ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004
296a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.
La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE
(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di procedere all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, rinviando la votazione finale alla seduta di domani, con l'intesa di ritornare sulle parti che avessero eventualmente incontrato la contrarietà della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica altresì che sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno, anch'essi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Sul n. 1, il sottosegretario Valentina APREA si dichiara disponibile ad accoglierlo, a condizione che il presentatore sopprima il punto n. 2).

Conviene il senatore BRIGNONE(LP).

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie quindi l'ordine del giorno n. 1, come modificato, nonché - come raccomandazione - l'ordine del giorno n. 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento 1.12, che corrisponde alle giuste attese degli iscritti all'ultimo anno delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei laureandi in scienze della formazione primaria, oltre che di coloro che si stanno specializzando sul sostegno.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l'emendamento 1.14, volto a ripristinare la cadenza annuale dell'aggiornamento delle graduatorie. La norma proposta dal Governo impedisce infatti, a suo giudizio del tutto inopinatamente, ai docenti di essere iscritti in graduatoria per oltre due anni. Ciò è tanto più grave in quanto è motivato da ragioni di mera semplificazione amministrativa e non potrà non essere causa, sottolinea, di un folto contenzioso, anche di carattere costituzionale.
Illustra indi l'emendamento 1.0.4, che differisce dall'1.0.2 solo per il tipo di copertura finanziaria. Si tratta di proposta alla quale il Gruppo annette molta importanza, in quanto detta criteri per la stabilizzazione del personale della scuola. Al di là della mera sistemazione del personale precario, l'opposizione ritiene infatti indispensabile dettare norme chiare per la definizione dei contratti a tempo indeterminato. Quanto alla copertura, l'emendamento 1.0.4 ne reca una di carattere tradizionale. L'1.0.2 si propone invece di coprire i maggiori oneri attraverso i risparmi conseguenti ad una parte dei pensionamenti, in un'ottica senz'altro condivisibile di reinvestimento nella scuola dei risparmi ivi conseguiti.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l'emendamento 1.5, volto anch'esso a ripristinare la cadenza annuale dell'aggiornamento delle graduatorie. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre una cadenza biennale, ritiene infatti più equa la cadenza annuale.


Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 1.100, che fa slittare all'anno scolastico 2005-2006 il primo aggiornamento delle graduatorie, osservando che esso è volto a risolvere, sia pure solo in parte, le possibili difficoltà conseguenti all'aggiornamento biennale delle graduatorie.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.9, 1.3 (identico all'1.10 e all'1.13), 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1.0.3. Quanto in particolare agli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, osserva che si tratta di proposte che sollecitano una programmazione delle assunzioni. Al riguardo, ricorda tuttavia l'ordine del giorno da lui stesso presentato in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2529, e accolto dal Governo, con il quale impegnava l'Esecutivo ad affrontare la questione in sede di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53. Esprime invece parere favorevole sull'1.4 e si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.5 (analogo all'1.14) e 1.7 (in ordine al quale esprime comunque un orientamento di massima favorevole). Invita infine i presentatori degli emendamenti 1.12, 1.8 e 1.2 a ritirare le rispettive proposte e a confluire sull'emendamento 3.0.3 da lui stesso presentato al medesimo fine.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma l'orientamento già manifestato dal Governo in sede di disegno di legge n. 2529. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'1.100 (su cui esprime un convinto parere favorevole), rimettendosi alla Commissione per le valutazioni di merito.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.11.

L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.4.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.12, di cui sottolinea l'importanza. Ricorda infatti che, qualora esso non fosse approvato, una numerosa categoria di docenti non potrebbe essere iscritta in graduatoria per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il senatore BEVILACQUA (AN) conviene sull'importanza della questione trattata. Osserva tuttavia che l'emendamento 3.0.3 del Presidente relatore è analogamente volto a risolvere il problema.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) rileva che l'emendamento 1.12 differisce dal 3.0.3 in quanto si rivolge anche ai docenti specializzandi sul sostegno. Si dichiara quindi disponibile a ritirare l'emendamento 1.12 qualora il Presidente relatore accetti di integrare il 3.0.3 con analoga previsione.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (FI).

L'emendamento 1.12 è quindi ritirato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.3 (identico all'1.10 e all'1.13) e, con distinta votazione, approva l'1.100.

Sull'emendamento 1.14, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (DS-U), che insiste per la votazione ritenendo che l'emendamento 1.100 del Presidente relatore testé approvato, pur senz'altro apprezzabile, risolva solo una piccola parte della questione.

Anche il senatore BETTA (Aut) dichiara il proprio voto favorevole, tanto più che - come già rilevato - la proposta di cadenza biennale dell'aggiornamento delle graduatorie è motivata solo da ragioni di carattere organizzativo. La norma investe invece le aspettative dei docenti interessati, come emerso anche nelle audizioni svolte.

Il senatore BEVILACQUA (AN) rileva che, al di là dell'approvazione dell'emendamento 1.100, che senz'altro risolve i problemi connessi al contenzioso più imminente, avrebbe preferito che gli aggiornamenti delle graduatorie avvenissero con cadenza annuale. Comunque, a fronte del parere contrario reso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncia un voto di astensione.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) si pronuncia a sua volta in favore dell'annualità degli aggiornamenti, alla base anche dell'emendamento 1.10 da lei stessa presentato. A suo giudizio gli aggiornamenti delle graduatorie non possono essere infatti disciplinati sulla base di parametri meramente organizzativi, atteso che incidano pesantemente sulle aspettative dei docenti interessati. Pur condividendo l'emendamento 1.100 testé accolto, ribadisce pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.14.

Gli emendamenti 1.5 e 1.14, di analogo tenore, posti congiuntamente ai voti sono indi respinti.

