Onorevoli Colleghi ! - Nel corso dell'ultimo periodo l'iter attuativo ha consentito che, al presente, Accademie e Conservatori di musica rilascino diplomi Accademici di primo e secondo livello equiparati ai titoli universitari. Ne consegue che anche la normativa relativa al personale docente vada rivisitata nel senso di una definizione all'interno del sistema pubblico.
Art. 1
Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente:
“6 il rapporto di lavoro del personale docente delle Istituzioni di cui all'art. 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università.
L'equiparazione economica sarà effettuata gradualmente nell'arco di 5 anni secondo criteri e scaglionamenti temporanei stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge”.
On. Angela NAPOLI
Roma 1 luglio 2008