SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

608a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2004

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente SALVI,

indi del vice presidente FISICHELLA



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, al termine della discussione generale, sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Passa quindi allesame dellordine del giorno G1.

ASCIUTTI, relatore. E favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, ed invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che sull1.0.2 la 5a Commissione ha espresso parere contrario dei sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORLANI (UDC). Gli emendamenti 1.104 e 1.105, di contenuto pressoché identico salva lindicazione del punteggio, tendono a riequilibrare la graduatoria in senso favorevole a quanti hanno superato il concorso pubblico per l'accesso all'insegnamento.

CASTELLANI (Mar-DL-U). L'emendamento 1.111 si propone di tenere conto del servizio prestato contemporaneamente alla frequenza dei corsi di specializzazione per linsegnamento secondario, pur ribadendo la non cumulabilità del punteggio.

BEVILACQUA (AN). Gli emendamenti 1.115 e 1.121 sopprimono l'attribuzione di punteggio aggiuntivo rispettivamente agli insegnanti delle scuole elementari di montagna e a coloro che hanno svolto il servizio militare.

FRANCO Vittoria (DS-U). L'emendamento 1.119 è volto a sopprimere l'attribuzione di 6 punti a quanti hanno svolto il servizio militare, trattandosi di una norma iniqua e discriminante nei confronti non solo delle donne (e quindi in contrasto con la recente novella costituzionale tesa a garantire le pari opportunità), ma anche di coloro che sono esentati, a norma di legge, da tale servizio. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PERUZZOTTI (LP). L'emendamento 1.122 è analogo a quello testè illustrato dalla senatrice Vittoria Franco, con la quale concorda.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti 1.103, 1.110 (testo 2), 1.113, 1.116 (testo 2), da 1.119 a 1.123, da 1.127 a 1.126 e 1.100, nonché agli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.141 (testo 2) dei quali propone ulteriori modifiche. (v. Resoconto stenografico). Si rimette alla valutazione del Governo per gli emendamenti 1.111 e 1.9 ed esprime parere contrario agli altri emendamenti.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo concorda parzialmente con il parere del relatore, non ritenendo utile accogliere emendamenti che modificando la valutazione del punteggio tendono a riaprire i termini per la presentazione delle domande e quindi a rimettere in discussione la graduatoria per il prossimo anno scolastico. Il parere è favorevole agli emendamenti 1.103, 1.125 e 1.100, agli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.141 (testo 2) nella formulazione proposta dal relatore, nonché agli emendamenti 1.110 (testo 2), 1.113, 1.116 (testo 2) e 1.11 purché le modifiche ai punteggi e quindi alle graduatorie siano introdotte a partire dall'anno scolastico 2005-2006. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.200, 1.101 e 1.102 e approva l'emendamento 1.103.

FORLANI (UDC). Per le motivazioni già esposte, annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.104 e 1.105.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109.

ASCIUTTI, relatore. Mantiene il testo dell'emendamento 1.110 (testo 2), accogliendo solo per l'emendamento 1.113 l'invito del rappresentante del Governo a rinviare la decorrenza all'anno scolastico 2005-2006.

Il Senato approva l'emendamento 1.110 (testo 2). Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.111, 1.112, 1.114 e 1.115. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.113 (testo 2) (v. Allegato A) e 1.116 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.117 è precluso.

BIANCONI (FI). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.119 soppressivo dell'ingiusta disposizione che riconosce sei punti per l'espletamento del servizio militare e che determinerebbe uno sconvolgimento delle graduatorie. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BRIGNONE (LP). A titolo personale annuncia l'astensione sugli emendamenti soppressivi, in quanto la modalità con cui è stato esaminato il problema non consente di spiegare l'unanime consenso che la norma aveva riscosso in Commissione. Il testo prevede il riconoscimento di un punteggio solo se il servizio militare e gli altri assimilati siano stati svolti dopo l'acquisizione del titolo abilitante ed è finalizzato a favorire il riequilibrio dei generi tra i docenti, riconoscendo il disagio subito da un ristretto numero di persone.

COMPAGNA (UDC). Si asterrà dalla votazione, condividendo le argomentazioni del senatore Brignone e ritenendo eccessivi i richiami ad una presunta incostituzionalità di una norma che sancisce esclusivamente un riconoscimento per uno svantaggio subìto.

Il Senato approva l'emendamento 1.119 (identico agli emendamenti 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123). E' respinto l'emendamento 1.124. Il Senato approva l'emendamento 1.127 (identico agli emendamenti 1.128, 1.125 e 1.126, con preclusione dell'1.129). Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 1.130 a 1.139.

MODICA (DS-U). Accoglie la proposta del Governo e riformula l'emendamento 1.11 (v. Allegato A).

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere positivo sul testo riformulato.

Il Senato approva l'emendamento 1.11 (testo 2). E' respinto l'emendamento 1.9.

AZZOLLINI (FI). L'emendamento 1.4 (testo 3) (v. Allegato A) non presenta problemi di ordine finanziario.

BEVILACQUA (AN). Chiede di accantonare la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Accoglie la proposta del senatore Bevilacqua.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.10 (identico all'1.140), 1.14, 1.5 e 1.141/1. Il Senato approva l'emendamento 1.100.

CREMA (Misto-SDI). Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 1.141 (testo 3), una norma iniqua ed illogica che favorisce l'ingresso nelle graduatorie di coloro in possesso, oltre che del diploma di conservatorio, di un semplice diploma di didattica, a danno di quegli insegnanti che hanno ottenuto l'abilitazione dopo il 1999, che insegnano da anni e hanno visto riconosciute le proprie ragioni anche in sede di contenzioso amministrativo. (Applausi del senatore Zanda).

BEVILACQUA (AN). Chiede di poter riformulare l'emendamento.

ASCIUTTI, relatore. Ne chiede l'accantonamento.

PRESIDENTE. Accoglie la proposta del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.3 e 1.0.100.

MODICA (DS-U). Ritira l'emendamento 1.0.2.

Il Senato approva l'emendamento 1.4 (testo 3).

ASCIUTTI, relatore. Riformula nuovamente l'emendamento 1.141 (v. Allegato A).

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 1.141 (testo 4).

PRESIDENTE. Passa allesame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la 5a Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato sul comma 4 dell'articolo e sugli emendamenti 2.32, 2.20, 2.9, 2.0.2, 2.0.100 e parere contrario sugli emendamenti 2.111, 2.38, 2.0.101, 2.33, 2.34, 2.17, 2.36 e 2.109.

EUFEMI (UDC). L'emendamento 2.105/1 chiarisce le finalità dell'emendamento approvato dalla Commissione, evitando che il suo significato venga distorto dall'interpretazione errata fornita dal sottosegretario Aprea. La soppressione della lettera b) chiarisce che l'emendamento contiene un riferimento al solo titolo di maturità magistrale, in quanto la posizione degli insegnanti di sostegno è già pienamente disciplinata dall'articolo 2.

TUNIS (UDC). Lemendamento 2.105/4 propone di ampliare l'accesso ai corsi di abilitazione ai docenti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni a partire dal 1999.

FAVARO (FI). L'emendamento 2.108 - che modifica per chiarire il riferimento alle modalità di formazione (v. Allegato A) - propone di riconoscere il servizio di insegnamento prestato, garantendo nel contempo un percorso di formazione, da definire in sede di emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.101, 2.105, 2.106, 2.108 (testo 2), 2.6, 2.2, 2.20 e 2.500. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.13, 2.25, 2.103, 2.105/1, 2.105/2 e 2.105/3 per confluire sull'emendamento 2.108, che offre una soluzione alle problematiche sollevate in particolare dal senatore Eufemi. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.105/4, 2.35 e 2.39. E' ovviamente favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.101, 2.106, 2.108 (testo 2), 2.6 e 2.500, nonché sugli emendamenti 2.2 e 2.39, che propone entrambi di riformulare (v. Allegato A). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 2.105, che amplia la possibilità di accesso ai corsi speciali agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di diploma anche quadriennale conseguito presso gli istituti magistrali, che abbiano un titolo di specializzazione per il sostegno ed abbiano maturato servizio pur non in relazione alla loro specializzazione, nonché sull'emendamento 2.108, che va incontro alle esigenze dei docenti non abilitati che abbiano prestato servizio. Ritiene pertanto che l'esigenza sostenuta dal senatore Eufemi nell'emendamento 2.105/1 possa ritenersi accolta. Accoglie l'ordine del giorno G2.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 (identico al 2.30), 2.100, 2.31, 2.23 e 2.22.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.32 è improcedibile.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice ACCIARINI (DS-U), è respinto lemendamento 2.33.

CREMA (Misto-SDI). Sottoscrive e dichiara il voto a favore degli emendamenti 2.102 e 2.104 che pongono rimedio ad una sperequazione insopportabile consentendo a tutti i docenti, a parità di requisiti, l'accesso ai corsi di abilitazione.

Il Senato approva lemendamento 2.101 (con conseguente assorbimento del 2.102).

D'ANDREA (Mar-DL-U). Ritira lemendamento 2.34.

BATTAGLIA Antonio (AN). Ritira il 2.13.

FASOLINO (FI). Ritira lemendamento 2.25.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.103 e 2.104.

EUFEMI (UDC). Non convince l'interpretazione fornita dal sottosegretario Aprea in particolare in ordine all'emendamento 2.108, che non interessa la questione di cui all'emendamento 2.105/1, riguardante il possesso del diploma quadriennale di istituto magistrale. Invita pertanto a rispettare l'accordo politico assunto in proposito.

VALDITARA (AN). Non risultando convincente l'interpretazione fornita dal sottosegretario Aprea, dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.105/1.

ASCIUTTI, relatore. Sottolinea che lemendamento 2.108 riprende il contenuto di un ordine del giorno della Commissione accolto dal Governo in fase di esame della legge n. 53 del 2003 ed offre una soluzione anche per i docenti in possesso di diploma quadriennale rilasciato dagli istituti magistrali, consentendo la possibilità di accedere a corsi di formazione.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore PASTORE (FI) , è approvato l'emendamento 2.105/1 (Commenti del sottosegretario Aprea).

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per valutare gli effetti derivanti dalla precedente votazione.

La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,06.

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,22.

ASCIUTTI, relatore. Dà lettura del subemendamento 2.105/5, concordato con la maggioranza, che per la fase transitoria rinvia al decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003. (v. Allegato A).

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. E favorevole allemendamento 2.105/5.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.105/2 e 2.105/3.

TUNIS (UDC). Mantiene l'emendamento 2.105/4, che soddisfa le diffuse attese di conseguimento dellabilitazione all'insegnamento.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Le medesime esigenze sono soddisfatte con l'emendamento 2.108.

TUNIS (UDC). Ritira l'emendamento 2.105/4 e sottoscrive il 2.108. (Applausi dal Gruppo AN).

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 2.105/5 e 2.105, nel testo emendato, con conseguente assorbimento del 2.35. Il Senato approva poi l'emendamento 2.106 e respinge gli emendamenti 2.15, 2.24 e 2.16.

BATTAGLIA Antonio (AN). Ritira l'emendamento 2.17.

MODICA (DS-U). Ritira l'emendamento 2.36.

Sono respinti gli emendamenti 2.26 e 2.107.

VALDITARA (AN). Sottoscrive, anche a nome del senatore Bevilacqua, l'emendamento 2.108 (testo 2).

GABURRO (UDC). Aggiunge la sua firma.

COSTA (FI). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato approva lemendamento 2.108 (testo 2). Sono quindi respinti gli emendamenti 2.37, 2.18, 2.5 e 2.41.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.109 è improcedibile.

Il Senato approva lemendamento 2.6.

BEVILACQUA (AN). Ritira l'emendamento 2.19.

ASCIUTTI, relatore. Modifica l'emendamento 2.2 nel senso indicato dal Governo. (v. Allegato A).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova disposta dal Presidente, approva lemendamento 2.2 (testo 2). E quindi approvato il 2.500.

BEVILACQUA (AN). Accetta la riformulazione dell'emendamento 2.20 indicata nel parere della Commissione bilancio. (v. Allegato A).

Il Senato approva lemendamento 2.20 (testo 2) e respinge gli emendamenti 2.27, 2.21 e 2.110.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.111 e 2.38 sono improcedibili.

MODICA (DS-U). Modifica l'emendamento 2.39 nel senso indicato dal Governo. (v. Allegato A).

Il Senato approva lemendamento 2.39 (testo 2).

ASCIUTTI, relatore. Modifica il dispositivo dell'ordine del giorno G2.100. (v. Allegato A).

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie l'ordine del giorno G2.100 (testo 2).

ASCIUTTI, relatore. Ritira l'emendamento 2.0.2 e modifica il 2.0.100 nel senso indicato dal parere della Commissione bilancio. (v. Allegato A).

Il Senato approva lemendamento 2.0.100 (testo 2) e respinge il 2.0.3.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 2.0.101 è improcedibile e passa all'esame degli emendamenti e dellordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 3.0.201 (limitatamente al comma 2), 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.200 (testo 2) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEVILACQUA (AN). L'emendamento 3.4 tende a superare una discriminazione a danno di coloro che hanno svolto la funzione di presidi incaricati per tre anni e che, a causa della formulazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono penalizzati per pochi giorni nel computo del periodo di effettivo servizio. Lemendamento 3.101 riguarda invece la possibilità dei passaggi di cattedra per i docenti di ruolo in educazione musicale.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e lordine del giorno si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo per gli emendamenti 3.4 e 3.101. È favorevole agli emendamenti 3.3, 3.0.200 (testo 2), 3.0.201, 3.0.101, 3.0.100 e 3.0.201/1, nonché all'ordine del giorno G3.100, ed è contrario ai restanti emendamenti.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Si rimette allAssemblea per l'emendamento 3.3. È favorevole al 3.101 e insiste, nonostante il parere contrario della Commissione bilancio sul comma 2, per l'approvazione dell'emendamento 3.0.201, trattandosi di un meccanismo di compensazione nazionale e non regionale per lassegnazione dei posti di presidi incaricati che non crea problemi dal punto di vista finanziario poiché i concorsi sono stati già svolti. Accoglie infine lordine del giorno G3.100.

AZZOLLINI (FI). Ribadisce il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 3.0.201, su cui in quella sede si è svolta un'ampia discussione.

ASCIUTTI, relatore. Chiede di accantonare l'emendamento, che potrebbe essere modificato nel senso di condizionare l'assegnazione dei posti alla frequenza del corso-concorso per dirigente scolastico indetto nel 2002.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. E favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.201 e del relativo subemendamento.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 3.3 e 3.101 e respinge gli emendamenti 3.4 e 3.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.200 (testo 2) è improcedibile; di conseguenza, il 3.0.200 (testo2)/1 (testo 2) è decaduto. L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Il Senato approva lemendamento 3.0.101; risultano preclusi gli emendamenti 3.0.100/1, 3.0.100 e 3.0.6.

PRESIDENTE. Avverte che lemendamento 3.0.5 è improcedibile e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 4.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEVILACQUA (AN). Modifica l'emendamento 4.0.100, con lo slittamento del finanziamento a decorrere dal 2005, per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

AZZOLLINI (FI). Propone unulteriore riformulazione dell'emendamento 4.0.100.

BEVILACQUA (AN). Accetta l'ulteriore riformulazione proposta dal senatore Azzollini. (v. Allegato A).

VALDITARA (AN). Anche a nome del senatore Nania sottoscrive l'emendamento 4.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere favorevole a tutti gli emendamenti all'articolo 4.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concorda con il relatore.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.100, 4.3 (testo 2) e 4.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dellordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato sui commi 1 e 2 dellarticolo e parere contrario sugli emendamenti 5.4, 5.1 (testo 2), 5.1 (testo 2)/1, 5.1 (testo 2)/3, 5.1 (testo 2)/4, 5.1 (testo 2)/5 e 5.0.100.

D'ANDREA (Mar-DL-U). L'emendamento 5.4 tende a superare la doppia sperequazione - operata con l'emendamento 5.1 (testo 2) della Commissione - da un lato tra professori ordinari e associati rispetto ai ricercatori e dallaltro tra i professori associati e ordinari vincitori di concorso nella propria sede e i vincitori di concorso in altra sede.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e lordine del giorno si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.4, cui pure sarebbe favorevole ma sul quale grava il parere contrario della Commissione bilancio, e ritira a sua volta l'emendamento 5.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Conseguentemente, tutti i subemendamenti al 5.1 (testo 2) sono decaduti.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Ritira il 5.4.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. È favorevole all'emendamento 5.500 del relatore.

