D.P.R. 31 luglio 1996, n. 470


Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria
Tabella XXIII bis

ARTICOLO 1 (Finalità della scuola di specializzazione)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341. è istituita la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La Scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie. in ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi così determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.

ARTICOLO 2 (Diploma)

1. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla Scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla Scuoia di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

ARTICOLO 3 (Durata e articolazione del corso degli studi)

1. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell'educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi; e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attività di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.

ARTICOLO 4 (Piani di studio)

1. Il Consiglio della Scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terrà conto del curricolo universitario precedente e potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. li piano potrà prevedere altresì completamenti disciplinari, da acquisire nelle facoltà competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.

ARTICOLO 5 (Contenuti dei piano di studi)

1. I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

ARTICOLO 6 (Ammissione alla Scuola di specializzazione)

1. Sono ammessi alla Scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza.

ARTICOLO 7 (Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio)

1. Il numero di iscritti alla Scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente, sentite le competenti autorità scolastiche del bacino di utenza dell'università e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verrà determinato nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989. n. 398. possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle Regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

ARTICOLO 8 (Criteri di ammissione)

1. I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della Scuoia di specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione, che comprenderà, oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di scuola secondaria, ed esperti scolastici designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal regolamento didattico di struttura, nell'ambìto di quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n.341.

ARTICOLO 9 (Attività di insegnamento)

1. Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella Scuoia che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.

ARTICOLO 10 (Regolamento didattico di struttura)

1. Il regolamento didattico di struttura terrà conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attività di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire fra le Università e le autorità scolastiche competenti per il bacino di utenza.

ARTICOLO 11 (Comitato di proposta)

1. Ai fini della prima attivazione della Scuola viene costituito presso le università interessate, con deliberazione del Senato accademico, ovvero dei Senati accademici per le Scuole attivate d'intesa tra più università, un apposito Comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facoltà, dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso - ove esistono - le facoltà di scienze della formazione. Il Comitato svolge le funzioni previste per il Consiglio della Scuola fino a quando questo venga costituito.