L'emendamento 1.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all'emendamento 1.7, il senatore BEVILACQUA (AN) illustra un nuovo testo, su cui il sottosegretario Valentina APREA conferma l'orientamento contrario. L'emendamento 1.7 (nuovo testo), posto ai voti, risulta accolto.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BRIGNONE(LP), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 1.2 e confluisce sul 3.0.3.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI (DS-U) fa proprio l'emendamento 1.0.1, che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.2, di cui sottolinea la differenza tecnica rispetto agli altri. Esso è volto infatti a fissare nel 70 per cento dei posti comunque resisi vacanti nell'anno solare precedente il contingente di personale da assumere per l'anno scolastico successivo. Si tratta di un principio di buona amministrazione, che non comporta oneri aggiuntivi. Né d'altra parte può convenirsi con una politica di blocco assoluto del turn over, che determina un crollo totale della struttura anziché il mero conseguimento di risparmi.

L'emendamento 1.0.2 è indi posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 1.0.4.

L'emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra gli emendamenti 2.31 e 2.32 osservando che, mentre la finalità del decreto-legge consiste nel garantire un canale abilitante speciale per coloro che si trovano in una posizione particolare dopo la conclusione dell'ultimo canale abilitante e l'istituzione delle SSIS, l'opposizione tende invece a ricondurre questi canali speciali a normalità, liberandoli tuttavia dai limiti imposti alla gestione normale, come ad esempio il numero chiuso delle SSIS. Rispetto alle ipotesi di sanatoria, che non potrebbero non provocare un ulteriore contenzioso, egli ritiene infatti preferibile ricondurre a normalità le abilitazioni, uniformando i canali di accesso. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica ripristinano pertanto la sostanza della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, a suo tempo soppressa in quanto indubbiamente iniqua, ed offrono in sua vece una soluzione più giusta riallineando i canali di accesso. Sottolinea inoltre l'importanza del termine di riferimento per il conseguimento del requisito di servizio fissato, negli emendamenti in questione, nel "quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004", auspicando che quanto meno detta dizione sia ripresa nel decreto-legge.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l'emendamento 2.33, che si inserisce nella stessa ottica appena illustrata dal senatore Modica. La soluzione offerta non si pone infatti in contrasto con il percorso abilitativo ordinario, tenendo tuttavia conto di alcune specificità. L'emendamento 2.33 si rivolge in particolare agli insegnanti che hanno conseguito il diploma per la scuola elementare in un periodo di transizione fra il nuovo percorso e i corsi abilitanti, di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Al fine di non determinare disparità di trattamento, l'emendamento consente loro di frequentare corsi speciali di durata biennale presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, operando fra l'altro una riduzione dei carichi didattici rispetto al normale percorso triennale in presenza del requisito del servizio, ma rimanendo tuttavia nella medesima ottica. La norma si estende altresì ad altri insegnanti magistrali con il medesimo requisito del servizio.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 2.34, che si inserisce a sua volta nella medesima ottica di ripristino della lettera d) dell'articolo 1 del comma 2 del disegno di legge n. 2529, nel rispetto però dei normali canali abilitanti. Sottolinea indi a sua volta l'importanza di una diversa definizione del periodo entro cui conseguire il requisito del servizio, che sollecita la maggioranza a recepire nel decreto-legge, e rimarca il carattere biennale anziché annuale del percorso ivi previsto.
Illustra altresì l'ordine del giorno n. 3, relativo ad una migliore distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) illustra l'emendamento 2.28 (nuovo testo), sottolineando l'esigenza di evitare sperequazioni insopportabili. A suo giudizio, a parità di requisito di servizio, tutti i docenti devono infatti poter accedere ad un percorso abilitante, tanto più che non è loro ascrivibile la perdurante mancanza di abilitazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 2.8, che si fa carico di consentire l'accesso ai corsi abilitanti quanto meno agli insegnanti magistrali, che hanno seguito un percorso ormai esaurito.

Il senatore FAVARO (FI) illustra l'emendamento 2.11 (nuovo testo), rivolto invece agli insegnanti tecnico-pratici. Invita altresì il Governo a condurre un approfondimento sulle tipologie di docenti che hanno il medesimo requisito di servizio, onde non tralasciare alcuna categoria. Ritiene infatti corretto garantire le medesime possibilità a tutti coloro che si trovano nella medesima posizione, salvaguardando tuttavia la qualità della scuola. In tal senso, manifesta apprezzamento per l'ipotesi, suggerita dall'opposizione, di riconoscere il servizio prestato attraverso una riduzione dei carichi didattici.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra l'emendamento 2.36, che costituisce un testo coordinato delle proposte precedenti. In una visione organica, ritiene infatti preferibile un testo unitario rispetto ad interventi settoriali, inevitabilmente sconnessi fra loro. Lascia pertanto agli atti con soddisfazione tale testimonianza di un diverso modo di legiferare.
Illustra altresì l'emendamento 2.38, che si fa carico dei costi dei corsi abilitanti. Non va infatti dimenticato che tali costi sono, nella proposta del Governo, a carico dei docenti. Egli propone invece una sostanziale gratuità, da conseguire attraverso una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Illustra infine l'emendamento 2.39, relativo agli insegnanti tecnico-pratici che sono stati ammessi con riserva agli ultimi corsi abilitanti, avendo maturato il requisito del servizio fra la data di entrata in vigore della legge e il bando del concorso. Ritiene infatti giunto il momento di sciogliere positivamente tale riserva, del resto confermando una vicenda già in atto di fatto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 2.2, relativo all'abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria. Illustra altresì l'emendamento 2.0.2, relativo alle graduatorie dell'alta formazione artistica e musicale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.11 (nuovo testo), su cui esprime parere favorevole. Il parere è contrario anche sul 2.0.3. Raccomanda poi al Governo l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 3, manifestando un orientamento convintamente favorevole. Si rimette invece al Governo sull'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione evidentemente del 2.7 del Governo e di quelli ad esso analoghi. Quanto all'emendamento 2.11 (nuovo testo), conviene che la finalità sia condivisibile. Si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.1 (identico al 2.30), 2.31 e 2.32.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.33, interviene il senatore COMPAGNA (UDC), il quale osserva che esso impone corsi speciali biennali a tutte le categorie di insegnanti magistrali. Ad esso egli ritiene invece preferibile l'emendamento 2.4, da lui stesso presentato insieme al senatore Eufemi e ad altri senatori, analogo ad altri successivamente presentati fra l'altro dal Governo e dal Presidente relatore, in quanto restringe l'applicazione della norma a coloro che hanno conseguito la maturità magistrale negli anni dal 1999 al 2002. Tiene comunque a precisare che il suo Gruppo si è fatto promotore della norma.