Il Senato approva lemendamento 5.500.

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100 e sull'emendamento 5.0.2 e contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.100.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie l'ordine del giorno G5.100 e concorda con il parere del relatore sugli emendamenti.

COMPAGNA (UDC). L'emendamento 5.0.1 si propone di eliminare la contraddizione tra i Collegi dei revisori dei conti e l'autonomia degli istituti scolastici, un problema che resta comunque da risolvere.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 5.0.1 e approva il 5.0.2.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 5.0.100. Passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

ASCIUTTI, relatore. Chiede una breve sospensione per la riformulazione degli emendamenti accantonati.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,16.

ASCIUTTI, relatore. Riformula l'emendamento 3.0.201, trasformando la seconda parte nell'ordine del giorno G3.500 (v. Allegato A).

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie l'ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 3.0.201/1 e 3.0.201 (testo 2), nel testo emendato.

PRESIDENTE. pr PRESIDENTE.

Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Voterà contro perché il provvedimento non affronta il problema del reclutamento degli insegnanti e rende ancor più insicura la posizione dei precari, che rischia di trasformarsi in disoccupazione permanente. Sono quindi misure antitetiche agli interessi del Paese, che invece richiedono il riconoscimento del ruolo sociale e civile degli insegnanti come precondizione alla riqualificazione della scuola. (Applausi del senatore Tommaso Sodano).

SODANO Tommaso (Misto-RC). La politica scolastica del Governo, che riesce a scontentare le famiglie, gli studenti e gli insegnanti, è connotata da una filosofia prettamente aziendalistica ed è uno dei principali elementi del disegno di ristrutturazione liberistica della società. In tale quadro il precariato, oltre a costituire fonte di risparmio, è funzionale alla flessibilizzazione permanente dei rapporti di lavoro, al sostanziale taglio degli organici e alla mercificazione della scuola, la cui finalità diventa quella di educare le future generazioni al consenso e alla flessibilità. L'ingresso nelle graduatorie degli insegnanti che hanno frequentato le scuole di specializzazione è stato funzionale ad una guerra tra i precari, che ha impedito lo sviluppo di un movimento unitario per l'assunzione a tempo indeterminato. Annuncia quindi il voto contrario ad un altro provvedimento dannoso ed assolutamente inadeguato alla soluzione del problema dei precari, le cui diverse componenti hanno manifestato la loro profonda insoddisfazione.

SOLIANI (Mar-DL-U). La Margherita voterà contro un provvedimento debole nell'impianto nonostante l'opposizione si sia impegnata a migliorarne la qualità attraverso proposte emendative precise e coerenti. Alcune questioni prioritarie vengono rinviate e lo stesso andamento tormentato del dibattito in Aula evidenzia divaricazione tra il Governo e la maggioranza e anche all'interno della maggioranza. La soluzione pasticciata cui ha dato luogo l'emendamento 2.105/1 del senatore Eufemi determinerà un ulteriore ritardo nell'attuazione della legge di riforma della scuola; pertanto, l'avvio dell'anno scolastico, in presenza di ben 180.000 supplenti, non potrà che essere disordinato, in quanto manca la misura di cui la scuola ha veramente bisogno, cioè l'immissione in ruolo di un significativo numero di docenti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta).

BRIGNONE (LP). Il Gruppo voterà a favore del decreto-legge, che non solo è necessario ma raggiunge un delicato punto di equilibrio, anche grazie al serio lavoro della Commissione, al quale hanno contribuito i Gruppo di opposizione. La stabilizzazione dei precari va comunque realizzata, attraverso un piano triennale connesso alle norme applicative della legge di riforma del sistema scolastico. Segnala infine che l'autonomia scolastica implica un maggiore carico di lavoro anche per i dirigenti amministrativi, per cui la Commissione ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare misure per la formazione e la stabilizzazione del personale ATA. (Applausi dal Gruppo LP).

GABURRO (UDC). Annuncia un voto favorevole in quanto, anche grazie al proficuo lavoro del Parlamento, il provvedimento garantisce la qualità dell'insegnamento e allo stesso tempo l'equità. (Applausi del senatore Mulas).

CORTIANA (Verdi-U). Nonostante l'intelligente impegno dell'opposizione, il provvedimento resta contraddittorio e privo della necessaria attenzione alla qualità dell'insegnamento. E' una misura di natura elettorale in un quadro di aziendalizzazione della scuola e di precarietà del rapporto di lavoro degli insegnanti, che pertanto conferma la più generale destrutturazione dell'intervento pubblico perseguita dal Governo, politica che rischia di indebolire il tessuto connettivo della società e quindi anche i presupposti della democrazia. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo. (Applausi dei senatori Martone e Bedin).

VALDITARA (AN). Il decreto-legge, sulla cui discussione si è verificata una significativa convergenza tra maggioranza e opposizione, tenta di risolvere un rilevante problema sociale, che il Governo ha ereditato a causa di politiche scolastiche sbagliate realizzate in anni precedenti. Le disposizioni previste dal provvedimento e quelle contenute nella riforma scolastica consentono però di cambiare pagina, attivando modalità di assunzione in linea con quelle europee ed in grado di prevenire la formazione di nuovo precariato, anche se dovranno essere completate dalla valorizzazione della figura docente, da realizzare attraverso un piano di assunzione in grado di offrire una prospettiva certa ed una migliore motivazione a migliaia di insegnanti.

ACCIARINI (DS-U). Il provvedimento non risolve i problemi del personale precario e tanto meno quelli inerenti il reclutamento rispetto al quale, anzi, si rimette la questione nelle mani del Governo mediante il rinvio al decreto attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, a dimostrazione della scarsa considerazione in cui è tenuto il Parlamento. Peraltro, a fronte di un numero di posti vacanti nella scuola che ammonta a circa 150.000, si delinea la messa a disposizione di un misero 10 per cento. La portata del provvedimento appare quindi limitata alla sola ridefinizione dei punteggi delle graduatorie, atto di natura squisitamente amministrativa su cui si è dovuto legiferare per porre rimedio ai pasticci intervenuti sul piano normativo negli ultimi anni che hanno determinato confusione e ingiustizie. I Democratici di sinistra, che pertanto voteranno contro il provvedimento, hanno proposto nei loro emendamenti un disegno organico volto alla definizione di percorsi certi di formazione, all'interno dei quali riportare le diverse categorie di docenti, in una logica di inserimento nel mondo della scuola di insegnanti ad alta professionalità. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda).

FAVARO (FI). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge, nel testo modificato dopo un ampio e costruttivo dibattito svoltosi in Commissione e in Aula, volto a riequilibrare i punteggi per l'accesso alle graduatorie, ricorrendo a percorsi formativi specifici anziché a semplici sanatorie, senza alcuna pretesa di anticipare i contenuti del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 in materia di reclutamento e professionalità dei docenti, o di risolvere il problema del precariato, frutto di antica eredità, su cui si è iniziato a lavorare attraverso un complesso normativo che ruota intorno alla riforma della scuola. (Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale, sulla cui votazione è mancato il numero legale. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e, pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Contestabile, Cirami, Cutrufo, DAlì, Degennaro, DellUtri, Firrarello, Grillotti, Guzzanti, Mantica, Manunza, Ognibene, Pellegrino, Pessina, Ruvolo, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12a Commissione permanente; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare ad una conferenza.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2896.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo allesame dell'ordine del giorno G1, da intendersi illustrato, sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1 può essere accolto come raccomandazione.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1 non verrà posto ai voti.

Do lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: "La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere contrario sull'emendamento 2.0.3, in quanto esso demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale, sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 abbia escluso che la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche sia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione", dovendosi quindi escludere che in tale materia possa intervenire un regolamento ministeriale, a ciò ostando l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti".

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che, al fine di assicurare che gli oneri derivanti dalla sessione straordinaria di esami di cui all'articolo 4 siano coperti con i proventi a carico dei relativi partecipanti, le Università interessate, nell'ambito di un'idonea programmazione delle occorrenze, provvedano a correlare opportunamente il numero degli ammessi in relazione alle spese da sostenere e a condizione, ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione, che:

a) all'articolo 2, comma 4, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: "tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3";

b) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole: "e fino alla realizzazione della riforma stessa" e dopo le parole: "non si tiene conto" siano inserite le seguenti: ", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,";

c) all'articolo 5, comma 2, siano soppresse le parole: "e fino alla riforma di cui al comma 1,".

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, altresì, parere non ostativo sulle seguenti proposte a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) nelle proposte 2.0.2 e 2.0.100 vengano soppresse le parole da: "ai fini della stipula" fino alla fine del comma;

b) nelle proposte 2.32 e 2.20 vengano aggiunte, infine, le seguenti parole: "Al presente comma, si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.";

c) nella proposta 2.9 vengano aggiunte, infine, le seguenti parole: "tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3".

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 2.111, 2.38, 2.0.101, 3.0.201 (limitatamente al comma 2), 3.0.1, 3.0.5, 5.1 (testo 2)/4, 5.4, 2.33, 2.34, 2.17, 2.36, 1.0.2, 2.109, 4.0.100, 5.0.100, 3.0.200 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.1 (testo 2)/1, 5.1 (testo 2)/3, 5.1 (testo 2)/5, sui quali il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, nonché della proposta 5.0.1, sulla quale il parere è contrario".

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, ricordando che la Conferenza dei Capigruppo ha contingentato i tempi della discussione.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, le motivazioni che sono alla base della presentazione degli emendamenti 1.104 e 1.105 sono le medesime, cambia soltanto la valutazione del punteggio assegnato. Ritengo che in virtù dei princìpi costituzionali ispiratori del nostro ordinamento debba essere considerata prioritaria la forma concorsuale per l'accesso a posizioni professionali nella pubblica amministrazione.

Anche con riguardo al personale docente è necessario attribuire un particolare valore al pubblico concorso e gli emendamenti tendono perciò a riequilibrare le posizioni di coloro che, per accedere ad una cattedra di insegnamento nelle scuole, hanno superato il pubblico concorso. Sono concorsi molto impegnativi, molto gravosi, che richiedono una preparazione molto qualificata e rispondono a precisi criteri di meritocrazia.

Credo che gli aspiranti docenti che hanno superato il concorso debbano avere un punteggio più qualificato e più proporzionato nella sua concreta dimensione rispetto a coloro che accedono a tale qualifica professionale attraverso altre strade come il precariato storico o le scuole di specializzazione.

In questa vicenda rileva anche una questione di retroattività: chi ha scelto di accedere alla professione di insegnante nelle scuole pubbliche attraverso il concorso del 2001, nel momento in cui ha compiuto tale scelta non sapeva che sarebbe stata attribuita una valutazione particolarmente privilegiata a chi avesse seguito un'altra strada. Al tempo non si sapeva che la forma più impegnativa del concorso sarebbe stata penalizzata rispetto ad altre strade meno gravose, come le scuole di specializzazione, alle quali il punteggio è stato assegnato in un momento successivo.

Gli emendamenti tendono a riequilibrare le posizioni e ad assegnare una giusta valutazione a coloro che si sono gravati del percorso più impegnativo e più rispondente ai princìpi generali dell'ordinamento della pubblica amministrazione.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.111, che intende sostituire al comma 1, tabella, punto B.3), la lettera d).

Nell'attuale stesura del decreto-legge il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS viene completamente sterilizzato e non è valutabile in alcun modo.

Con il mio emendamento, invece, si tende a riprodurre il concetto della non cumulabilità dei 30 punti con la valutazione del servizioΣ (Brusìo in Aula) Σ se qualcuno ovviamente mi stesse a sentire, in particolare la rappresentante del Governo e il relatore, altrimenti le mie considerazioni sono inutili. (Richiami del Presidente). Ciò significa che se un candidato vuole che gli siano attribuiti 30 punti della scuola media ed è in servizio presso la scuola superiore, questo servizio viene comunque valutato per le graduatorie superiori. Con la formulazione attuale della norma invece, tale servizio non viene assolutamente valutato e non credo che ciò sia opportuno.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, gli emendamenti 1.115 e 1.121 hanno carattere soppressivo.

Il primo fa riferimento al punteggio doppio per coloro che insegnano nelle scuole elementari di montagna, il secondo al punteggio aggiuntivo per coloro i quali abbiano svolto il servizio militare. Sono quindi due emendamenti abbastanza semplici che penso non necessitino di particolari illustrazioni.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare lemendamento 1.119, con il quale proponiamo di sopprimere i sei punti riconosciuti al servizio militare come servizio di insegnamento.

Vorrei davvero invitare le colleghe e i colleghi a riflettere sulle conseguenze nel caso non venga accolta questa proposta soppressiva: verrebbero lesi princìpi costituzionali e deontologici e si introdurrebbe una grave discriminazione nei confronti delle donne, in violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, questultimo peraltro rinovellato proprio per estendere il principio di pari opportunità fra i due generi.

Sono quindi in gioco la pari dignità fra uomini e donne e leguale diritto al lavoro, una materia nella quale per un punto si può stare dentro o fuori le graduatorie, rischiando veramente di creare situazioni di discriminazioni di genere sul lavoro. Se una donna aspirante insegnante va in maternità nello stesso periodo nel quale il collega maschio presta il servizio militare non ha un analogo vantaggio e quindi è chiara la discriminazione, la quale non si esercita peraltro solo nei confronti delle donne ma anche verso coloro che per ragioni conformi alle leggi sono stati esentati dal servizio di leva. Dunque, doppia discriminazione.

Vi è poi il problema deontologico: non viene premiata la competenza o lesperienza, non si riconosce il merito, ma si premia, e questo accade solo nella scuola e in nessun altro settore, un servizio che niente ha a che fare con la formazione e laddestramento allinsegnamento. Quindi, una norma anacronistica e iniqua che chiediamo di evitare di approvare in coerenza con il voto positivo che questAula ha espresso per il nuovo articolo 51 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, mi sembra che lintervento della collega Vittoria Franco sia stato più che esplicito e quindi mi rimetto alle sue dichiarazioni per quanto riguarda lemendamento 1.122.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.200, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.112, 1.114, 1.115, 1.117, 1.124, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.11.

Esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 1.103, 1.110 (testo 2), 1.113 e 1.116 (testo 2) della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.111, mi rimetto al Governo.

Esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.127, 1.128, 1.125 e 1.126.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4 (testo 2) della Commissione a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire alle parole: "purché a indirizzo didattico", le altre: "rilasciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante".

PRESIDENTE. Prego il relatore di far pervenire alla Presidenza il testo dell'emendamento riformulato affinché anche la 5a Commissione permanente possa esprimere il suo parere.

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.140, 1.14, 1.5 e 1.141/1.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.141 (testo 2) della Commissione, quest'ultimo a condizione che alla terza riga, dopo le parole "possesso del diploma", sia aggiunta la parola "abilitante".

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.100.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, desidero riprendere uno per uno tutti gli emendamenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.200, 1.101 e 1.102.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103 esprimo parere conforme a quello del relatore, ovviamente favorevole, perché si tratta di una modifica che possiamo fare in automatico. Colgo l'occasione per introdurre tale questione perché il Governo si troverà ad esprimere alcuni pareri difformi da quelli del relatore quando la valutazione dei punteggi rimette in discussione la valutazione delle domande e la riapertura dei termini della presentazione delle domande. In questo caso, essendo un aumento di punteggi in automatico la categoria è chiara e quindi i docenti che sono in possesso del titolo di laurea in scienze della formazione primaria avranno 24 punti. Siamo convinti che si tratti di una buona modifica che, andando in automatico, non ci crea problemi.

Esprimo parere contrario, inoltre, sugli emendamenti 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109.

Sullemendamento 1.110 (testo 2), che introduce una valutazione delle singole domande e una riapertura dei termini, il Governo, relatore Asciutti, esprime parere contrario, oppure, se la Commissione intende mantenere questa modifica, il Governo può accoglierla, ma dal 2005-2006.

Sugli emendamenti 1.111 e 1.112 esprimo parere contrario.

Circa lemendamento 1.113, anche in questo caso siamo di fronte ad una situazione che è in questo momento riferita ad una tipologia di docenti che sono interessati dalla procedura di infrazione europea. Il Ministero, quindi, si sta già occupando e preoccupando di stabilire le tabelle di equiparazione, ma anche in questo caso abbiamo bisogno di tempo e pertanto la proposta è quella sicuramente di mantenere questa modifica, però a partire dal 2005-2006. (Cenni di dissenso della senatrice Acciarini).

