonomia
amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione
è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e
dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove
sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed
efficienza della gestione, la legislazione regionale può
prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle
università al fine della costituzione di unico organismo di
gestione. La regione non può designare personale universitario
quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti
dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è
nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni
possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli
interventi in materia di diritto agli studi universitari alle
università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme
dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i
criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da
soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle università.
- Restano
ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari
legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del
Ministero.
Art. 26. Norma abrogativa.
1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e
successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto
con la presente legge. 2. Sono fatte salve per l'università della
Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli
studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
Art. 27. Copertura finanziaria.
- Per
il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e
17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992,
rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25
miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento <<Diritto allo studio>>.
- Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.