L'emendamento 2.33 è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 2.23 e 2.22 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La Commissione respinge indi l'emendamento 2.34.

Sull'emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25), il senatore VALDITARA (AN) preannuncia un voto di astensione, prendendo atto del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo. Pur esprimendo soddisfazione per le scelte adottate in favore degli insegnanti magistrali e quelli tecnico-pratici, rispettivamente, con gli emendamenti 2.7 e 2.11, registra infatti che né la proposta dell'opposizione né la riproposizione pura e semplice della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529 configurano una risposta soddisfacente. Sollecita pertanto con vigore una risposta più efficace. Aggiunge altresì la propria firma all'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25) è indi posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.7, il sottosegretario Valentina APREA riconosce che la formulazione dell'emendamento 2.4 appare preferibile in quanto contiene un riferimento alla lettera b). La norma intende infatti garantire un canale abilitativo ai docenti in possesso della specializzazione per il sostegno. Presenta pertanto una riformulazione in tal senso dell'emendamento 2.7.

I senatori BIANCONI (FI) e GUASTI (FI) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.3.

Il senatore GABURRO (UDC) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.4.

Il senatore BEVILACQUA (AN) prende atto della scelta del Governo di modificare il proprio emendamento in senso analogo a quelli già presentati, anziché convenire direttamente sull'approvazione di questi ultimi. Aggiunge comunque la propria firma all'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.7 (nuovo testo) è infine posto e accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.35, 2.12, 2.3, 2.4 e 2.14.

Sull'emendamento 2.11 (nuovo testo), dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (DS-U). Esso, pur non corrispondendo alla linea sottesa agli emendamenti del suo Gruppo, tiene infatti correttamente conto della specificità degli insegnanti tecnico-pratici, che non hanno titolo di accesso al canale ordinario di abilitazione. Pertanto, pur ribadendo la preferenza per il riallineamento dei percorsi abilitanti attraverso corsi di carattere biennale, esprime un orientamento favorevole su tale emendamento in considerazione della specificità degli insegnanti tecnico-pratici e della loro impossibilità di seguire altri percorsi.

L'emendamento 2.11 (nuovo testo), cui aggiungono la propria firma i senatori BIANCONI (FI), GABURRO (UDC) e VALDITARA (AN) nonché GUASTI (FI), è indi posto ai voti ed accolto.

In assenza del proponente, il senatore BEVILACQUA (AN) fa proprio l'emendamento 2.15 che, posto ai voti congiuntamente al 2.24 di identico tenore, risulta respinto.

L'emendamento 2.16 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.29 (identico al 2.17).

L'emendamento 2.26 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.36 è respinto.

L'emendamento 2.37 è dichiarato precluso a seguito della reiezione del 2.31.

Gli emendamenti 2.18, 2.5 e 2.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.41 ed accoglie il 2.2.

Il sottosegretario Valentina APREA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.10, 2.40, 2.27, 2.21, in quanto superati dal precedente accoglimento dell'emendamento 1.100.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 2.10.

Il senatore FAVARO (FI) ritira l'emendamento 2.40.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l'emendamento 2.21.

L'emendamento 2.27 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.38, la senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole. Non avendo infatti la maggioranza accolto la linea proposta dall'opposizione di una formazione abilitante biennale come forma di garanzia per la qualità della scuola, resta il percorso proposto dal Governo che tuttavia ha notevoli costi a carico dei docenti. Onde evitare tale iniqua conseguenza, che potrebbe continuare a tenere fuori dal mondo della scuola quei docenti che non hanno frequentato le SSIS proprio per il loro carattere oneroso, sollecita quindi l'approvazione dell' emendamento 2.38 che si fa carico di trovare un'idonea copertura finanziaria.

L'emendamento 2.38, posto ai voti, è respinto, così come l'emendamento 2.39.

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l'ordine del giorno n. 3.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 3 è quindi accolto dalla Commissione all'unanimità ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l' emendamento 2.0.1, accoglie il 2.0.2 e respinge il 2.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 3.3, volto a reintrodurre una norma già approvata in sede di disegno di legge n. 2529 e non inserita dal Governo nel decreto-legge.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l'emendamento 3.2, di identico tenore, ricordando la convergenza a suo tempo registrata in sede di disegno di legge n. 2529.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento 3.6, che prevede una disciplina del congedo straordinario senza assegni per gli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria in possesso di dottorato di ricerca che risultino vincitori di concorsi presso le università o gli enti pubblici di ricerca, sottolineandone il carattere non oneroso per lo Stato.