Lo dico perché in questo caso non soltanto cè il problema di identificare i soggetti con la riapertura dei termini, ma non sapremmo come fare, perché il Ministero non ha - ma davvero - ancora stabilito le tabelle di equiparazione: si sta studiando, a seguito della procedura di infrazione europea, in che modo far valere questa equiparazione. Quindi va bene la proposta del relatore, ma dal 2005-2006.

Sugli emendamenti 1.114 e 1.115 esprimo parere contrario.

Lemendamento 1.116 (testo 2), della Commissione, è forse il più difficile in assoluto, anche se cè un altro emendamento di analogo tenore. Esso introduce una valutazione in misura doppia del servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, sicuramente mantiene il problema della riapertura dei termini al fine di rivalutare il punteggio per ogni singolo docente che possa rientrare in questa tipologia.

Vi è quindi un problema di riapertura dei termini e un problema di nuova valutazione; in più, sono tenuta a segnalare (ancorché so essere questo un tema molto caro anche a parte della maggioranza) che diventa difficile individuare i Comuni di montagna, perché leggi recenti, soprattutto europee, hanno messo in discussione lindividuazione di questi Comuni. (Cenni di dissenso della senatrice Acciarini). Io sono tenuta a riferirvi quello che gli uffici ci hanno segnalato rispetto alle difficoltà di individuazione di questi Comuni e quindi delle relative scuole.

Comunque, resta la complicazione della riapertura dei termini e dello slittamento di tutte le operazioni ai fini della determinazione delle graduatorie e delle assunzioni in ruolo che devono precedere questanno gli incarichi annuali, come peraltro questo Senato ha chiesto in più occasioni. Il Governo, quindi, esprime parere contrario allemendamento 1.116 (testo 2), oppure propone di rinviare la questione al 2005-2006.

Sullemendamento 1.117 esprimo parere contrario. Essendo il Governo favorevole al mantenimento dei sei punti per il servizio militare, esprimo parere contrario, a differenza del parere espresso dal relatore, agli emendamenti identici 1.119, 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123.

Esprimo parere contrario sullemendamento 1.124.

Sullemendamento 1.125 esprimo un parere conforme a quello del relatore e accetto la sostituzione delle parole: "punti 1" con le altre: "punti 3", come è stato votato in Commissione. Questo parere riguarda anche gli emendamenti di analogo tenore 1.127, 1.128 e 1.126, così come lemendamento 1.129.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138 e 1.139.

Valutandone positivamente la finalità, perché almeno in teoria dovrebbe consentire una pulitura delle graduatorie ed introdurre elementi di certezza in più rispetto a quanti sono interessati al mantenimento dellinserimento nelle graduatorie permanenti e quindi allassunzione in qualità di docente, lemendamento 1.11 potrebbe avere un parere favorevole del Governo. Tale parere è condizionato però allaccoglimento da parte dei proponenti di alcune modifiche.

Innanzitutto, si deve far riferimento allanno scolastico 2005-2006. Poi, per una questione di coerenza con il testo, andrebbero cancellate, alla quarta riga, la parola: "annualmente" e, alla terzultima riga, la parola: "annuale". Inoltre, sempre alla quarta riga, dopo le parole: "termine fissato", andrebbero aggiunte le altre: "per laggiornamento delle graduatorie". Infine, alla terzultima riga, bisognerebbe concludere lemendamento con le parole "è consentito il reinserimento", cancellando tutte quelle che seguono.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.140 e parere favorevole sugli emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.100. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.5, 1.141/1 e parere favorevole sullemendamento 1.141 (testo 2).

Esprimo infine parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti allarticolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

FORLANI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole su tale emendamento, così come sul successivo 1.105, per le motivazioni esposte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda lemendamento 1.110 (testo 2), il Governo ha espresso parere contrario, a meno che non sia indicata la decorrenza a partire dallanno scolastico 2005-2006. Pertanto, prima di porlo ai voti, chiedo al relatore se accetta tale riformulazione.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, lunico emendamento su cui il relatore può accettare la proposta di modifica avanzata dal Governo, con lo slittamento allanno scolastico 2005-2006, perché comprende le difficoltà nel recepire la documentazione da parte dei candidati, è lemendamento 1.113, che riguarda gli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti allUnione Europea.

Per tutti gli altri emendamenti il problema in realtà non è del Governo, ma degli uffici: a me basta un semplice slittamento dei termini e tutto si risolve. Lavorassero un po di più gli uffici! Noi lavoriamo tutto il mese di luglio e i primi di agosto, anche il Ministero può lavorare di più. Mi dichiaro contrario alla modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Il testo dellemendamento 1.110 (testo 2) rimane quindi nella sua attuale formulazione; pertanto, il parere del Governo è contrario.

Metto ai voti lemendamento 1.110 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda lemendamento 1.113, il relatore ha accolto la proposta di modifica avanzata dal Governo. Pertanto, tale emendamento si intende modificato nel senso di modificare la decorrenza a partire dallanno scolastico 2005-2006.

Metto ai voti l'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Bevilacqua.

Non è approvato.

Il relatore non ha accolto la modifica proposta dal Governo allemendamento 1.116 (testo 2). Pertanto, il parere del Governo è contrario.

Metto ai voti l'emendamento 1.116 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso lemendamento 1.117.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119, identico agli emendamenti 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123.

BIANCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole e anche esprimere estrema soddisfazione perché si tratta di un tema che è stato ampiamente dibattuto in Commissione.

Pur avendo molto apprezzato lo sforzo del Governo che, rispetto alla proposta iniziale, aveva dimezzato il punteggio, abbiamo sottoscritto lemendamento volto a sopprimere comunque quella che riteniamo uningiustizia.

Il servizio reso alla patria dai giovani professori giustamente e doverosamente viene riconosciuto nella ricostruzione della carriera, ma assegnare oggi un punteggio, sia pure minimo, significherebbe sovvertire ulteriormente le graduatorie che già per un provvedimento precedente sono state ampiamente sconvolte.

Ringrazio pertanto i colleghi che trasversalmente hanno sottolineato con puntualità il tema e ringrazio soprattutto il relatore che, con estrema sensibilità, ha espresso parere favorevole. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, desidero esprimere un voto di astensione e spiegare allAssemblea che la questione non è stata posta in termini completamente corretti, altrimenti non si spiegherebbe perché, in prima battuta, in Commissione era passata quasi allunanimità tale proposta. Il sottoscritto aveva poi cercato di mitigarla proponendo al Governo un abbattimento al 50 per cento, cosa che il Governo ha fatto nella riproposizione di questo testo.

Innanzitutto occorre dire che non è compreso soltanto il servizio militare ma anche i servizi sostitutivi assimilati, quindi tutti i riferimenti alla cultura che si possa eventualmente acquisire nelle caserme debbono tener conto anche di questa precisazione.

In secondo luogo, questa proposta è valida soltanto per i docenti che abbiano prestato servizio militare o assimilato, dopo il conseguimento del titolo di studio valido per laccesso alla procedura abilitante. Ciò significa che chi aveva diritto e titolo per poter insegnare, invece di cominciare ad insegnare il giorno successivo, è partito per il servizio militare; trattasi di un numero ristretto di persone, alle quali occorreva riconoscere il disagio subito, al di là di qualsiasi rapporto che vi possa essere tra lacquisizione di esperienze di insegnamento ed il servizio militare prestato. Il Governo da parte sua aveva aggiunto che occorreva anche favorire una maggiore integrazione di personale maschile nel mondo della scuola, data la stragrande prevalenza di docenti di sesso femminile.

Queste erano state le ragioni per le quali colleghi di destra, di centro, di sinistra, di tutti gli schieramenti insomma, avevano votato in prima battuta questa proposta, sulla quale sono giustamente intervenute delle riflessioni che hanno provato a mitigarla riducendola al 50 per cento. Allo stato attuale non so se sia il caso di rimangiarsi totalmente quanto era stato precedentemente stabilito quasi di comune accordo.

Per tale motivo, ritengo che sia più logico, almeno per quanto mi concerne, esprimere un voto di astensione.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, il mio voto sarà di astensione per gli argomenti molto ben riassunti dal collega Brignone: non si tratta di un privilegio positivo da assegnare agli uomini, in forza di un pregiudizio favorevole alla cultura del militarismo; assolutamente no. Si tratta, però, di equilibrare lo svantaggio che, nel corso del loro inserimento professionale, persone che hanno svolto comunque una esperienza di lavoro subalterno, o con la divisa o nellambito di servizi equiparati, hanno assunto.

Se questo implica una violazione dellarticolo 3 della Costituzione, della nuova riforma che abbiamo inserito della pari dignità, lo giudicheranno altri consessi. A me sembrano eccessivi gli argomenti della collega, senatrice Franco, e mi sembrano molto oneste, dal punto di vista della ricostruzione del percorso avuto in Commissione, le considerazioni del collega Brignone.

Di qui, il mio voto di astensione sullemendamento in esame, sul quale invece il relatore ha cambiato opinione rispetto a quanto ci eravamo detti in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.120, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, 1.121, presentato dal senatore Bevilacqua, 1.122, presentato dai senatori Peruzzotti e Boldi, e 1.123, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

È approvato. (Commenti dai banchi dellopposizione).

TURRONI (Verdi-U). Hanno votato anche loro!

ASCIUTTI, relatore. Qual è il problema?

MONTINO (DS-U). Anche di là hanno votato!

MACONI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non è necessaria alcuna controprova. L'emendamento è stato approvato a larghissima maggioranza. Vi è qualche controversia in proposito, qualche contestazione? Credo di no! (Applausi delle senatrici Soliani e Acciarini).

Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Piccioni, identico agli emendamenti 1.128, presentato dal senatore Lauro, 1.125, presentato dalla Commissione, e 1.126, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso lemendamento 1.129.

Metto ai voti l'emendamento 1.130, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.134, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.135, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.136, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.137, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.138, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.139, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Sullemendamento 1.11 il relatore ha espresso parere contrario; il Governo ha espresso invece parere favorevole purché siano introdotte alcune modifiche. Chiedo al senatore Modica se intende accogliere la proposta del Governo.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, accogliamo la proposta del Governo, facendo presente però che siamo in ogni caso contrari alle graduatorie biennali. Per coerenza con il testo attuale, comunque, accettiamo la proposta di riformulazione del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dellemendamento 1.11 (testo 2):

"Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dallanno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dellinteressato, da presentarsi entro il termine fissato per laggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dellinteressato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria"".

Invito il relatore a pronunziarsi sul testo dell'emendamento così riformulato.

ASCIUTTI, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Lemendamento 1.4 (testo 2), presentato dalla Commissione, è stato modificato. Do lettura del nuovo testo:

"Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dellinserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dallAccademia di belle arti a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante"".

Chiedo al Presidente della 5a Commissione permanente se la Commissione è in grado di esprimere un parere sulla riformulazione di tale emendamento.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ai fini finanziari la modifica appare ininfluente e quindi il parere è di nullaosta.

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, chiedo se è possibile accantonare l'emendamento 1.4 (testo 3). Infatti non abbiamo ancora potuto esaminarlo, nella nuova riformulazione, come sarebbe opportuno prima che venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento 1.4 (testo 3) viene accantonato fino al termine dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Nel frattempo, dispongo che venga distribuito il testo dell'emendamento ai colleghi che ne facciano richiesta.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Manieri, identico all'emendamento 1.140, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Valditara e Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.141/1, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.141 (testo 3), presentato dalla Commissione, che è stato integrato dal relatore con l'aggiunta dell'aggettivo "abilitante" dopo le parole "del diploma".

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento in esame, perché è una norma fotografia per qualcuno che deve portare particolari privilegi nei suoi cromosomi.

Infatti, i docenti in possesso del solo diploma di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento, sono inseriti, in sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media; invece docenti già inseriti nell'elenco prioritario, di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 1995, in possesso di abilitazione, esclusi all'epoca delle graduatorie permanenti per il solo fatto che l'abilitazione era stata conseguita dopo il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999), che hanno visto riconosciute le loro ragioni dalle sentenze dei TAR del Lazio, Campania e Sardegna e che insegnano già da tre anni, si trovano esclusi ancora una volta dalle graduatorie permanenti e sono costretti a fare il concorso riservato.

Viceversa, i docenti in possesso di un semplice diploma, anche con la piccola modifica apportata dal relatore, entrano subito ed automaticamente. Ci si deve chiedere, poi, per quale motivo sono inclusi solo i diplomati di conservatorio e non anche quelli delle accademie ed inoltre per quale motivo il diploma è abilitante solo per quest'anno e non per gli anni successivi. Si tratta quantomeno di una norma illogica ed iniqua. Pertanto, preannuncio il voto contrario.

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere alla rappresentante del Governo e al relatore se è possibile modificare il testo dell'emendamento in esame aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "che abbiano maturato, entro il presente anno scolastico, 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077".

Prima che l'emendamento venga posto ai voti, chiedo il parere del relatore e della rappresentante del Governo su tale aggiunta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di modifica testé avanzata dal senatore Bevilacqua.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, se è possibile chiedo di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, accantoniamo anche questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito nuovamente il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di integrazione avanzata dal senatore Bevilacqua all'emendamento 1.141 (testo 3).

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere favorevole, se il Governo è d'accordo.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.141 (testo 4), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, insieme ai colleghi Iervolino, Compagna e Tunis ho presentato il subemendamento 2.105/1 che intende fare chiarezza rispetto alla finalità originaria dell'emendamento presentato in Commissione e successivamente distorto da un'interpretazione a nostro avviso errata del sottosegretario Aprea.

Noi crediamo che non si possa giocare con le parole rispetto alle finalità originarie. L'equivoco è frutto di un artificioso meccanismo che vuole eludere il vero significato della norma, vanificandone così la sostanza. Il subemendamento per la soppressione del riferimento alla lettera b) non vuole contraddire l'emendamento della Commissione, ma è stato presentato al solo scopo di chiarire l'interpretazione del riferimento alla lettera b), citato da tutti gli emendamenti presentati dai colleghi, nel senso che esso costituisce un solo riferimento al titolo di maturità magistrale.

Questa è l'unica interpretazione possibile in quanto la posizione degli insegnanti di sostegno è già completamente regolata dall'articolo 2. Si tenderebbe a far credere che la nostra proposta è superflua; invito la signora Sottosegretario a rivedere la propria posizione, altrimenti sarò costretto a mantenere l'emendamento.

TUNIS (UDC). Signor Presidente, la portata dellemendamento 2.105/4 da me presentato è di grande importanza per chi prova la cruda realtà della disoccupazione.

E un emendamento che riapre la speranza a tantissime persone, che ormai si sentono espulse dal mondo della scuola. Dico questo per sottolineare leccezionale rilevanza dellemendamento, che consentirà ai laureati e diplomati in possesso del requisito di aver prestato servizio per almeno 360 giorni di poter partecipare ai corsi di abilitazione.

Per tali ragioni, in questa battaglia che siamo disposti a condurre in Aula vogliamo profondere tutta la nostra energia e la nostra forza di coinvolgimento, consapevoli di non essere soli, ma di avere dalla nostra le ragioni di tantissime persone, che attendono da noi scelte ineludibili.

FAVARO (FI). Signor Presidente, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2529 si era deliberato di eliminare la lettera d) dellarticolo 2, che avrebbe consentito linserimento nelle graduatorie di alcuni decine di migliaia di docenti con 360 giorni di servizio, quindi senza garanzia di adeguata formazione.

Lemendamento che oggi proponiamo mira a riconoscere il servizio reso a questi insegnanti senza comunque derogare dal conseguimento dellobiettivo finale, quello dellinserimento nelle graduatorie attraverso un percorso specifico che garantisca anche la qualità della formazione, facendo riferimento ad una norma generale che non può che essere quella dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003.

Signor Presidente, poiché è stato rilevato che vi potrebbe essere qualche ambiguità nellemendamento stesso, vorrei modificarlo, aggiungendo, dopo la parola "modalità", le parole "di formazione".

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.30, 2.100, 2.31, 2.32, 2.33, 2.23 e 2.22.

