1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341. è
istituita la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La Scuola si articola in
indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole
secondarie. in ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi così determinati debbono prevedere
piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento
nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.
1. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione
all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla Scuola di
specializzazione. I diplomi rilasciati dalla Scuoia di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
1. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento,
comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di
scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze
dell'educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi; e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle
didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate,
corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare.
Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attività di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame
finale.
1. Il Consiglio della Scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terrà conto del curricolo
universitario precedente e potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire
una pluralità di abilitazioni. li piano potrà prevedere altresì completamenti disciplinari, da acquisire nelle facoltà
competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini
dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.
1. I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività
didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e
delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di
tirocinio.
1. Sono ammessi alla Scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all'insegnamento
nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attività di
formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza.
1. Il numero di iscritti alla Scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente, sentite le competenti
autorità scolastiche del bacino di utenza dell'università e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio,
secondo quanto verrà determinato nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 novembre
1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad
usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della
legge 30 novembre 1989. n. 398. possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle
Regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.
1. I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della Scuoia di
specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell'esame
finale e la composizione della relativa commissione, che comprenderà, oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di
scuola secondaria, ed esperti scolastici designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal
regolamento didattico di struttura, nell'ambìto di quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 19 novembre 1990, n.341.
1. Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari
adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella Scuoia che non siano
ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.
1. Il regolamento didattico di struttura terrà conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra
formazione universitaria e attività di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire
fra le Università e le autorità scolastiche competenti per il bacino di utenza.
1. Ai fini della prima attivazione della Scuola viene costituito presso le università interessate, con deliberazione del Senato accademico, ovvero dei Senati accademici per le Scuole attivate d'intesa tra più università, un apposito Comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facoltà, dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso - ove esistono - le facoltà di scienze della formazione. Il Comitato svolge le funzioni previste per il Consiglio della Scuola fino a quando questo venga costituito.