Legge 28 marzo 2003, n. 53
(in GU 2 aprile 2003, n. 77)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Lavori Preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1306):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).

Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3387):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto 1306/B):

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.

Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

 


Ordini del Giorno accolti dal Governo
(7a Senato, 4 marzo 2003)

Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.


Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)

Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:

La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.

La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.
9/3387/9. Mereu.

La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione» dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici

La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.

 

Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti ordini del giorno

La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello» dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sfornati» dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.

La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.

La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema sul tavolo contrattuale)


Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)

            Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
            visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
            tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
            considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
            ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,
        impegna il Governo:
            a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
                b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
                c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
                d) della valorizzazione professionale del personale docente;
                e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
                f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
                i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
                l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;
            ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.

        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
        premesso:
            che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
            che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
            che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
            che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;
            che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite per responsabilizzare gli studenti,
        impegna il Governo:
            a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.

        Il Senato,
        premesso che:
            la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
            instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
            l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
            le manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante e costante;
            la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
        impegna il Governo:
            a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
        premesso che:
        l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
        tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
        vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
        appare necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
        impegna il Governo:
        a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);
        a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli insegnanti.

        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
        premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;
        accertato che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
        constatato che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;
        accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
        previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
        impegna il Governo:
        ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
        ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale.

        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
        impegna il Governo:
        a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti.

        Il Senato
        impegna il Governo a consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».

        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
            visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
            considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
                nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento della lingua italiana;
                la lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
            considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
            preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua francese;
                    ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze linguistiche,
            impegna il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.