Esprimo parere favorevole sullemendamento 2.101.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.102 e 2.34.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 2.13, 2.25 e 2.103, sostanzialmente identici, di ritirarli, facendoli confluire nellemendamento 2.108 del senatore Favaro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.104.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105/1, chiedo al senatore Eufemi di leggere attentamente la proposta emendativa del senatore Favaro sopra citata, di contenuto più vasto. Sopprimendo la lettera b), come egli richiede, si recherebbe un danno a coloro che hanno l'abilitazione per il sostegno. L'emendamento 2.108 prevede una maggiore estensione. Ed allora, per contemplare anche gli insegnanti dell'istituto magistrale, senza sopprimere la lettera b), sarebbe sufficiente confluire nell'emendamento 2.108. Pertanto, invito il senatore Eufemi a ritirare il proprio emendamento e ad aderire a quello del senatore Favaro.

Di conseguenza, invito i presentatori a ritirare anche gli emendamenti 2.105/2 e 2.105/3 per confluire nell'emendamento 2.108. Mi rimetto al Governo, invece, sugli emendamenti 2.105/4 e 2.35.

Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti 2.105 e 2.106.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.15, 2.24, 2.16, 2.17, 2.26, 2.36, 2.107, 2.37, 2.18, 2.5, 2.109, 2.19, 2.41, 2.27, 2.21, 2.110, 2.111 e 2.38 .

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.108 a condizione che siano aggiunte alla terza riga, dopo le parole "le modalità", le altre "di formazione".

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6, 2.2, 2.20 e 2.500.

Sull'emendamento 2.39 mi rimetto al Governo.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, a condizione che nel dispositivo siano eliminate le parole: "ed incentivazioni".

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.30, 2.100, 2.31, 2.32, 2.33, 2.23 e 2.22.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101 conformemente a quanto espresso dal relatore. Peraltro, ricordo che il Ministro aveva già firmato un decreto che andava in questa direzione, ma le Università non hanno favorito tali corsi. Speriamo che una legge riuscirà in questo intento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.34, 2.13, 2.25, 2.103, 2.104 e 2.105/1, del senatore Eufemi, al quale spiegherò tra poco come può essere risolta la questione.

Esprimo parere contrario altresì sugli emendamenti 2.105/2, 2.105/3 e 2.105/4.

E veniamo ora all'emendamento 2.105 della Commissione, che estende ad una nuova categoria di insegnanti di scuola elementare la possibilità di accedere ai corsi speciali di durata annuale. La tipologia che emerge da questo emendamento è la seguente: si tratta di insegnanti delle scuole elementari in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale - quindi anche con durata quadriennale - conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, ma, a differenza di quanto si dice nella lettera b), questi docenti possono aver maturato 360 giorni sul posto comune. La lettera b) stabilisce invece che si deve trattare di docenti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni.

Lemendamento in questione - ripeto - dice che possono essere insegnanti anche con diploma quadriennale, che hanno la specializzazione per il sostegno, ma che hanno prestato servizio su un posto comune. Resta fuori la categoria degli insegnanti diplomati che abbiano prestato un servizio di 360 giorni senza alcun altro titolo di specializzazione; ma questi rientrano - come ha giustamente ricordato il presidente Asciutti - nellemendamento 2.108 presentato dai senatori Favaro e Brignone, cioè tutta la categoria ancora esistente dei precari che ad oggi hanno maturato i 360 giorni e che verrà rivalutata e riconsiderata in fase di attuazione dellarticolo 5 con le norme transitorie.

Quindi, qui si mette già un paletto forte a favore di questa categoria; cè la garanzia che chi ha maturato ad oggi questo servizio otterrà una rivalutazione ed una considerazione per percorsi riservati di formazione, così come chiede il senatore Eufemi. Intanto noi allarghiamo la platea dei docenti che possono accedere al corso riservato se hanno almeno la specializzazione, perché questa norma era finalizzata a ciò, almeno a far rientrare nelle graduatorie permanenti - lo voglio ricordare - tutti i docenti che, in possesso di specializzazione allinsegnamento per posti di sostegno, quindi per lhandicap, oggi restano fuori.

Noi ogni anno continuiamo ad occupare su posti di sostegno docenti privi di specializzazione, perché secondo le leggi hanno comunque sempre la precedenza i docenti abilitati rispetto ai docenti specializzati; esaurita pertanto la lista dei docenti specializzati, si utilizzano docenti privi di specializzazione. Questo decreto vuole favorire una volta di più i docenti specializzati, ma perché possano, con corsie preferenziali, conseguire labilitazione ed avere la possibilità di essere occupati prima degli altri sui posti di sostegno, dando quindi maggiore garanzia allo stesso servizio del sostegno.

Dunque, non si tratta di una sanatoria generale o generalizzata; si mira piuttosto a garantire i portatori di handicap, inseriti nelle classi normali, che frequentemente si ritrovano ad avere insegnanti privi di specializzazione su posti di sostegno. Questa è la motivazione. Comunque ribadisco che la preoccupazione del senatore Eufemi è stata raccolta dallemendamento 2.108.

Andando avanti velocemente, esprimo parere contrario allemendamento 2.35. Circa l'emendamento 2.106 esprimo parere favorevole: tale emendamento, con riguardo, questa volta, agli insegnanti tecnico-pratici, risponde alla stessa logica dellemendamento 2.105.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.15, 2.24, 2.16, 2.17, 2.26, 2.36 e 2.107.

Sullemendamento 2.108 esprimo parere favorevole, nella riformulazione proposta dal relatore.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.37, 2.18, 2.5 e 2.109.

Sullemendamento 2.6 esprimo parere favorevole, e quindi conforme a quello del relatore.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.19 e 2.41.

Circa l'emendamento 2.2, esprimo parere favorevole se viene accolta la seguente riformulazione: dopo le parole "strumento musicale", aggiungere le seguenti "nonché per educazione musicale", e ciò per utilizzare al meglio i docenti. Stiamo appunto accorpando le due classi di concorso.

Esprimo parere favorevole sullemendamento 2.20 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.21, 2.110, 2.111 e 2.38.

Esprimo parere favorevole sullemendamento 2.39, a condizione che i presentatori accettino la proposta di sostituire le parole "2004-2005" con le altre "2005-2006" e di sopprimere le parole da "ai fini della formulazione" fino alle parole "successive modificazioni". Ciò che è importante è il riconoscimento, perché questo era lesito di un contenzioso, dellabilitazione conseguita. In questo modo si potrà far valere il titolo ai fini dellinserimento nelle graduatorie permanenti. Abbiamo valutato positivamente le motivazioni del senatore Modica.

Sullordine del giorno G 2.100 esprimo parere conforme a quello del relatore.

Esprimo infine parere favorevole sullemendamento 2.500 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, identico allemendamento 2.30, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Specchia e Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TESSITORE (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Tessitore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, lemendamento 2.32 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Acciarini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2896

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto sugli emendamenti 2.102 e 2.104, presentati dalla senatrice Manieri e che sottoscrivo, per lesigenza di evitare sperequazioni insopportabili. Infatti, a nostro giudizio, a parità di requisiti di servizio, tutti i docenti devono poter accedere ad un percorso di abilitazione, tanto più che non è a loro ascrivibile la perdurante mancanza della stessa.

Ecco il motivo per cui abbiamo presentato questi due emendamenti, che invito i colleghi a sostenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

E approvato.

Lemendamento 2.102 risulta pertanto assorbito.

Passiamo allemendamento 2.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo adesso ad un complesso di emendamenti sui quali il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, invitando però i presentatori a ritirarli in base al rilievo che le istanze in essi contenute sono accolte dallemendamento 2.108 dei senatori Favaro e Brignone, sul quale il parere è favorevole.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti in questione se accettano linvito al ritiro.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, ritiro lemendamento 2.13.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, anchio ritiro lemendamento 2.25.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, manteniamo lemendamento 2.103 e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dai senatori Manieri e Crema.

Non è approvato.

Senatore Eufemi, accoglie l'invito che le è stato rivolto a ritirare l'emendamento 2.105/1?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei fare una breve considerazione: le questioni poste dalla signora sottosegretario Aprea stravolgono completamente il senso dellemendamento 2.105/1. Lintenzione dei proponenti in Commissione era chiara. Oggi, la situazione viene sostanzialmente mutata. Lemendamento 2.108, dei senatori Favaro e Brignone, non centra nulla, perché riguarda una questione ulteriore. La nostra proposta, dunque, non preclude lemendamento 2.108.

Non vogliamo stravolgere il senso di quanto è stato approvato in Commissione. È chiaro il riferimento al titolo magistrale perché la specializzazione per il sostegno ha già trovato soluzione alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo 2. Quindi, non possiamo introdurre ulteriori elementi di confusione.

Vorrei far presente anche alla signora sottosegretario Aprea una questione politica: questo testo nasce, rispetto al precedente decreto-legge, da un accordo politico in Consiglio dei ministri. Oggi quellaccordo viene messo in discussione, come si mette in discussione lulteriore accordo raggiunto rispetto alla lettera b).

Vorrei che la signora sottosegretario Aprea riflettesse su quanto si sta per decidere.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il senso degli emendamenti del senatore Eufemi e di altri senatori (sono numerosi i colleghi che hanno presentato emendamenti sostanzialmente identici a quello del collega Eufemi) era diverso rispetto allinterpretazione che poi il Governo ha dato in Commissione.

La spiegazione della signora sottosegretario Aprea non ci pare del tutto convincente, in quanto ci troviamo di fronte a diritti acquisiti che, a nostro avviso, dovrebbero essere rispettati. Comunque, la soluzione prevista dallemendamento 2.108, che peraltro possiamo anche condividere come riferimento ad altre categorie di insegnanti, nella fattispecie non credo risolverebbe la questione.

Pertanto, appoggiamo lemendamento 2.105/1, presentato dal collega Eufemi e da altri senatori.

ASCIUTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, non sono qui per convincere i colleghi della bontà dellemendamento 2.108, ma due parole sono dovute.

Il testo riguarda alcune categorie che avevano già una specializzazione per il sostegno. Esso riprende un ordine del giorno accettato dal Governo e votato dalla Commissione in sede di esame della legge n. 53 el 2003 che, tra laltro, era stato presentato proprio dal sottoscritto. Quellordine del giorno è stato poi recepito nel testo del decreto-legge in esame.

Si pone il problema - è vero - degli insegnanti magistrali con diploma quadriennale: dobbiamo trovare la possibilità, per loro, di accedere comunque alle graduatorie permanenti. Il testo dellemendamento 2.108, così come è stato formulato, risolve il problema. Questa è la situazione: creiamo le condizioni per formare questi docenti e per farli accedere alle graduatorie permanenti.

Altrimenti, stravolgeremmo tutto e faremmo davvero una sanatoria fuori tempo, poiché consentiremmo a coloro che si sono diplomati laltro ieri di abilitarsi in un anno, indipendentemente da tutto. Il nostro obiettivo è quello di consentire ciò soltanto a coloro che hanno maturato i 360 giorni e conseguono il titolo per il sostegno, che è cosa diversa.

Mi auguro che questo possa far comprendere in particolare ai colleghi Valditara ed Eufemi la bontà dellemendamento 2.108 del senatore Favaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.105/1, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

È approvato. (Commenti della senatrice Soliani).

PASTORE (FI). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Sei favorevole alla sanatoria? Complimenti, senatrice Soliani! Bel risultato! Così chiudiamo i corsi di laurea in scienza della formazione. Lo dirò al prossimo intervento e vedremo! Bella conquista, caro senatore Modica! E parla ancora di sanatorie! Complimenti! È la sinistra a fare la sanatoria! (Commenti dei senatori Morando, Modica e Garraffa).

VOCE DAI BANCHI DELLA SINISTRA. Il Governo è nervoso!

PRESIDENTE. È approvato.

Onorevoli colleghi, si possono commentare gli esiti delle votazioni a bassa voce!

Sospendo brevemente la seduta, al fine di consentire una verifica delle conseguenze dellapprovazione di questo emendamento sugli emendamenti successivi.

(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,06).

Riprendiamo i nostri lavori.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo solo per evidenziare che, spingendo i pulsanti, ho espresso erroneamente un voto contrario; invece, signor Presidente, avrei voluto esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Onorevoli colleghi, è necessario svolgere un ulteriore breve approfondimento sul prosieguo dei nostri lavori.

Pertanto, sospendo nuovamente la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,22).

Riprendiamo la seduta.

Il relatore, senatore Asciutti, ha chiesto di svolgere alcune considerazioni. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, la maggioranza avrebbe concordato un subemendamento all'emendamento 2.105 della Commissione che alla fine, dopo le parole: "del presente decreto" reciterebbe ", successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 ".

PRESIDENTE. La prego cortesemente di far pervenire il testo del subemendamento alla Presidenza.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul subemendamento in esame.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.105/2, presentato dalla senatrice Acciarini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105/3, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Tunis, sull'emendamento 2.105/4 il Governo ha espresso parere contrario. Le chiedo se intende ritirarlo.

TUNIS (UDC). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 2.105/4, perché dobbiamo cercare di soddisfare le attese di tantissime famiglie soprattutto in questo delicato cammino che porta ad ottenere una meritata abilitazione all'insegnamento per chi ancora non ne è in possesso.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, faccio presente al senatore Tunis che la sua proposta è ricompresa esattamente nell'emendamento 2.108 dei senatori Favaro e Brignone.

Pertanto, invito nuovamente il senatore Tunis a ritirare lemendamento 2.105/4 e a sostenere l'emendamento 2.108.

TUNIS (UDC). Signor Presidente, dopo lintervento del sottosegretario Aprea ritiro lemendamento 2.105/4 e aggiungo la mia firma allemendamento 2.108. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Poiché non è ancora disponibile un testo scritto del subemendamento testé presentato allemendamento 2.105, il relatore vuole darne nuovamente lettura? (Il microfono viene attivato tardivamente).

ASCIUTTI, relatore. Quando si parla del relatore sono io, quando si parla del Governo è lì. Lo dico per attivare il microfono, non per altro, mi sembra talmente semplice.

PRESIDENTE. Un domani potrebbe cambiare. Prego, senatore Asciutti.

ASCIUTTI, relatore. Potrebbe servire.

Il subemendamento che propongo è volto ad aggiungere allemendamento 2.105, in fine, le parole: ", successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003".

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 2.105/5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti lemendamento 2.105, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.35.

Metto ai voti lemendamento 2.106, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lemendamento 2.15, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti lemendamento 2.24, presentato dal senatore Izzo.

Non è approvato.

Metto ai voti lemendamento 2.16, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BATTAGLIA Antonio (AN). Ritiro questemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 2.26, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MODICA (DS-U). Ritiro questemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 2.107, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108, modificato nel senso di aggiungere, dopo le parole: "le modalità", le altre: "di formazione", perché questa è la richiesta del relatore sulla quale i presentatori concordano.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Bevilacqua a questemendamento.

GABURRO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

COSTA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 2.108 (testo 2), presentato dal senatore Favaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti lemendamento 2.37, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Balboni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALABARBA (Misto-RC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, lemendamento 2.109 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Minardo.

È approvato.

Lemendamento 2.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Non è approvato. (Proteste da vari settori dell'emiciclo).

Considero questa una richiesta di controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20 (testo 2), presentato dal senatore Bevilacqua, al quale i senatori Costa e Falcier hanno dichiarato di voler apporre la loro firma.

E approvato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue PRESIDENTE). Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ferrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.111 e 2.38 sono improcedibili.

Sullemendamento 2.39 è stata avanzata una proposta di riformulazione. Senatore Modica, la accetta?

MODICA (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.39 (testo 2), presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

E approvato.

Chiedo al relatore se sullordine del giorno G2.100 ci sono delle modifiche.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, alla quartultima riga proponiamo di cassare le parole "ed incentivazioni".

PRESIDENTE. Il Governo è daccordo?

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il Governo accoglie lordine del giorno G2.100 con questa modifica.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, lordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Lemendamento 2.0.2, a firma della Commissione, in caso di approvazione precluderebbe il successivo 2.0.100, a firma del relatore. Senatore Asciutti, su quale dei due vi state orientando?

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, ci siamo orientati sullemendamento 2.0.100, con laccoglimento del parere della 5a Commissione, nel senso di cassare le parole da "ai fini della stipula" fino a "delle vigenti graduatorie". L'emendamento 2.0.2, pertanto, è ritirato.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo se conviene.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il Governo è daccordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 2.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione, lemendamento 2.0.101 è improcedibile.

Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente su un emendamento riferito al disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lemendamento 3.0.201/1 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta".