Il senatore FAVARO (FI) illustra l'emendamento 3.7, che concede una proroga agli attuali insegnanti delle SSIS, al fine di non nominarne di nuovi a seguito del prolungamento della durata dei corsi.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l' ordine del giorno n. 2, che si propone lo stesso obiettivo degli emendamenti 3.3 e 3.2. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta del Presidente relatore di ripresentare una norma già accolta in sede di disegno di legge n. 2529, ritiene infatti che il problema possa essere risolto anche attraverso un ordine del giorno, che avrebbe il pregio di non invadere una materia di natura contrattuale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.0.1 e 3.0.5, si rimette al Governo sul 3.4 ed esprime parere favorevole sul 3.7. Quanto al 3.0.2, ricorda che analogo emendamento era stato presentato dai senatori Bevilacqua ed altri in sede di disegno di legge n. 2529, ma aveva registrato il parere contrario della Commissione bilancio. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo. Raccomanda infine l'approvazione degli emendamenti 3.3 (identico al 3.2), 3.1 (identico al 3.5 e, in parte, al 3.8) e 3.0.3 nuovo testo (di tenore analogo al 3.0.4 e 3.0.6).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 3.3 (identico al 3.2).

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.6, la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario Valentina APREA manifesta disponibilità in tal senso.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) trasforma quindi l'emendamento 3.6 nell'ordine del giorno n. 5, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.7 e 3.1 (analogo al 3.5 e al 3.8), da intendersi quali commi aggiuntivi del nuovo articolo 3 come sostituito a seguito dell'approvazione dell' emendamento 3.3.

L' ordine del giorno n. 2 è dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione dell'
emendamento 3.3.

In assenza del proponente, il senatore GABURRO (UDC) fa proprio l'emendamento 3.0.1, chiedendo l'orientamento del rappresentante del Governo nel caso di una trasformazione in ordine del giorno.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) osserva che l'emendamento contiene norme di carattere immediatamente precettivo, che mal si prestano ad essere oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore GABURRO (UDC) ritira conseguentemente l'emendamento 3.0.1.

Il senatore COMPAGNA (UDC) ritira a sua volta l'emendamento 3.0.2.

La Commissione accoglie indi l'emendamento 3.0.3 nuovo testo (di contenuto analogo al 3.0.4 e al 3.0.6).

L'emendamento 3.0.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore BRIGNONE (LP) illustra l'emendamento 4.1. Indi, su richiesta del presidente relatore ASCIUTTI (FI), ne presenta un nuovo testo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3, di carattere tecnico. Esprime altresì parere favorevole sul 4.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Sul 4.1 (nuovo testo) si rimette alla Commissione manifestando un orientamento favorevole.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2, 4.1 (nuovo testo) e 4.3 risultano accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 5.4, che ripropone una norma non accolta nel corso dell'esame dell'ultima manovra finanziaria pur non comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si tratta tuttavia di una disposizione molto importante, anche alla luce delle difficoltà che incontrano le procedure per le assunzioni in deroga previste dall'ultima legge finanziaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 5.2 volto ad equiparare alla classe dirigenziale medica il personale universitario non docente assunto in qualità di medico, attualmente equiparato agli infermieri specializzati.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l'emendamento 5.0.2 che proroga il Consiglio universitario nazionale in attesa del riordino previsto dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa di esame parlamentare.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) si rimette al Governo sugli emendamenti 5.4 e 5.1. Esprime invece parere contrario sul 5.1 e favorevole sul 5.0.2.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l' emendamento 5.4. Con distinta votazione accoglie invece il 5.1.

Sull'emendamento 5.2 interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MODICA (DS-U), il quale sottolinea che il personale cui si riferisce l' emendamento non è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quindi correttamente non è allo stato equiparato alla classe dirigente medica. Osserva altresì che l'emendamento contiene riferimenti ad istituzioni non più esistenti nell'ordinamento, quali le aziende policlinico universitario, notoriamente sostituite dalle aziende ospedaliere universitarie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l'emendamento 5.2, nonché il connesso 5.3.

Il senatore COMPAGNA (UDC) ritira l'emendamento 5.0.1.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella.

Il senatore BETTA (Aut) illustra l'emendamento Tab. 3, volto a risolvere un problema annoso, che ha già trovato accoglimento presso la Corte di giustizia europea.

Il senatore BEVILACQUA (AN) illustra l'emendamento Tab. 11, conseguente alle motivazioni già espresse in discussione generale.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l'emendamento Tab. 19, soppressivo del servizio aggiuntivo riconosciuto al servizio militare, richiamandosi a sua volta alle osservazioni già espresse in discussione generale. Ritiene infatti che tale punteggio aggiuntivo, benchè dimezzato rispetto alla norma approvata in sede di esame del disegno di legge n. 2529, rappresenti una discriminazione insopportabile nei confronti delle donne, facendo a tal fine l'esempio di coloro che fossero andate in maternità nel periodo corrispondente. Ritiene altresì che la norma sia tanto più incostituzionale alla luce del nuovo articolo 51 della Costituzione, che ha introdotto ulteriori motivi di eguaglianza fra i due sessi.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti Tab. 12, Tab. 1, Tab. 13, Tab. 23, Tab. 11, Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10), Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 20, Tab. 21, Tab. 22, Tab. 8 e Tab. 16. Si rimette invece al Governo sugli emendamenti Tab. 25, Tab. 9 (identico al Tab. 2), Tab. 3, Tab. 17 e Tab. 18. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Tab. 24, che fa proprio in assenza del proponente, identico al Tab. 14 e al Tab. 15.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli su cui il Presidente relatore si è rimesso al Governo, sui cui si rimette alla Commissione.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento Tab. 12 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FAVARO (FI) l' emendamento Tab. 25 è posto ai voti ed accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE (LP) l'emendamento Tab. 1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento Tab. 13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

La Commissione approva indi l'emendamento Tab. 2 (identico al Tab. 9). Respinge invece, con separata votazione, l'emendamento Tab. 23, fatto proprio dal senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) in assenza del proponente.