Passiamo all'esame degli emendamenti e dellordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti e lordine del giorno G3.100.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, lemendamento 3.4 tende a risolvere un problema di grave ed ingiustificata discriminazione derivante dalla formulazione del comma 3 dellarticolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale norma, pur prevedendo correttamente la riserva del 50 per cento dei posti per chi abbia ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, finisce per determinare un ingiustificato pregiudizio per quanti, pur avendo ricoperto per tre anni scolastici lincarico di preside, si vedono penalizzati nel computo del periodo di effettivo servizio dalla mancanza di pochissimi giorni.

La correzione normativa determinata dallapprovazione dellemendamento proposto eliminerebbe tale evidenziata disparità di trattamento, ripristinando una condizione di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Per quanto attiene, invece, lemendamento 3.101, si chiede di fissare, attraverso la norma, che ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e con allattivo 360 giorni di servizio su tali cattedre, sono consentiti i passaggi di cattedra.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sullordine del giorno in esame.

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere favorevole allemendamento 3.3. Sugli emendamenti 3.4 e 3.101 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.100 e 3.0.200 (testo 2)/1 (testo 2) e parere favorevole sugli emendamenti 3.0.200 (testo 2), 3.0.201 e 3.0.101. Per quanto riguarda lemendamento 3.0.100/1, lo ritengo assorbito, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sullemendamento 3.0.100 e contrario sugli emendamenti 3.0.6 e 3.0.5. Esprimo infine parere favorevole sullordine del giorno G3.100 e sullemendamento 3.0.201/1.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo si rimette allAssemblea sullemendamento 3.3; esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.100 e 3.0.200 (testo 2)/1 (testo 2) e favorevole sullemendamento 3.101. L'emendamento 3.0.200 (testo 2) è improcedibile.

Sullemendamento 3.0.201 il parere è certamente favorevole. Il Governo, però, insiste affinché sia mantenuto e votato il suo comma 2, su cui è stato espresso parere contrario della 5a Commissione permanente. Ribadiamo, infatti, che la norma non crea alcun onere, in quanto si tratta di posti già messi a concorso per la cui copertura la previsione di spesa è già assicurata. Si tratta di posti rimasti vacanti per la mancata corrispondenza tra il numero degli aspiranti ed il numero dei posti effettivamente ripartiti a livello regionale; trattasi del primo e unico corso-concorso per presidi incaricati.

Adesso, espletate le prove, vi è la possibilità di occupare gli aspiranti al posto di dirigente destinandoli in una Regione diversa da quella per cui hanno espletato le prove di concorso con una compensazione nazionale. Praticamente, il corso-concorso si è svolto in base a bandi regionali. Adesso, espletate le prove, vi sono degli aspiranti dirigenti idonei che potrebbero occupare quei posti soltanto attraverso la compensazione nazionale e non più regionale.

Poiché registriamo una carenza di dirigenti e molti posti vacanti, questa richiesta si giustifica anche sul piano amministrativo. Quindi, sul piano finanziario non crea assolutamente problemi: sono posti già autorizzati e coperti. Vi, è invece, unesigenza di giustizia (visto che questi docenti hanno superato le prove del corso-concorso) e al tempo stesso pratica, perché, attraverso questa norma, possiamo determinare la compensazione nazionale.

Il Governo esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.100/1, 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.5 e parere favorevole sul 3.0.101.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, nonostante i chiarimenti del Governo, voglio confermare il parere della 5a Commissione permanente sul comma 2 dellemendamento 3.0.201. Questo emendamento, infatti, è stato preso in attento esame e non sono emersi elementi tali da poter modificare il nostro parere.

ASCIUTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito al comma 2 dellemendamento 3.0.201 e chiedere al Governo se, dal momento che il concorso è stato espletato, è possibile sostituire le parole: "È ammesso alla frequenzaΣ" con le seguenti "purché ammessoΣ". In tal modo si chiarisce che i concorsi sono stati espletati e che i costi sono già stati affrontati.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concordo con la proposta del relatore, perché in tal modo è chiaro che la norma si riferisce al passato.

PRESIDENTE. Fermo restando che il Governo non ha ancora espresso il parere sullemendamento 3.0.201/1, sentiamo se queste modifiche sono in condizione di soddisfare la Commissione bilancio.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, queste modifiche non sono in condizione di farmi modificare il parere espresso ai sensi dellarticolo 100 del Regolamento, perché (lo ribadisco) su questo emendamento si è svolto un dibattito approfondito. O io ho la possibilità di svolgere un esame altrettanto approfondito delle modifiche che mi vengono suggerite, oppure, allo stato, non ritengo di poter modificare il parere espresso ai sensi dellarticolo 100, senza una discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sullemendamento 3.0.201/1.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole. Vorrei chiarire che per noi si tratta di una questione fondamentale, perché il concorso è già stato espletato: quindi, o cogliamo al volo loccasione di effettuare la compensazione nazionale degli idonei, oppure questo diventa veramente un problema.

ASCIUTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, si potrebbe accantonare lemendamento per riscriverlo nella forma più idonea; si tratta, infatti, di concorsi già espletati e quindi di costi già previsti. In questo modo potremmo risolvere il problema. Tra laltro, invito il Governo a fare attenzione: non vorrei che il Presidente della Repubblica rinviasse il decreto alle Camere per questo motivo; cè la mannaia dellarticolo 81 della Costituzione.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Sarebbe opportuno un riesame da parte della Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto, accantoniamo gli emendamenti 3.0.201/1 e 3.0.201 per un ulteriore approfondimento.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Bevilacqua.

È approvato.

Invito la rappresentate del Governo a pronunziarsi sullordine del giorno G3.100.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo accoglie lordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, lordine del giorno G3.100 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.200 (testo 2) è improcedibile.

L'emendamento 3.0.200 (testo 2)/1 (testo 2) è pertanto decaduto.

Gli emendamenti 3.0.201/1 e 3.0.201 sono stati accantonati.

Lemendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.0.100/1, 3.0.100 e 3.0.6.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.5 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, sull'emendamento 4.0.100 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario: sembra che la preclusione sia legata soltanto alla mancanza di copertura per l'anno 2004.

Chiedo, pertanto, che al comma 2 le parole "dall'anno 2004" siano sostituite con le parole: "dall'anno 2005". Infatti, se si facesse riferimento all'anno 2005 anziché all'anno 2004, immagino che la 5a Commissione potrebbe formulare un parere diverso. A tale proposito, mi rivolgo anche al Presidente della 5a Commissione permanente affinché si esprima nel merito.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, cosa risponde in ordine alla modifica testé avanzata dal senatore Bevilacqua?

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, voglio ricordare che la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario perché per l'anno 2004 non ci sono fondi nell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; invece, a decorrere dall'anno 2005, i fondi ci sono.

Per essere perfettamente aderenti alla sussistenza dei fondi, però, sarebbe opportuno modificare lemendamento del senatore Bevilacqua nel modo seguente: "Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede Σ".

PRESIDENTE. Sempre al comma 2 si fa ancora riferimento all'anno 2004, laddove si parla di "Fondo speciale": in questo caso, senatore Azzollini, resta il riferimento all'anno 2004 ?

AZZOLLINI (FI). Sì, rimane lo stanziamento previsto per l'anno 2004. Si tratta del bilancio per l'anno 2004.

PRESIDENTE. Vorrei sapere, poi, se si prevedono interventi modificativi anche per il comma 1.

AZZOLLINI (FI). No. Voglio ribadire che il bilancio triennale è quello 2004-2006. Stante la non grande significatività delle cifre, non ritengo opportuno che vengano apportate modifiche essenziali al comma 1. Comunque, per questo mi rimetto alla determinazione del proponente.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, le chiedo se accoglie le indicazioni del senatore Azzollini e se conviene anche sulla lettura che è stata fatta del comma 1.

BEVILACQUA (AN). Sì, signor Presidente. L'interpretazione mi sembra corretta e sono d'accordo con la previsione dei 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e dei 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

PRESIDENTE. A questo punto, l'emendamento 4.0.100, così come modificato, non risulta più improcedibile.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, chiedo che venga aggiunta la mia firma e quella del senatore Nania all'emendamento 4.0.100, come modificato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, compreso l'emendamento 4.0.100 (testo 2).

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo deciso di ripresentare l'emendamento 5.4 perché in Commissione è stato approvato l'emendamento 5.1, che determina, a nostro avviso, due ordini di sperequazioni: la prima riguarda professori associati e ordinari da un lato e ricercatori dall'altro; la seconda riguarda professori associati e ordinari vincitori di un concorso nella propria sede e professori associati e ordinari vincitori di un concorso in altra sede.

Ci sembra, questa, una strana configurazione, tra l'altro in pendenza di un meccanismo di deroga che non funziona e in mancanza di notizie sull'applicazione della disposizione da noi avversata in sede di finanziaria. Anche per rimediare alla sperequazione, insistiamo per la votazione dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, sarei favorevole all'emendamento 5.4, ma stante il parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, invito i presentatori a ritirarlo. Per la stessa ragione invito al ritiro dell'emendamento 5.1 (testo 2)/3.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 (testo2)/1. Nonostante il parere contrario della Commissione bilancio, sarei favorevole agli emendamenti 5.1(testo 2)/5 e 5.5 (testo2)/6. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 (testo 2)/4 e 5.1 (testo 2)/2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 5.1 (testo 2) è improcedibile per il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

ASCIUTTI, relatore. Allora, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Chiedo al senatore D'Andrea se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.4.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 5.1 (testo 2), decadono gli emendamenti 5.1 (testo 2)/3, 5.1 (testo 2)/1, 5.1 (testo 2)/5, 5.1 (testo 2)/6, 5.1 (testo 2)/4 e 5.1 (testo 2)/2.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.500.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 5.500, presentato dal relatore.

È approvato.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la formulazione definitiva dellemendamento 4.0.100, con la modifica della decorrenza spostata dallanno 2004 allanno 2005, va nel senso indicato relativamente alla copertura. In questo modo si è armonizzato lemendamento con il parere di nulla osta da me espresso.

PRESIDENTE. Quindi, a questo punto, interviene una modifica anche sulla prima parte dellemendamento.

AZZOLLINI (FI). Certamente, signor Presidente. Prima non avevo compreso esattamente tale modifica, che naturalmente va nel senso del parere di nulla osta da me espresso.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, lei conviene con lorientamento del senatore Azzollini?

BEVILACQUA (AN). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sullordine del giorno G5.100.

ASCIUTTI, relatore. Ritengo possa essere accolto dal Governo.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, lordine del giorno G5.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo allesame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo larticolo 5, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario sullemendamento 5.0.1 e favorevole sullemendamento 5.0.2.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dellemendamento 5.0.1.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente in sede di dichiarazione di voto, anche perché penso di avere esaurito tutto il tempo a mia disposizione.

Lemendamento 5.0.1 mira a porre rimedio allesplicita contraddizione tra collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche e legge sullautonomia. Inoltre, la nomina dei revisorati da parte del Ministro è in realtà un cattivo esempio di privatizzazione del rapporto tra Ministro e dirigenti della pubblica amministrazione.

A mio giudizio, il problema andava risolto undici anni fa, quando con il Governo Amato si emanò la legge Jervolino. Sottopongo tale emendamento allAula più come doverosa testimonianza di una contraddizione che come soluzione per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti lemendamento 5.0.1, presentato dal senatore Compagna.

Non è approvato.

Metto ai voti lemendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Stante il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione, lemendamento 5.0.100 è improcedibile.

Dobbiamo ora passare agli emendamenti precedentemente accantonati.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, le chiederei di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire una riformulazione degli emendamenti accantonati.

PRESIDENTE. Daccordo, senatore Asciutti.

Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,16).

Riprendiamo i nostri lavori.

ASCIUTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, con il Governo abbiamo convenuto di trasformare il comma 2 dellemendamento 3.0.201 in un ordine del giorno, il cui testo le perverrà al più presto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.201/1, presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.201 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

E approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani allapprovazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge, perché non affronta i problemi del reclutamento del personale della scuola e non va nella direzione del superamento del precariato. Si aggrava, invece, la situazione. Non viene data la possibilità di stabilizzare gli oltre 100.000 posti dei lavoratori precari della scuola e lennesima revisione di regole e punteggi rende ancora più insicura la posizione di decine di migliaia di insegnanti precari.

La politica del Governo del blocco delle assunzioni sta facendo sì che il lavoro precario di così tante persone rischi di trasformarsi in disoccupazione permanente. Tutto ciò a causa dei pesantissimi tagli operati al personale della scuola, delle riduzioni di orario nella scuola dellobbligo, dei tagli delle risorse, dellistituzione di canali privatistici di assunzione, che compromettono, insieme ai diritti degli insegnanti, la qualità della scuola.

La scuola ha bisogno di insegnanti con un posto di lavoro certo, il cui ruolo culturale, sociale e civile venga pienamente riconosciuto. Il Governo, invece, va in direzione perfettamente opposta. Sempre meno insegnanti, sempre più precari, sempre peggiore qualità della scuola pubblica, contro i diritti di coloro che vi operano, contro la domanda di istruzione dellintera società, condizione indispensabile per la crescita culturale e sociale del Paese in un'Europa sempre più larga. Signor Presidente, come ha registrato lISTAT nel suo rapporto annuale del 2004, lEst Europa, quello che si riunifica, non è povero dal punto di vista culturale. Il livello di istruzione dei giovani, in quei Paesi, è di tutto rispetto: l88 per cento rispetto al 64 per cento dei nostri diplomati del Sud. In questo contesto il GovernoΣ (Il microfono si disattiva automaticamente)Σ

In conclusione, signor Presidente, esprimo il voto contrario dei Comunisti Italiani sul provvedimento in esame. (Applausi del senatore Sodano Tommaso).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, sembra inevitabile che quando questo Governo mette le mani sul sistema formativo italiano si debba assistere alla sua completa destrutturazione, ad uno scempio perpetrato a danno dei diritti di chi usufruisce di quel sistema di formazione così come di chi contribuisce a tenerlo in piedi. Gli interventi che, nel tempo, avete proposto, quando non si sono rivelati del tutto dannosi, sono apparsi inutili ed assolutamente inadeguati alla risoluzione dei problemi che pure attraversano il mondo dell'istruzione.

Voteremo contro la proposta del Governo sia per la sua sostanza che per la sua filosofia di fondo, che d'altronde rispecchia pienamente quella che ha guidato e guida tutti i vostri interventi su un terreno tanto complesso quale è quello del sistema formativo italiano.

Su questo tema avete avuto la sconcertante capacità di scontentare tutti, di far sollevare unanime la voce dello scontento di famiglie, studenti o lavoratori di scuola e università. Ci siete riusciti con la riforma Moratti, ci state riuscendo con la proposta attualmente in discussione. La storia dei precari della scuola è stata segnata, negli anni, da promesse mai mantenute, da interventi assolutamente inutili, da un'insicurezza costante che ha tenuto e tiene sul filo migliaia di giovani insegnanti da più di un decennio.

La verità è che dal serbatoio dei precari si è sempre attinto a piene mani proprio per la loro situazione estremamente ricattabile. Da anni si persegue il disegno del blocco delle assunzioni ricorrendo strutturalmente ai precari per il duplice motivo di non aggravare la spesa per lo Stato (un precario costa sempre meno di un lavoratore a tempo indeterminato) e di non pregiudicare la possibilità di ricorrere alla riduzione degli organici, principale strumento per la razionalizzazione della spesa pubblica.

La scuola è uno dei settori fondamentali del vostro disegno di ristrutturazione della società: una volta che è avvenuta la sua trasformazione in azienda ha sempre più bisogno del precariato, una massa ricattabile da dislocare alternativamente dentro o fuori il mercato del lavoro. La logica del risparmio sposa felicemente il processo di mercificazione che fa della scuola l'istituzione che addomestica gli individui all'esistente, che educa al consenso e alla flessibilità.

Non va infatti perso di vista il contesto generale di tagli pesantissimi al personale che sono l'obiettivo fondamentale e non dichiarato di tutti i progetti di riforma degli ultimi 10 anni.

Ed è in questo contesto che si inscrive la vostra attuale proposta, alla quale, ripeto, siamo estremamente contrari: da una parte si punta ad espellere i precari dall'insegnamento, dall'altra si punta a precarizzare il rapporto di lavoro di chi oggi è in ruolo.

Nello specifico, la flessibilizzazione del lavoro e delle esistenze non ha più l'aspetto transitorio di una sorta di apprendistato a termine, ma è uno scandaloso meccanismo in progress per gestire una profonda ristrutturazione della scuola e della formazione, attraverso un taglio sostanziale del personale reso possibile dall'estrema flessibilità dei precari docenti e del personale ATA. La mancanza per un decennio di qualsiasi possibilità di abilitazione e poi l'affaire SSIS hanno comportato da una parte la precarizzazione permanente dei rapporti di lavoro, dall'altra l'assalto a un principio giuslavorista di fondo come quello della "tutela dei diritti acquisiti".

Prima la vergognosa legge di parità, poi l'accorpamento dei cosiddetti sissini nella 3° fascia delle graduatorie permanenti hanno fatto sì che i corsi di specializzazione si trasformassero in un business per università e baroni a corto di fondi che le organizzavano. Così facendo hanno creato un piccolo esercito di teorici fedeli alla linea neoliberale e della didattica fast e modulare che sono andati all'assalto - in un contesto di cannibalizzazione delle cattedre da parte dei docenti a tempo indeterminato - di un completamento orario a 18 o 22 ore e del blocco delle assunzioni e del turn over, dei diritti e dei punteggi acquisiti dai loro colleghi. Il tutto ha raggiunto uno degli obiettivi non dichiarati ma sostanziali della riforma: una sorta di guerra di tutti contro tutti, di conflittualità permanente dal basso, che ha di fatto impedito lo sviluppo di un forte movimento dei precari che, come alla metà degli anni '80, rivendicasse e di fatto imponesse l'assunzione per il personale precario della scuola.

La proposta di legge che avete presentato come - lo ripeto - una soluzione in grado di accontentare tutti, in realtà ha prodotto l'effetto contrario, ha finito per scontentare tutti i tipi di precari, siano frequentanti le SISS, o siano precari storici. È proprio vero che chi troppo vuole nulla stringe!

Il problema è che non riuscite proprio ad individuare le esigenze reali a cui rispondere. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, le chiedo la possibilità di allegare agli atti la parte restante dellintervento e concludo ribadendo il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista.

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto contrario della Margherita. Questa è semplicemente la conclusione delliter travagliato del provvedimento, dello stesso andamento tormentato in Aula. Ciò indica che limpianto non è solido; alcune questioni importanti sono semplicemente rinviate al futuro. È facile prevedere che la gestione di questo provvedimento non sarà tranquilla.

In questo ramo del Parlamento era giunto il disegno di legge n. 2529 presentato nellottobre 2003; poi il lavoro della 7a Commissione permanente lo aveva rimesso a punto; successivamente è arrivato questo decreto; vi è stato lulteriore lavoro in Commissione e perfino in Aula. Lopposizione ha lavorato per rimettere in carreggiata un provvedimento che in ogni caso toccava la vita della scuola; poi, durante tutto liter in Aula, si è evidenziata la contraddizione tra il Governo e la sua maggioranza ed allinterno della stessa maggioranza. Gli episodi di questa mattina sono eloquenti. Anche la soluzione intorno allemendamento del senatore Eufemi è indicativa: è un pasticcio. Semplicemente si rinvia, come in un altro punto del provvedimento, al decreto attuativo dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003.

È un pasticcio perché si può immaginare subito la confusione di fronte alla quale ci troveremo. Nel provvedimento oggi allesame si parla di corsi annuali. Come la mettiamo, invece, con un decreto che, rispetto allarticolo 5 della citata legge di riforma, vedrà la propria filosofia cambiata anche dal provvedimento di oggi? In un certo senso, ciò che non si è risolto fin qui mette in discussione ulteriormente lapplicazione della legge n. 53 del 2003. Lopposizione è stata invece coerente e lo ha dimostrato con gli emendamenti. Proprio su questo punto, ricordo gli emendamenti 2.35 del senatore Monticone e 2.36 del senatore Modica ed altri.

La differenza - mi rivolgo alla signora sottosegretario Aprea - tra la posizione dellopposizione e quella della maggioranza è che noi - ripeto - siamo stati coerenti con lindicazione di una formazione seria attraverso la biennalità dei corsi. Nonostante il lavoro che ha condotto ad apportare modifiche significative al provvedimento, come quella relativa al servizio militare, noi manteniamo il nostro voto contrario perché non ci sembra che questo sia il mezzo per un ordinato avvio dellanno scolastico. Ordinato non sarà! Ci saranno ancora 180.000 supplenti; vi sarà una realtà della gestione dellandamento dellanno scolastico non fondato sulla stabilità dei posti. Il punto cardine per cui questo provvedimento non reggerà è che non introduce immissioni significative in ruolo.

Non vi è pertanto ragione alcuna per approvare questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta).

PRESIDENTE. Ricordo che i tempi a disposizione per intervenire sono quelli che conoscete. Concederò la facoltà di intervenire ai colleghi che parleranno a nome dei rispettivi Gruppi, pur nei tempi limitatissimi loro rimasti. Invoco, pertanto, lautogestione per evitare che io debba intervenire forzatamente di volta in volta.

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, come già annunciato nellintervento svolto in discussione generale, il mio Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge di conversione non soltanto in considerazione delle sue caratteristiche di necessità e di urgenza ma, soprattutto, per il fatto che esso è frutto di un serio lavoro di confronto e di affidamento, al quale lopposizione ha dato un pregevole ed importante contributo sino a giungere a soluzioni di delicato equilibrio.

Non ci nascondiamo, al contempo, che non è stato possibile fornire risposte esaustive ovunque a causa della complessità delle situazioni.

La questione della stabilizzazione dei docenti precari, da realizzare, ad avviso nostro e dei colleghi, con un piano triennale ben determinato, troverà opportuna collocazione nellambito delle disposizioni transitorie della norma applicativa della legge di riforma scolastica, relativamente al percorso formativo ed alle modalità di reclutamento dei docenti. Lapprovazione dellemendamento a firma del senatore Favaro e mia costituisce al riguardo un fermo punto di riferimento.

Aggiungo infine che in Commissione è stato accolto un mio ordine del giorno, a firma anche del senatore Favaro, sul personale ATA. In esso, premesso che tale personale svolge un ruolo importante, indispensabile, nellautonomia delle scuole e nei processi di riforma scolastica, si impegna il Governo ad adottare, in analogia al personale docente, un programma di stabilizzazione del personale ATA, nonché iniziative per laggiornamento ed una migliore qualificazione di detto personale, e a verificare, a livello provinciale, lo stato attuale degli organici.

In sostanza, colleghi, ho voluto anche ricordare che lautonomia scolastica ha determinato un accrescimento di carichi di lavoro ed un affinamento della qualificazione professionale non solo per i docenti, ma anche per il personale ATA, in particolare per i direttori amministrativi, che certamente non hanno ricevuto riconoscimenti assimilabili a quelli dei dirigenti scolastici. (Applausi dal Gruppo LP).

GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che il suo Gruppo ha già esaurito il tempo, quindi la prego di essere molto breve.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, sarò brevissimo: desidero solo annunciare il voto favorevole dellUDC e sintetizzare quello che rappresenta il nostro sforzo: un equilibrio tra lobiettivo della qualità, alla quale non vogliamo rinunciare e, nello stesso tempo, lobiettivo dellequità: quando per i problemi si passa dal piano teorico a quello concreto, si devono affrontare entrambi. Riteniamo che lo sforzo che è stato fatto, anche nella dialettica che ha avuto momenti duri, abbia aiutato a raggiungere e a mantenere fede a tali obiettivi fondamentali, nei quali noi crediamo. Per questo votiamo a favore del provvedimento. (Applausi del senatore Mulas).

CORTIANA (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; le ricordo, senatore Cortiana, che il tempo a disposizione è di otto minuti.

CORTIANA (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio; se qualche altro collega ne ha bisogno gli cederò volentieri una parte del mio tempo.

Il voto dei Verdi sarà contrario perché nonostante limpegno dei colleghi e delle colleghe del centro-sinistra, che con molta onestà intellettuale e molto pragmatismo hanno cercato di emendarlo in modo costruttivo, il provvedimento al nostro esame purtroppo mantiene tutte le sue contraddizioni. Vi è poi questo pasticcio preelettorale, legato a scambi con singoli settori che si vengono a configurare come di natura quasi corporativa, ma che sono segnati da una condizione di precarietà che resterà tale comunque, anche con questo provvedimento.

Nella scorsa legislatura avevamo cercato, attraverso lo strumento delle SSIS, di costruire una certificazione di qualità per la docenza, rispondendo quindi ad una domanda di qualità che è strategica per il Paese ed in più risponde agli utenti, cioè ai discenti. In questo caso invece si è continuato con uninterlocuzione generica rivolta a 360 gradi a condizioni che non rispondono ad aspetti di qualità. Questo purtroppo (mi dispiace, ma devo dirlo) mette ulteriormente in luce la contraddittorietà della scelta di quella grande sanatoria che è stata fatta per gli insegnanti di religione, alla faccia di tutti coloro che hanno frequentato corsi abilitanti, sostenuto concorsi e percorsi, cercando certificazioni di qualità non dettate dalla somma di tempo nel quale una persona ha svolto le supplenze.

Ebbene, è evidente che in tal modo non mettiamo le condizioni per qualificare l'offerta dei docenti italiani in una situazione che dovremmo ritenere difficile. Si tratta di una situazione strategica nella società della comunicazione e della conoscenza, (come è, appunto, il mondo della scuola) e credo che, soprattutto se comparata ad altri aspetti del welfare, dalla sanità alle pensioni, la destrutturazione di un sistema pubblico di intervento, a cui la condizione di precarietà purtroppo si coordina, possa fare venire meno uno dei tessuti connettivi delle nostre ragioni del vivere insieme, cioè degli aspetti sociali, civici e alla fine anche politici di una democrazia.

È evidente, pertanto, che in questo modo si mette una piccola pezza mentre si tagliano gli organici in tutte le previsioni. Ad esempio, si farà saltare il tempo pieno, perché si tagliano gli organici a ciò destinati.

Sostanzialmente si tratta di un provvedimento che, dietro ad un aspetto di interlocuzione e di scambio di natura elettorale, configura una condizione stabile di precarizzazione ed una riduzione della scuola da impresa cognitiva collettiva ad azienda che vende i servizi ai migliori offerenti. Ciò vuol dire che si tornerà, dal diritto allo studio e alle pari opportunità per tutti, a condizioni legate alle capacità sociali ed economiche della famiglia.

Per tali motivi, preannunciamo il nostro voto contrario sul provvedimento in esame. (Applausi dei senatori Martone e Bedin).

*VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, credo che in questa legislatura nessun altro provvedimento abbia visto così ampi accordi tra maggioranza ed opposizione su una serie di punti qualificanti il decreto-legge che stiamo per approvare. Ovviamente non tutte le soluzioni accolte troveranno ampia condivisione nel mondo del precariato docente, ma d'altro canto si tratta di una materia particolarmente delicata. Non è un caso che anche le proposte dell'opposizione (penso, in particolare, alla doppia graduatoria) abbiano suscitato numerose proteste fra i precari.

In realtà, ci troviamo di fronte ad un enorme problema sociale prima ancora che ad una questione riguardante la scuola: infatti ciò interessa un numero molto rilevante di persone, quasi sempre portatrici di interessi contrapposti, che da troppo tempo sono in attesa di soluzioni che garantiscano una stabilità lavorativa e quindi certezze nella loro prospettiva di vita.

Non possiamo dimenticare il motivo per cui si è arrivati a questa situazione. Non possiamo dimenticare che è il frutto di politiche scolastiche sbagliate che hanno origini lontane, di anni di errori. Non possiamo dimenticare la responsabilità di chi ha trasformato la scuola in un centro di collocamento per poi bloccare i concorsi, ma non possiamo neanche dimenticare la legge n. 124 del 1999 che ha dato vita a provvedimenti amministrativi confusi e contraddittori, poi annullati dal TAR proprio nel 2001, costringendo l'attuale Governo a rimediare in tutta fretta ad una situazione che risultava completamente stravolta, anche alla luce delle stesse direttive del TAR. Non possiamo dimenticare che la citata legge n. 124 aveva previsto corsi abilitanti per 25.000 aspiranti, che la legge n. 304 del 2000 aveva previsto corsi abilitanti per altri 21.000 aspiranti e che poi a questi corsi hanno partecipato 427.140 persone quasi tutte abilitate e contemporaneamente sono state fatte partire le SISS. Ora, con la legge n. 53 del 2003, all'articolo 5, abbiamo creato le premesse affinché vi sia finalmente una forma di reclutamento in linea con l'Europa che eviti il formarsi di nuovo precariato.

A questo punto, chiediamo che si passi ad una attuazione ragionata dell'articolo 5, che fra l'altro tenga in considerazione la necessità che, ad esempio, il biennio di tirocinio non sia meramente un percorso formativo, ma sia rilevante ai fini dell'abilitazione: vogliamo sia un percorso che eviti i difetti delle SSIS. Ebbene, con il provvedimento in esame - così concludo, signor Presidente, salvo poi rimettere agli atti il mio intervento - abbiamo voltato pagina.

E' ora importante che il Governo preveda un piano di assunzione per dare una prospettiva certa a migliaia di persone e soprattutto è importante valorizzare e motivare la figura del docente perché credo che questa sia la riforma più rilevante che possiamo fare in materia scolastica.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, il disegno di legge che converte il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, non risolve i problemi del personale precario della scuola e pertanto il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà contro questo provvedimento.

Manca un'idea organica di formazione e di reclutamento, senza la quale non si governano neanche le fasi di transizione, e vorrei notare che il rinvio all'attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 sarebbe patetico se non fosse grave. In questo momento il Parlamento, per le scelte della maggioranza, si spoglia delle sue competenze e, al di fuori di un percorso di vera legge delega, demanda ad un decreto legislativo la soluzione dei problemi lasciati irrisolti, conferendo così al Governo una delega al buio per intervenire sul tema della fase transitoria. Colleghi, è grave la rinuncia del Parlamento ad assumere le proprie responsabilità, ad indicare quale percorso sarà seguito, a specificare quanto dureranno i percorsi transitori di formazione (sei mesi, un anno, due anni o tre?). State rispondendo ai problemi che la scuola pone rimandando, con una delega senza paletti, senza criteri, alle decisioni del Governo.

Manca inoltre una politica delle assunzioni sui posti vacanti. L'ultima relazione della Corte dei conti afferma che nel 2002 c'erano 100.000 posti disponibili nella scuola. Sono passati due anni e possiamo ritenere legittimamente che altri 50.000 posti si siano aggiunti. Ci sono 150.000 posti disponibili nella scuola e noi apprendiamo, attraverso gli ordini del giorno e i comunicati, che il 10 per cento di questi posti sarà probabilmente messo a disposizione per le nuove assunzioni e la stabilizzazione del personale.

Mi spiace, senatore Valditara, ma è molto leggero da parte vostra non ricordare che l'immissione in ruolo di 60.000 docenti all'inizio del vostro mandato nasceva proprio da quell'attività del Governo di centro-sinistra che aveva compiuto tutti gli atti necessari per procedervi. Nessun docente italiano è stato immesso in ruolo per una decisione assunta dal Consiglio dei ministri del Governo Berlusconi: questo dato dovrebbe farvi meditare.

State varando un provvedimento che, sotto l'uso improprio della legge, ha un solo compito, quello di ridefinire i punteggi delle graduatorie, una misura che è sempre stata assunta - e mi auguro continuerà ad esserlo in futuro - attraverso le ordinanze ministeriali. Perché allora ricorrete alla legge? Perché tentate in questo modo di sistemare senza riuscirci, e delineando un percorso contorto ed ambiguo, il pasticcio che si è creato nella scuola - la parola è forte ma la uso senza esitazione - per il susseguirsi di provvedimenti contraddittori emanati a partire dalla legge n. 333 del 2001.

Su quel provvedimento prendemmo posizione con molta chiarezza dicendo che l'unificazione della terza e della quarta fascia dei docenti e il riconoscimento senza limiti del punteggio per il servizio prestato nelle scuole non statali, anche non paritarie, avrebbe creato nella scuola italiana un disastro. Un clima di ingiustizia e di confusione regna in questo momento nella scuola su questo come su altri temi e abbiamo cercato perciò di risolverlo con atteggiamento costruttivo.