Sull'emendamento Tab. 3 il senatore GABURRO (UDC) aggiunge la propria firma. Tale emendamento è indi posto ai voti ed accolto.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l'emendamento Tab. 11.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli emendamenti Tab. 17 e Tab. 18 (cui hanno aggiunto la propria firma i senatori BEVILACQUA (AN) e GABURRO (UDC)).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Tab. 19 interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale si richiama alle considerazioni già espresse dalla senatrice Vittoria Franco in sede di illustrazione. Osserva altresì che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare è fonte di discriminazione anche rispetto a coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e nei casi previsti dalla legge, non hanno potuto prestare detto servizio. Sottolinea infine il carattere assolutamente innovativo della norma contenuta nel provvedimento, che segna un'inopinata inversione di tendenza rispetto all'ordinamento vigente in cui il servizio militare è sempre stato tenuto in considerazione solo ai fini della ricostruzione di carriera.

Anche il senatore BEVILACQUA (AN) annuncia il proprio voto favorevole.

I senatori GUASTI (FI), COMPAGNA (UDC) e BETTA (Aut) annunciano invece il proprio voto contrario.

L'emendamento Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10) è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8 e Tab. 16 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine l' emendamento Tab. 24 (identico al Tab. 14 e al Tab. 15) e respinge gli emendamenti Tab. 20, Tab. 21 e Tab. 22.

Concluso l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE RELATORE rinvia il seguito dell'esame.


...OMISSIS...

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2896
al testo del decreto-legge

Art. 11.1
BETTAMIO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel quadro della predetta rideterminazione, viene formato un elenco unico dei docenti di sostegno. Le graduatorie saranno determinate in base alla data di conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap".
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1.11
MODICA, ACCIARINI, BETTA, SOLIANI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi annualmente entro il termine fissato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine annuale, è consentito il reintegro nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."
_____________

1.9
FERRARA

Al comma 3, dopo la parola: "SSIS" inserire le seguenti: "o il servizio prestato su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

1.4
BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi decreti applicativi, purché a indirizzo didattico."
_____________

1.12
Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA, IOVENE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Nei casi previsti dal presente comma, l'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________

1.3
FAVARO

Sopprimere il comma 4.
_____________

1.10
MANIERI

Sopprimere il comma 4.
_____________

1.13
BETTA, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Sopprimere il comma 4.
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1.100
ASCIUTTI, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005" con le seguenti: " A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006".
_____________
1. 5
VALDITARA, BEVILACQUA
Al comma 4, sostituire le parole: "con cadenza biennale" con le seguenti: "con cadenza annuale"
_____________

1. 14
ACCIARINI, BETTA, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA PAGANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "con cadenza biennale" con le seguenti: "con cadenza annuale". Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
_____________


1.6
Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In sede di primo aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti possono accedere alle stesse, con il punteggio spettante in base alla tabella allegata, tutti i docenti abilitati/idonei anche solo in base a tale titolo."
_____________

1.7
BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma di didattica della musica, inseriti a suo tempo negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996."
_____________

1.7 (nuovo testo)
BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento."
_____________

1.8
BASSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti è effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________

1.2
BRIGNONE

Aggiungere in fine il seguente comma:
"4-bis. Gli iscritti al secondo anno delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) possono chiedere l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti. La riserva è sciolta e la graduatoria è aggiornata in via definitiva, anche tenendo conto del punteggio ottenuto all'esame di Stato, purché gli interessati conseguano l'abilitazione superando l'esame finale del corso di specializzazione entro il 31 luglio successivo al termine di scadenza delle domande di inserimento nelle graduatorie".
_____________

1.0.1
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis (Nuove norme per la determinazione degli organici) - 1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2004, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari all'80 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.
3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento".
______________

1.0.2
MODICA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis (Nuove norme per la determinazione degli organici) - 1. Al fine di garantire piena funzionalità e continuità di efficienza al sistema scolastico mediante l'adozione di forme omogenee di immissione regolare di personale di ruolo, a decorrere dall'anno 2005 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro della funzione pubblica, i contingenti di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere per l'anno scolastico successivo, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti comunque resisi vacanti nell'anno solare precedente.
2. Una maggiore quota annuale di assunzioni può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.
3. A decorrere dall'anno 2005 non si applicano al personale della scuola le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riutilizzazione del 70 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo nell'anno di riferimento."
______________

1.0.4
SOLIANI, BETTA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA, PAGANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis (Nuove norme per la determinazione degli organici) - 1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2004, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.
3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento".
_____________

1.0.3
PICCIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis (Integrazione delle graduatorie) - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 l'integrazione della graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, i candidati nel seguente ordine:
a) 1° raggruppamento: abilitati tramite primo ciclo di abilitazioni riservate (O.M. n. 153 del 1999), abilitati tramite concorso ordinario (D.M. 31 marzo 1999), abilitati tramite primo ciclo delle SSIS (riconosciute come prove aventi valore abilitante con legge n. 306 del 2000);
b) 2° raggruppamento: abilitati tramite secondo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 33 del 2000), abilitati tramite secondo ciclo delle SSIS;
c) 3° raggruppamento: abilitati tramite terzo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 1 del 2001), abilitati tramite terzo ciclo SSIS;
d) 4° raggruppamento e seguenti: abilitati tramite quarto ciclo SSIS e seguenti".
_____________


Art. 2

2.1
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.
______________

2.30
SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Sopprimere l'articolo.
______________

2.31
SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di durata annuale" con le seguenti: "di durata biennale".
_____________

2.32

TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, MODICA, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA
Al comma 1, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004, e che siano dichiarati idonei alle prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), sono ammessi, nell'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero alle suddette scuole di specializzazione al fine di conseguire il titolo abilitante e l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti."


_____________

2.33

ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO.

Al comma 1, sopprimere la lettera b). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria istituiscono, nell'anno accademico 2004-2005, con prosecuzione nell’anno accademico 2005-2006, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, appositi corsi speciali abilitanti di durata biennale riservati ai diplomati di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 1997. Il possesso del requisito di servizio di almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004 può dare luogo alla riduzione dei carichi didattici. Analoghi corsi sono istituiti per coloro che sono in possesso del diploma magistrale e che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio nel medesimo quinquennio."


_____________

2.23
FERRARA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in possesso per la specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a)".
_____________

2.22
FERRARA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera a)" inserire le seguenti: "o in possesso del corso di formazione e aggiornamento professionale in metodologie didattiche per le funzioni di sostegno".
_____________

2.34
D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO.

Al comma 1, sopprimere la lettera c). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli insegnanti in possesso di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e che hanno prestato servizio per non meno di 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004, possono essere ammessi a domanda ad un corso speciale biennale istituito presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) al fine di conseguire il titolo abilitante e l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti."

_____________

2.13
Antonio BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.25
FASOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.28 (nuovo testo)
MANIERI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 - 31 agosto 2003".
_____________

2.7
IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________


2.7 (nuovo testo)
IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.8
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________
2.9
FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.35
MONTICONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.12
GUERZONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, di cui alla lettera b), privi di abilitazione poiché non hanno avuto alcuna possibilità di acquisire l'idoneità né tramite concorso, né tramite SISS e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola dell'infanzia od elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto"
_____________

2.3
BARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma (con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.4
EUFEMI, COMPAGNA, TUNIS, BARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma (con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.14
BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma - con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 - di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.11
FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.11 (nuovo testo)
FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2. 15
Antonio BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto."
_____________

2. 24
IZZO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto."
_____________

2.16
Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Agli insegnanti che siano muniti di idoneità all'insegnamento, non in possesso della specializzazione per il sostegno, e che tuttavia abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, attraverso l'istituzione di corsi speciali di durata annuale loro riservati per il conseguimento del titolo di specializzazione".
_____________
2.17
Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o di diploma di cui al comma 1 e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".
_____________

2.29
MANIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso dell'abilitazione e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2003".
_____________

2.26
FASOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) o c-bis) del comma 1 e che hanno già conseguito con riserva l'abilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle tabelle già indicate alle predette lettere possono ottenere lo scioglimento della riserva, previa presentazione di specifica domanda all'organo competente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ".
_____________
2.36
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
"1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso di laurea, ovvero di diploma ISEF o di accademia delle belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, che non siano in possesso di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999 - 31 agosto 2004 sono ammessi, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) per una delle classi concorsuali in cui hanno prestato servizio, a condizione che risultino idonei agli esami per l’accesso alle suddette scuole nell’anno accademico 2004-2005.
1-ter. Gli insegnanti di scuola elementare che siano in possesso di diploma magistrale, ma non della laurea abilitante in scienze della formazione primaria, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999 - 31 agosto 2004 sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell’ambito delle strutture didattiche dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. I corsi sono istituiti per un’unica volta nell’anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo.
1-quater. Ai corsi speciali di cui al comma 1-ter possono essere ammessi anche i diplomati di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1997 prescindendo dal requisito di servizio. Il possesso da parte di tali diplomati del requisito di servizio può dar luogo ad una riduzione del carico didattico deliberata dai competenti organi accademici.
1-quinquies. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso dello specifico diploma di maturità, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999 - 31 agosto 2004 in insegnamenti afferenti alle classi concorsuali comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, ovvero nella tabella A del medesimo decreto limitatamente a quelle classi cui si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell'ambito delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. I corsi sono istituiti per un'unica volta nell'anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo."
_____________

2.37
SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: "di durata annuale" con le seguenti: "di durata biennale".
_____________

2.18
BALBONI

Al comma 3, sostituire le parole: "esame finale avente valore di esame di Stato" con le seguenti: "esame di Stato finale a carattere nazionale".
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2.5
MINARDO

Al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1" inserire le parole: "con riserva nella terza fascia delle graduatorie permanenti dell'anno 2004-2005 fino al conseguimento del titolo".
_____________

2.6
MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale."
_____________

2.19
BEVILACQUA

Sostituire il comma 4, con il seguente:
"4-bis. I docenti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi dell'abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella predetta classe di concorso e dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie permanenti prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________

2.41
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Al comma 4, sostituire le parole: "all'ultimo anno" con le seguenti: "al penultimo anno".
_____________

2.2
ASCIUTTI, relatore
Al comma 4, dopo le parole: "presso i conservatori" aggiungere le seguenti: "ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria".
_____________

2.20
BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A031 e A032, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
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2.10
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233".
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2.40
FAVARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233".
_____________

2.27
FERRARA, GIULIANO, IZZO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233".
_____________

2.21
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. I docenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inseriti a domanda nella terza fascia delle graduatorie permanenti prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006".
_____________
2.38

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA


Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti di cui al presente articolo per l’iscrizione e la frequenza alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti, sono integralmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti di cui al presente comma che, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

_____________
2.39

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA.



Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e ai fini della formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge."
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0/2896/3/7-a
D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA.