Prendiamo atto con soddisfazione che, per l'intervento di forze della maggioranza ma anche di forze dell'opposizione, è stata eliminata una delle più gravi ingiustizie contenute nel testo approdato in Aula: il riconoscimento del servizio militare allo stesso livello del servizio di insegnamento. Questa grave ingiustizia è stata eliminata, ma ribadiamo il nostro giudizio negativo perché qualche aggiustamento parziale non corregge il complessivo significato del testo che è quello di distorcere, senza affrontarlo, il problema della formazione e del reclutamento.

Quindi, lo ribadisco, siamo contrari a questo rinviare problemi da parte del Parlamento, il quale affida al Governo il compito di risolvere quanto il Parlamento non ha il coraggio di affrontare in Aula. Noi invece vogliamo affrontare i problemi in Aula con coraggio, dichiarando la nostra posizione. Abbiamo presentato un disegno di legge e su quello abbiamo anche formulato una serie di emendamenti. Chiediamo che il 70 per cento dei posti disponibili sia destinato alla stabilizzazione del personale; è una percentuale seria che può essere effettivamente attuata e che significherebbe per tanti insegnanti la soluzione dei loro problemi.

Cari colleghi, state mantenendo tutti gli insegnanti sulla porta della scuola, facendoli discutere sulle posizioni che si intende assumere rispetto a questa porta, ma questa porta non la aprite; essa va invece aperta perché la scuola ha bisogno di tali insegnanti e ha bisogno di un percorso certo di formazione e reclutamento dei suoi docenti.

Laltra questione che abbiamo ribadito attraverso i nostri emendamenti è che oggi vi sono norme specifiche che regolano il percorso universitario di accesso allinsegnamento: la laurea in scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione per linsegnamento secondario. Anche in questo caso avete create confusione, perché non si capisce esattamente cosa volete fare.

Difatti, molte persone, volendo accedere alla scuola, non sapranno cosa fare. State buttando allaria unesperienza preziosa compiuta dalle scuole e dai corsi di formazione, che certamente potrebbero anche necessitare di modifiche e di interventi, senza però assumere questo atteggiamento, che spesso definisco di furia iconoclasta, che vi anima nei confronti di tutto ciò che è stato fatto dal precedente Governo di centro-sinistra. Gli esiti che state vedendo in questi giorni in merito allapplicazione della legge Moratti vi dovrebbero far riflettere. Cautela e attenzione vi dovrebbero portare ad esaminare questi aspetti e a lavorarci, prendendo in considerazione anche coloro, e i nostri emendamenti andavano in tal senso, che hanno maturato un determinato periodo di servizio, cioè 360 giorni.

Abbiamo fatto riferimento a tutti questi docenti, i laureati, i maestri e anche le categorie particolari di maestri (come quelle su cui stamattina avete fatto un pasticcio, lasciate che ve lo dica con molta sincerità: voglio vedere come riuscirete ad applicare queste norme) e gli insegnanti tecnico-pratici (che certamente trovano una soluzione ai loro problemi), riportandoli tutti allinterno del percorso biennale di formazione. Siamo infatti per una scuola seria. Abbiamo certamente introdotto dei vantaggi, nel senso di ammettere tali insegnanti anche in sovrannumero rispetto allesame di selezione e al numero programmato delle SSIS. Abbiamo anche previsto lesenzione dalle tasse e la defiscalizzazione nei casi in cui lesenzione non sia possibile, per alleggerire il costo e rendere gratuita tale frequenza. Abbiamo però voluto elaborare un disegno unitario. La scuola italiana ha bisogno di scelte rigorose e di risorse adeguate, non di provvedimenti amministrativi camuffati da legge e di deleghe al buio al Governo.

Questo è un provvedimento che non risolve alcun problema e che rischia veramente di aumentare il clima di conflittualità e la sensazione di ingiustizia che regnano in questo momento nella scuola italiana. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda).

FAVARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVARO (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia annuncio il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge, così come risulta modificato da un proficuo dibattito in Aula, al quale ha partecipato anche lopposizione.

Il provvedimento, così come viene proposto al voto finale, è frutto anche di un lungo dibattito in Commissione in occasione della discussione del disegno di legge n. 2529, che aveva obiettivi più ampi e che non ha potuto completare il suo iter in quanto si imponeva un provvedimento specifico ed urgente per consentire lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005. Di tutto questo dibattito ha tenuto conto lattuale decreto-legge.

La questione del personale scolastico è molto articolata ed è legata a vari provvedimenti legislativi e a pronunce del TAR, che hanno dato vita ad un contenzioso ancora aperto. Il decreto-legge in esame risponde allesigenza di riequilibrare il punteggio, obiettivo che mi sembra di poter affermare sia stato conseguito con un dibattito aperto a tutti gli apporti, come quello di questa mattina.

È stato però sempre tenuto presente l'obiettivo di garantire alla scuola la possibilità di assunzione di personale qualificato e motivato. Per questo sono state evitate semplici sanatorie e nelle soluzioni proposte per rispondere alle aspettative logiche e legittime di chi già insegna nella scuola senza titolo si è fatto riferimento alla necessità di percorsi formativi specifici per l'abilitazione, tenendo presente quanto affermato all'articolo 5 della legge di riforma della scuola.

Il provvedimento non ha la pretesa di anticipare il decreto attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, che dovrà impostare nuovamente tutta la partita del reclutamento e della professionalità dei docenti, né vuole prefigurare soluzioni definitive al problema del precariato e delle assunzioni. Si tratta, infatti, di problemi complessi e bisognosi di una politica ragionata in materia di personale.

L'esigenza di una politica organica e nuova del personale che tenga presente la qualità della scuola, l'efficacia del processo di insegnamento ed apprendimento e la funzionalità del servizio, andrà messa in discussione quando saranno affrontati questi argomenti. Va superata la legge n. 124 del 1999 che consolida il vecchio sistema di reclutamento, che ha aggravato la situazione di precariato, e l'amministrazione centralistica in contrasto con il Titolo V della Costituzione, come ha evidenziato la sentenza della Corte costituzionale n. 13 di quest'anno secondo la quale spetta al governo della Regione e non allo Stato la distribuzione del personale nel territorio regionale.

La politica finora seguita è in contrasto anche con la legge n. 53 che ha stabilito il percorso universitario di specializzazione per tutti gli insegnanti, dalla materna alla secondaria.

La programmazione delle assunzioni resta un obiettivo per tutti, anche per noi della maggioranza, da raggiungere non appena sarà attuata la legge di riforma. E il precariato è un'eredità lunga, frutto di politiche del passato che evidentemente non avevano come obiettivo la qualità della scuola. Questo precariato va ridotto al più presto e il presente provvedimento rappresenta un passo avanti in questa direzione. Il resto verrà quando si approverà - speriamo molto presto - il decreto attuativo dell'articolo 5 della legge di riforma. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno G3.500, concordato anche con la rappresentante del Governo:

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2896, ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di riconoscere un credito ai docenti che hanno partecipato utilmente alla prima fase della procedura concorsuale riservata di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che non si siano collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di formazione ed alla conseguente conclusione della procedura concorsuale".

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, confermo il parere favorevole sull'ordine del giorno G3.500.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università".

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2901, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale, sulla cui votazione è mancato il numero legale.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ieri abbiamo chiesto che fosse verificata la presenza del numero legale. Non pensiamo di dover cambiare atteggiamento; quindi, vorrei che dodici colleghi appoggiassero la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Turroni richiama lattenzione della Presidenza su alcune luci fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

La senatrice segretario deve votare. Voti, senatrice Dato. (La senatrice segretario Dato manifesta difficoltà con la scheda di votazione). Allora giri la scheda; ci devessere qualcosa che non va, ma deve votare. Veda un po che cosa accade. Mi faccia la cortesia, si sposti ad altro meccanismo.

CASTELLANI (Mar-DL-U). È chiusa la votazione.

PRESIDENTE. Ma chi lha detto "votazione chiusa"? Se stiamo procedendo alla votazione della senatrice segretario, chi lha detto "votazione chiusa"? Non è conclusa la votazione, cari colleghi. Non lho detto e difatti non è conclusa, quindi questo risultato di votazione si cancella e si ricomincia.

Invito nuovamente i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (Gli uffici della Presidenza indicano al Presidente di rinnovare la verifica dellappoggio alla richiesta).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Garraffa richiama lattenzione della Presidenza su alcune luci fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

VALLONE (Mar-DL-U). (Indicando un banco del Gruppo FI). Signor Presidente, in quel banco si vota per quattro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, uninterpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,58).



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G1

SOLIANI, MODICA, BETTA, ACCIARINI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

        premesso che:

            il crescente numero di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria che si è registrato negli ultimi anni testimonia il forte interesse da parte dei giovani per la professione docente, nonché una valutazione positiva della proposta formativa degli stessi corsi di laurea;

            nellambito del percorso di formazione dei futuri insegnanti, le attività di tirocinio assumono un valore essenziale e costituiscono un aspetto qualificante dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, poiché consentono lintegrazione fra competenze tecniche e operative;

            in tale contesto, un ruolo fondamentale viene oggi svolto dai supervisori di tirocinio, docenti esperti con alta professionalità, i quali contribuiscono in modo determinante allefficiente organizzazione e allo svolgimento dei tirocini, come riconosciuto dalle stesse università;

            nellattuale fase di transizione, nelle more dellemanazione dei decreti sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dellinfanzia, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per insegnanti elementari, si è reso necessario prorogare le utilizzazioni a tempo pieno dei supervisori di tirocinio attraverso un decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca,

        impegna il Governo:

            a riconoscere e consolidare la professionalità e le competenze acquisite dai supervisori di tirocinio, per la formazione dei futuri docenti, allatto della predisposizione dei decreti legislativi previsti dallarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

            a confermare le attività di tirocinio nel percorso accademico, progettate e coordinate dai supervisori, come parte integrante e non separata del curriculum formativo;

            a sostenere, valorizzare e consolidare, nelle forme adeguate, sia allinterno delle università che nelle scuole, la competenza dei supervisori;

            a predisporre unulteriore proroga per lutilizzazione dei supervisori di tirocinio sia a tempo pieno che in semi-esonero, almeno fino allapprovazione delle nuove disposizioni relative alla formazione iniziale dei docenti della scuola dellinfanzia e primaria.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

ART. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA ALLEGATA

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)

        1. A decorrere dallanno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente allultimo scaglione previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo allattribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

        2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica larticolo 401, comma 3, del testo unico.

        3. Labilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dellinserimento nellultimo scaglione delle graduatorie permanente di cui al comma 1.

        4. A decorrere dallanno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. Allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dallanno scolastico 2005-2006.

Tabella

(prevista dallarticolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dellultimo  scaglione delle graduatorie permanenti di cui allart. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

A) Titoli di accesso alla graduatoria

        A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dellabilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per linsegnamento secondario (SSIS) o per labilitazione/titolo abilitante allinsegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per lammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede linserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per laccesso, ai sensi dellart. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per laccesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o lesame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

        per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o

esame, fino a 59   punti    4

        per il punteggio da 60 a 65   punti    5

        per il punteggio da 66 a 70   punti    6

        per il punteggio da 71 a 75   punti    7

        per il punteggio da 76 a 80   punti    8

        per il punteggio da 81 a 85   punti    9

        per il punteggio da 86 a 90  punti  10

        per il punteggio da 91 a 95  punti  11

        per il punteggio da 96 a 100  punti  12

        A.2) Ai fini dellattribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

            a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

            b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

            c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiore a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

            d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per linsegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo allinserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove desame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

            e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per linsegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo allinserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove desame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

            f) ai candidati che abbiano conseguito labilitazione allinsegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4-a serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n.  33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4-a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4-a serie speciale - n.  15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo allinserimento nellelenco degli abilitati.

        A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dellUnione europea, riconosciuti dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

        A.4) Per labilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce labilitazione; nellipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, lintero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dellinteressato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per labilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce labilitazione, a scelta dellinteressato. Per laltra abilitazione sono attribuiti punti 6.

        A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti allinsegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore

        B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso linsegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

        B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

        B.3) Ai fini dellattribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

            a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente allepoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede linserimento in graduatoria;

            b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dellinteressato;

            c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nellarea disciplinare, a scelta dellinteressato;

            d) non solo valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per linsegnamento secondario;

            e) il servizio prestato nelle scuole italiane allestero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

            f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

            g) il servizio prestato dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

            h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

            i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dellinteressato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per laccesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) Altri titoli

        C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

        C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

        C.3) Per ogni abilitazione o idoneità allinsegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

        C.4) Ai fini dellattribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

            a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

            b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

            c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n.  1 del 2001.

        C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dellUnione europea, riconosciuto dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

        C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

        C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa allaccesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

        C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa allaccesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

        C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa allaccesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

        C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

        C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

EMENDAMENTI

1.200

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «limitatamente» fino a: «n. 333» con: «relativamente agli scaglioni previsti dai commi 4 e 5 dellarticolo 2 del decreto ministeriale 2000, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo».

1.101

PICCIONI

Respinto

Al comma 1, alla tabella ivi richiamata, sostituire il punto A. 1) con il seguente:

        «A. 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dellabilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per linsegnamento secondario (SSIS) o per labilitazione/titolo abilitante allinsegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per lammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede linserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio, per laccesso, ai sensi dellarticolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per laccesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o lesame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

          per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,

fino a 59   punti 12;  

          per il punteggio da 60 a 65   punti 15;  

          per il punteggio da 66 a 70   punti 18;  

          per il punteggio da 71 a 75   punti 21;  

          per il punteggio da 76 a 80   punti 24;  

          per il punteggio da 81 a 85   punti 27;  

          per il punteggio da 86 a 90   punti 30;  

          per il punteggio da 91 a 95   punti 33;  

          per il punteggio da 96 a 100   punti 36».

1.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, alla tabella ivi richiamata lettera A. 4), sostituire ovunque ricorrano le parole da: «punti 30» fino a: «abilitazione» con le seguenti: «punti 18 di cui 12 a titolo di compensazione per leventuale rinuncia al servizio durante il biennio di durata legale del corso».

1.103

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, tabella, dopo il punto A. 4, aggiungere il seguente:

        «A. 4-bis) Per labilitazione allinsegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24.».

1.104

FORLANI

Respinto

Al punto A. 5 della Tabella prevista al comma 1, dopo le parole: «, ulteriori punti 6», aggiungere il seguente periodo: «Invece esclusivamente per labilitazione conseguita per il superamento di un concorso per titoli ed esami, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, ulteriori punti 30, nellipotesi di più abilitazioni, conseguite a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami, lintero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dellinteressato».

1.105

FORLANI

Respinto

Al punto A. 5 della Tabella prevista dal comma 1, dopo le parole: «, ulteriori punti 6», aggiungere il seguente periodo: «Invece esclusivamente per labilitazione conseguita per il superamento di un concorso per titoli ed esami, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, ulteriori punti 15, nellipotesi di più abilitazioni, conseguite a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami, lintero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dellinteressato».

1.106

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella lettera B. 1), sopprimere le parole: «ovvero nelle scuole paritarie».

1.107

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella lettera B. 2), dopo le parole: «di insegnamento prestato» aggiungere: «nelle scuole paritarie ovvero».

1.108

PICCIONI

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il servizio prestato con decorrenza dallanno scolastico 2004-2005 contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dellinteressato; analogamente il biennio con decorrenza da quello che prende inizio nellanno accademico 2004-2005 di durata legale del corso di specializzazione allinsegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A. 4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dellinteressato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A. 4;».

1.109

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, lettera B. 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto alla lettera B. 1.».

1.110 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, nella tabella ivi richiamata, al punto B. 3), lettera c), sostituire le parole: «se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione» con le seguenti: «se prestato con il possesso del prescritto titolo per laccesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto».

1.111

CASTELLANI

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) il punteggio dei servizi dinsegnamento prestati durante il periodo legale dei corsi di specializzazione per linsegnamento secondario non è cumulabile con i 30 punti di cui al punto A. 4».

1.112

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, lettera B. 3), sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) La valutazione dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per linsegnamento secondario è alterantiva, in quanto non cumulabile allattribuzione dei 12 punti a titolo di compensazione di cui alla lettera A. 4».

1.113

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Al comma 1, tabella, punto B. 3), lettera e), dopo le parole: «il servizio prestato nelle scuole italiane allestero», aggiungere le seguenti: «e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti allUnione europea».

1.113 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, tabella, punto B. 3), lettera e) premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006»; dopo le parole: «il servizio prestato nelle scuole italiane allestero», aggiungere le seguenti: «e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti allUnione europea».