"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

visto che il decreto-legge n. 97 del 2004 prevede la possibilità per gli insegnanti non abilitati che abbiano maturato un congruo periodo di servizio di poter conseguire l'abilitazione tramite la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento secondario o di corsi speciali abilitanti di durata biennale istituiti dalle università presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le suddette scuole di specializzazione;

considerato che non tutte le università sono sedi di corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

valutata l'opportunità di favorire la frequenza degli insegnanti alle attività didattiche universitarie per conseguire l'abilitazione superando le difficoltà conseguenti all'eventuale necessità di una mobilità eccessivamente onerosa;

impegna il Governo

a dare indicazioni ed incentivazioni al sistema delle università affinché si venga incontro alle esigenze degli insegnanti interessati mediante un'opportuna distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti".
_____________

2.0.1
BRIGNONE

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis (Norme in materia di docenti di educazione fisica). - 1. Con decorrenza 1° settembre 2004 è disposta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato per i docenti di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270".
_____________

2.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis. (Graduatorie dell'AFAM) - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da parte di apposite commissioni composte da tre titolari della materia eletti su scala nazionale, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato dopo l’esaurimento delle vigenti graduatorie".
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2.0.3
ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis (Nuove norme in materia di reclutamento) - 1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l’abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero risultino in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'insegnamento. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell’amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono richiedere l’inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell’interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l’esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per l’ammissione dei possessori della laurea di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.
5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Art. 3

3.3
ASCIUTTI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3 - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo) -1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria".
_____________

3.2
VALDITARA, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3 - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo) -1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria".
_____________

3.4
BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 3, quarto periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "ricoperto per almeno un triennio" sono aggiunte le seguenti: "o ricoprano in atto, in forza di almeno tre incarichi consecutivi."
_____________

3.6
Vittoria FRANCO, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA.


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Con ulteriore accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola è regolamentato il congedo straordinario senza assegni agli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria che siano in possesso di dottorato di ricerca e che risultino vincitori di concorsi o selezioni pubbliche banditi dalle università o dagli enti pubblici di ricerca per borse di studio post-dottorato, per assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o comunque per contratti di lavoro a tempo determinato nel campo della ricerca."

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3.7
FAVARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di attuazione dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, al fine di valorizzare le competenze acquisite e per garantire la continuità della formazione universitaria degli insegnanti, al comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 315 del 1998 non si applicano le parole ‘per periodi non superiori a un quinquennio’.”

_____________

3.1
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine i seguenti commi:
"1-bis. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relativi graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
1-ter. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ha superato l'esame di ammissione ivi previsto per l'ammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per l'indisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale. L'ammissione è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il predetto decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nell'esame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua l'ufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale."
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3.5
VALDITARA, BEVILACQUA

Aggiungere in fine i seguenti commi:
"1-bis. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999, del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda, in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
1-ter. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che ha superato l'esame di ammissione, ivi previsto, per l'ammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per indisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale. L'ammissione è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il predetto decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nell'esame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua l'ufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale."
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3.8
FAVARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al fine di valorizzare le competenze acquisite dai docenti che hanno espletato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, il numero dei posti di dirigente scolastico di cui al decreto del 17 dicembre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 100 del 30 dicembre 2002, riservati ai presidi incaricati triennalisti, eventualmente non coperto a livello regionale nell’ambito della procedura del corso-concorso riservato, indetto con il medesimo decreto, sarà aggiunto al numero dei posti di cui al corso-concorso ordinario, da indire ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e sarà riservato ai docenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda avranno perfezionato un triennio di incarico di presidenza."
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0/2896/2/7-a
SOLIANI, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA.

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

valutata l'opportunità di favorire l'immissione nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria superiore di persone giovani in possesso di specifica formazione e abilitazione;

considerato che la quota delle immissioni nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria superiore riservate ai passaggi di insegnanti già in ruolo nella scuola media è stabilita nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola in misura pari al 60 per cento;

tenuto conto che l'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, prevede che il contingente dei posti destinati ai passaggi sia rideterminato con uno specifico accordo integrativo del CCNL in modo da assicurare la massima disponibilità di posti destinati alle nuove assunzioni dalle graduatorie;

impegna il Governo

a dare indicazioni all'ARAN affinché lo specifico accordo integrativo citato in premessa ridetermini la quota delle immissioni in ruolo nella scuola secondaria superiore destinata ai passaggi nella misura massima del 20 per cento".
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0/2896/5/7-a
Vittoria FRANCO, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA.


"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

con particolare riferimento all'articolo 3,

impegna il Governo

con ulteriore accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola è regolamentato il congedo straordinario senza assegni agli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria che siano in possesso di dottorato di ricerca e che risultino vincitori di concorsi o selezioni pubbliche banditi dalle università o dagli enti pubblici di ricerca per borse di studio post-dottorato, per assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o comunque per contratti di lavoro a tempo determinato nel campo della ricerca"

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3.0.1
EUFEMI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
"Art. 3-bis (Inquadramento nel ruolo ispettivo) - 1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'amministrazione entro la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge n. 140.
2. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto".
_____________

3.0.2
COMPAGNA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
"Art. 3-bis (Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali alle dipendenze dello Stato) - 1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nel ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale" .
_____________

3.0.3
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Accesso con riserva). - 1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________


3.0.3 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Accesso con riserva). - 1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
_____________

3.0.4
FAVARO

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Accesso con riserva). - 1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
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3.0.6
MANIERI

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Accesso con riserva). - 1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
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3.0.5
Antonio BATTAGLIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis. (Norme in materia di assunzioni) - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'arco del triennio 2004-2006, alle assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale della scuola, docente, educativo e ATA, nel solo limite dei posti disponibili e vacanti. Negli anni successivi si deve procedere annualmente alla copertura dei posti che si rendessero disponibili e vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio o per qualsiasi altro motivo dopo averne offerta la disponibilità per le operazioni di mobilità del personale".
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Art. 4

4.2
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: "di cui al decreto" con le seguenti: "di cui al regolamento".
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4.1
BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: "seconda sessione ordinaria" inserire le seguenti: ", nonché primaverile 2004".
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4.1 (nuovo testo)
BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole: "entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003" con le seguenti: "entro l'anno accademico 2002-2003".
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4.3
ASCIUTTI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: "del decreto" con le seguenti: "del regolamento".
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Art. 5

5.4
D'ANDREA, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio."
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5.1
COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Gli atenei che non risultano inclusi nell'elenco di cui decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003 concernente le deroghe al divieto di assunzioni per il 2003 sono autorizzati a consentire nel 2003 la presa di servizio di docenti, purché si tratti di dare seguito a chiamate di docenti dichiarati idonei nelle prove di valutazione comparativa a professore universitario di prima e seconda fascia che risultino già in servizio presso la medesima università che ha bandito il concorso e che non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, esborsi finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva dell'ateneo."
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5.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, si applicano anche al personale universitario non docente assunto in qualità di medico odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo e veterinario, che abbia prestato servizio presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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5.3
ASCIUTTI, relatore

Conseguentemente all'emendamento 5.2, al comma 3, sostituire le parole: "commi 1 e 2" con le seguenti "commi 1, 2 e 2-bis".
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5.0.1
COMPAGNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Abolizione dei Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche) - 1. A partire dalla scadenza del mandato attualmente esercitato, sono aboliti i Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado."
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5.0.2
VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis. (Proroga del Consiglio universitario nazionale) - 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005".
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TABELLA

Tab. 12
PICCIONI

Sostituire il punto A. 1) con il seguente:
"A. 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio, per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
- per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59................................................................................................. punti 12;
- per il punteggio da 60 a 65................................................................... punti 15;
- per il punteggio da 66 a 70................................................................... punti 18;
- per il punteggio da 71 a 75................................................................... punti 21;
- per il punteggio da 76 a 80................................................................... punti 24;
- per il punteggio da 81 a 85....................................................................punti 27;
- per il punteggio da 86 a 90................................................................... punti 30;
- per il punteggio da 91 a 95................................................................... punti 33;
- per il punteggio da 96 a 100................................................................ punti 36."
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Tab. 25
FAVARO

Dopo il punto A. 4, aggiungere il seguente:
"A.4bis ) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24.”
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Tab. 1
BRIGNONE

Al punto B. 3), sopprimere la lettera b).
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Tab. 13
PICCIONI

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) il servizio prestato - con decorrenza dall'anno scolastico 2004-2005 - contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio - con decorrenza da quello che prende inizio nell'anno accademico 2004-2005 - di durata legale del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A. 4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A. 4;"
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Tab. 9
Antonio BATTAGLIA

Al punto B. 3), lettera c) sostituire le parole: "se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione" con le seguenti: "se prestato con il prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto".
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Tab. 2
BRIGNONE

Al punto B. 3), lettera c), sostituire le parole: "possesso del prescritto titolo di specializzazione" con le seguenti: "prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto".
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Tab. 23
CASTELLANI

Al punto B. 3), sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) il punteggio dei servizi d'insegnamento prestati durante il periodo legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario non è cumulabile con i 30 punti di cui al punto A 4".
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Tab. 3
BETTA

Al punto B. 3), lettera e), dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", aggiungere le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea".
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Tab. 11
BEVILACQUA

Al punto B. 3), sopprimere la lettera h).
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Tab. 17
ACCIARINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE
Al punto B. 3), sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni montani e nelle isole minori è valutato in misura doppia."


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Tab. 18
MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al punto B. 3), lettera h), dopo le parole: "isole minori" inserire le seguenti: "nonché negli istituti penitenziari ".

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Tab. 19
Vittoria FRANCO, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, PAGANO, MONTICONE, ACCIARINI.

Al punto B. 3), sopprimere la lettera i).
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Tab. 4
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al punto B. 3), sopprimere la lettera i).
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Tab. 10
BEVILACQUA

Al punto B. 3) sopprimere la lettera i).
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Tab. 5
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al punto C. 1), sostituire la parola: "30" con la seguente: "20".
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Tab. 6
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:
"C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 2."
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Tab. 14
PICCIONI

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:
"C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3".
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Tab. 15
LAURO

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:
"C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3".
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Tab. 24
CASTELLANI
Al punto C. 3), sostituire le parole: "punti 1", con le seguenti: "punti 3".
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Tab. 7
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 6) con il seguente:
"C. 6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo. Tale punteggio non può essere cumulato con il punteggio del servizio scolastico eventualmente prestato durante lo svolgimento e l'espletazione del concorso di dottorato di ricerca." .
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Tab. 20
PAGANO, Vittoria FRANCO, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI

Al punto C. 7), sostituire le parole: "punti 6", con le seguenti: "punti 12".
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Tab. 21
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE.

Al punto C. 8), sostituire le parole: "punti 6", con le seguenti: "punti 12".
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Tab. 22
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE.

Al punto C. 9), sostituire le parole: "punti 6", con le seguenti: "punti 12".
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Tab. 8
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 11) con il seguente:
"C. 11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2."
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Tab. 16
PICCIONI

Sostituire il punto C. 11) con il seguente:
"C. 11) Per ogni master universitario post-laurea, corso di perfezionamento o di specializzazione post-laurea, sono attribuiti per ogni anno di durata legale del corso punti 3".
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