1.114

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, lettera B. 3), sopprimere la lettera g).

1.115

BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sopprimere la lettera h).

1.116 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sostituire la lettera h) con la seguente:

            «h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia».

1.117

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Precluso

Al comma 1, tabella, lettera B. 3), alla lettera h), sopprimere la parola: «elementari».

1.119

FRANCO VITTORIA, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, DANDREA, PAGANO, MONTICONE, ACCIARINI

Approvato

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sopprimere la lettera i).

1.120

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Id. em. 1.119

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sopprimere la lettera i).

1.121

BEVILACQUA

Id. em. 1.119

Al comma 1, tabella, al punto B. 3) sopprimere la lettera i).

1.122

PERUZZOTTI, BOLDI

Id. em. 1.119

Al comma 1, tabella, al punto B. 3) sopprimere la lettera i).

1.123

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Id. em. 1.119

Al comma 1, tabella, al punto B. 3) sopprimere la lettera i).

1.124

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto C. 1), sostituire la parola: «30» con la seguente: «20».

1.127

PICCIONI

Approvato

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 3) con il seguente:

        «C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità allinsegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3».

1.128

LAURO

Id. em. 1.127

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 3) con il seguente:

        «C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità allinsegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3».

1.125

LA COMMISSIONE

Id. em. 1.127

Al comma 1, tabella, al punto C. 3), sostituire le parole: «punti 1», con le seguenti: «punti  3».

1.126

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Id. em. 1.127

Al comma 1, tabella, lettera C.  3), sostituire le parole: «punti 1», con le seguenti: «punti 3».

1.129

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 3) con il seguente:

        «C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità allinsegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 2.».

1.130

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, punto C.  4), alla lettera b), sopprimere la parola: «non».

1.131

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 6) con il seguente:

        «C. 6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo. Tale punteggio non può essere cumulato con il punteggio del servizio scolastico eventualmente prestato durante lo svolgimento e lespletazione del concorso di dottorato di ricerca.».

1.132

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, lettera C.  6), sostituire le parole: «punti 12», con le seguenti: «punti 6».

1.133

PAGANO, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, DANDREA, MONTICONE, ACCIARINI

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto C. 7), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti 12».

1.134

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, DANDREA, MONTICONE

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto C. 8), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti  12».

1.135

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, DANDREA, MONTICONE

Respinto

Al comma 1, tabella, al punto C. 9), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti  12».

1.136

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, tabella, sopprimere il punto C.  11).

1.137

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 11) con il seguente:

          «C. 11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.».

1.138

PICCIONI

Respinto

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C. 11) con il seguente:

        «C. 11) Per ogni master universitario post-laurea, corso di perfezionamento o di specializzazione post-laurea, sono attribuiti per ogni anno di durata legale del corso punti 3».

1.139

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, alla tabella ivi richiamata, alla rubrica, sostituire le parole: «dellultimo scaglione», con «degli ultimi due scaglioni».

1.11

MODICA, ACCIARINI, BETTA, SOLIANI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dallanno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dellinteressato, da presentarsi annualmente entro il termine fissato con apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dellinteressato, da presentarsi entro il medesimo termine annuale, è consentito il reintegro nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato allatto della cancellazione.».

1.11 (testo 2)

MODICA, ACCIARINI, BETTA, SOLIANI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dallanno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dellinteressato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dellinteressato, da presentarsi entro il medesimo termine , è consentito il reinserimento nella graduatoria.».

1.9

FERRARA

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «SSIS» inserire le seguenti: «o avere prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.4 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dellinserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi provvedimenti applicativi, purché a indirizzo didattico.».

1.4 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dellinserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.».

1.10

MANIERI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.140

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Id. em. 1.10

Sopprimere il comma 4.

1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

        Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dallanno scolastico 2004-2005» con le seguenti: «A decorrere dallanno scolastico 2005-2006».

1.14

ACCIARINI, BETTA, MODICA, SOLIANI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, PAGANO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «con cadenza biennale» con le seguenti: «con cadenza annuale». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.5

VALDITARA, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «con cadenza biennale» con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.141/1

CASTELLANI, ACCIARINI, DANDREA, MODICA, SOLIANI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Allemendamento 1.141, dopo le parole: «didattica della musica», inserire le seguenti: «ovvero del corrispondente diploma rilasciato dalle SSIS».

1.141 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento.».

1.141 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano maturato, entro il presente anno scolastico, 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077.».

1.6

BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di primo aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti possono accedere alle stesse, con il punteggio spettante in base alla tabella allegata, tutti i docenti abilitati/idonei anche solo in base a tale titolo.».

1.8

BASSO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli iscritti allultimo anno dei corsi di specializzazione allinsegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Lattribuzione dei punteggi e linserimento definitivo nelle graduatorie permanenti è effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Dopo larticolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la determinazione degli organici)

        1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso ladozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dallanno 2004, il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari all80 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

        2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1º settembre.

        3. A decorrere dallanno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui allarticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dellimposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.0.4

SOLIANI, BETTA, ACCIARINI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, PAGANO

Respinto

Dopo larticolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la determinazione degli organici)

        1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso ladozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dallanno 2004, il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

        2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1º settembre.

        3. A decorrere dallanno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui allarticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dellimposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.0.2

MODICA

Ritirato

Dopo larticolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la determinazione degli organici)

        1. Al fine di garantire piena funzionalità e continuità di efficienza al sistema scolastico mediante ladozione di forme omogenee di immissione regolare di personale di ruolo, a decorrere dallanno 2005 il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro della funzione pubblica, i contingenti di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere per lanno scolastico successivo, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti comunque resisi vacanti nellanno solare precedente.

        2. Una maggiore quota annuale di assunzioni può essere disposta con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca, e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1º settembre.

        3. A decorrere dallanno 2005 non si applicano al personale della scuola le disposizioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si provvede mediante la riutilizzazione del 70 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo nellanno di riferimento.».

1.0.3

PICCIONI

Respinto

Dopo larticolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle graduatorie)

        1. A decorrere dallanno scolastico 2004-2005 lintegrazione della graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, i candidati nel seguente ordine:

            a) 1º raggruppamento: abilitati tramite primo ciclo di abilitazioni riservate (O.M. n. 153 del 1999), abilitati tramite concorso ordinario (D.M. 31 marzo 1999), abilitati tramite primo ciclo delle SSIS (riconosciute come prove aventi valore abilitante con legge n. 306 del 2000);

            b) 2º raggruppamento: abilitati tramite secondo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 33 del 2000), abilitati tramite secondo ciclo delle SSIS;

            c) 3º raggruppamento: abilitati tramite terzo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 1 del 2001), abilitati tramite terzo ciclo SSIS;

            d) 4º raggruppamento e seguenti: abilitati tramite quarto ciclo SSIS e seguenti».

1.0.100

FASOLINO

Respinto

Dopo larticolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie per i docenti di sostegno)

        1. Le assunzioni relative ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado, devono avvenire prioritariamente nelle province le cui graduatorie permanenti risultano esaurite nel corrente anno scolastico 2003-2004.

        2. Laccesso al ruolo nei limiti del contingente assegnato, dei docenti di sostegno è disposto solo nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2003, sono in possesso della prescritta abilitazione e specializzazione polivalente, risultano aver ricoperto lo stesso incarico per almeno 5 anni consecutivi e sono tuttora in servizio».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dellabilitazione allinsegnamento)

        1. Nellanno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dellarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nellambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

            a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione allinsegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per laccesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità allinsegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione allinsegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per lanno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nellambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

        3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dellabilitazione o idoneità allinsegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, che prevedono anche ladesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per lattivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

        4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione allinsegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per lanno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, allultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca.

        5. Ai fini dellammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

        6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nellanno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. Linserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

        7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

EMENDAMENTI

2.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Sopprimere larticolo.

2.30

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Id. em. 2.1

Sopprimere larticolo.

2.100

SPECCHIA, CURTO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nellanno accademico 2004-2005» con le seguenti: «nellanno accademico 2005-2006».

2.31

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di durata annuale» con le seguenti: «di durata biennale».

2.32

TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, MODICA, BETTA, DANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, idoneo per laccesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2004, e che siano dichiarati idonei alle prove di accesso alle scuole di specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS), sono ammessi, nellanno accademico 2004-2005, anche in soprannumero alle suddette scuole di specializzazione al fine di conseguire il titolo abilitante e linserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti.».

2.33

ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria istituiscono, nellanno accademico 2004-2005, con prosecuzione nellanno accademico 2005-2006, nellambito delle proprie strutture didattiche, appositi corsi speciali abilitanti di durata biennale riservati ai diplomati di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 1997. Il possesso del requisito di servizio di almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2004 può dare luogo alla riduzione dei carichi didattici. Analoghi corsi sono istituiti per coloro che sono in possesso del diploma magistrale e che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio nel medesimo quinquennio.».

2.23

FERRARA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a)».

2.22

FERRARA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «o in possesso del corso di formazione e aggiornamento professionale in metodologie didattiche per le funzioni di sostegno».

2.101

COSTA, CHIRILLI, FAVARO, SAMBIN, DE RIGO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis. Nellanno accademico 2003/4, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dellarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nellambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della legge 124 del 1999, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.102

MANIERI

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis. nellanno accademico 2003/4, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dellarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nellambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno nel quadriennio 1º settembre 1999 - 31 agosto 2003».

2.34

DANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli insegnanti in possesso di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e che hanno prestato servizio per non meno di 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2004, possono essere ammessi a domanda ad un corso speciale biennale istituito presso le scuole di specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS) al fine di conseguire il titolo abilitante e linserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti.».

2.13

BATTAGLIA ANTONIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.25

FASOLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.103

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999-31 agosto 2003».

2.104

MANIERI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999-31 agosto 2003».

2.105/1

EUFEMI, IERVOLINO, COMPAGNA, TUNIS

Approvato

Allemendamento 2.105, alla lettera c-bis), sopprimere le parole: «di cui alla lettera b)».

2.105/2

ACCIARINI

Respinto

Allemendamento 2.105, alla lettera c-bis), dopo le parole: «di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «ed agli insegnanti in possesso di laurea in musicologia».

2.105/3

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Allemendamento 2.105, sostituire le parole: «dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «nel quinquennio scolastico dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2004».

2.105/5

Il Relatore

Approvato

Allemendamento 2.105, alla lettera c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: «, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003».

2.105/4

TUNIS

Ritirato

Allemendamento 2.105, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente lettera:

            «c-ter) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o di diploma che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni a partire dal 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.105

LA COMMISSIONE

Approvato con subemendamenti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dellistituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.35

MONTICONE

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità allinsegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.106

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.15

BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.24

IZZO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.16

BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli insegnanti che siano muniti di idoneità allinsegnamento, non in possesso della specializzazione per il sostegno, e che tuttavia abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, attraverso listituzione di corsi speciali di durata annuale loro riservati per il conseguimento del titolo di specializzazione».

2.17

BATTAGLIA ANTONIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nellanno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dellarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nellambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o di diploma di cui al comma 1 e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.26

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e che hanno già conseguito con riserva labilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle tabelle già indicate alle predette lettere possono ottenere lo scioglimento della riserva, previa presentazione di specifica domanda allorgano competente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2.36

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso di laurea, ovvero di diploma ISEF o di accademia delle belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, che non siano in possesso di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1º settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione allinsegnamento secondario (SSIS) per una delle classi concorsuali in cui hanno prestato servizio, a condizione che risultino idonei agli esami per laccesso alle suddette scuole nellanno accademico 2004-2005.

        1-ter. Gli insegnanti di scuola elementare che siano in possesso di diploma magistrale, ma non della laurea abilitante in scienze della formazione primaria, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1º settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nellambito delle strutture didattiche dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. I corsi sono istituiti per ununica volta nellanno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo.

        1-quater. Ai corsi speciali di cui al comma 1-ter possono essere ammessi anche i diplomati di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1997 prescindendo dal requisito di servizio. Il possesso da parte di tali diplomati del requisito di servizio può dar luogo ad una riduzione del carico didattico deliberata dai competenti organi accademici.

        1-quinquies. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso dello specifico diploma di maturità, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1º settembre 1999-31 agosto 2004 in insegnamenti afferenti alle classi concorsuali comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, ovvero nella tabella A del medesimo decreto limitatamente a quelle classi cui si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nellambito delle scuole di specializzazione allinsegnamento secondario. I corsi sono istituiti per ununica volta nellanno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo».

2.107

BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli insegnanti che siano muniti di idoneità allinsegnamento che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, con il punteggio loro spettante».

2.108

FAVARO, BRIGNONE

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità per consentire ai docenti non abilitati che hanno maturato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge linserimento nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni».

2.108 (testo 2)

FAVARO, BRIGNONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno maturato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge linserimento nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni».

2.37

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di durata annuale» con le seguenti: «di durata biennale».

2.18

BALBONI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «esame finale avente valore di esame di Stato» con le seguenti: «esame di Stato finale a carattere nazionale».

2.5

MINARDO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «comma 1» inserire le parole: «con riserva nella terza fascia delle graduatorie permanenti dellanno 2004-2005 fino al conseguimento del titolo».

2.109

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere le parole da: «che prevedono» fino alla fine del comma.

2.6

MINARDO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e lindividuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dellattività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.».

2.19

BEVILACQUA

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. I docenti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi dellabilitazione allinsegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dellabilitazione allinsegnamento nella predetta classe di concorso e dellinserimento nella seconda fascia delle graduatorie permanenti prevista dallarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, allultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca».

2.41

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «allultimo anno» con le seguenti: «al penultimo anno».

2.2

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori» aggiungere le seguenti: «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria».

2.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori» aggiungere le seguenti: «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale nonché per educazione musicale nella scuola secondaria».

2.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3».

2.20 (testo 2)

BEVILACQUA

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dellabilitazione allinsegnamento nelle classi di concorso A031 e A032, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dellabilitazione allinsegnamento in questultima classe di concorso, allultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione allabilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.».

2.27

FERRARA, GIULIANO, IZZO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dellabilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dellanno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente allultimo scaglione previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.21

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. I docenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inseriti a domanda nella terza fascia delle graduatorie permanenti prevista dallarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, a decorrere dallanno scolastico 2005-2006».

2.110

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Allarticolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per linsegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami e titoli e che siano iscritti nella graduatoria di merito di tale concorso, sono iscritti a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo lassunzione degli aspiranti che abbiano presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine.

        2-ter. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato di annullamento della circolare del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca n. 137 del 20 agosto 2001, prot. 2221, è detratto dal contingente di nomine che devono essere autorizzate ai sensi delle norme vigenti"».

2.111

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Improcedibile

Sopprimere il comma 7.

2.38

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti di cui al presente articolo per liscrizione e la frequenza alle scuole di specializzazione allinsegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti, sono integralmente deducibili ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti di cui al presente comma che, con riferimento allultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione. Allonere derivante dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.39

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

V. testo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. A decorrere dallanno scolastico 2004-2005 e ai fini della formulazione delle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è valida labilitazione allinsegnamento conseguita con il superamento dellesame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui allarticolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge.».

2.39 (testo 2)

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, BETTA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. A decorrere dallanno scolastico 2005-2006 è valida labilitazione allinsegnamento conseguita con il superamento dellesame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui allarticolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge.».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (TESTO 2)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

            visto che il decreto-legge n. 97 del 2004 prevede la possibilità per gli insegnanti non abilitati che abbiano maturato un congruo periodo di servizio di poter conseguire labilitazione tramite la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione allinsegnamento secondario o di corsi speciali abilitanti di durata biennale istituiti dalle università presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le suddette scuole di specializzazione;

            considerato che non tutte le università sono sedi di corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di scuole di specializzazione allinsegnamento secondario;

            valutata lopportunità di favorire la frequenza degli insegnanti alle attività didattiche universitarie per conseguire labilitazione superando le difficoltà conseguenti alleventuale necessità di una mobilità eccessivamente onerosa,

        impegna il Governo:

            a dare indicazioni al sistema delle università affinché si venga incontro alle esigenze degli insegnanti interessati mediante unopportuna distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti».

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «a dare indicazioni ed incentivazioni»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2 (TESTO 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo larticolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Graduatorie dellAFAM)

        1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dellalta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da parte di apposite commissioni composte da tre titolari della materia eletti su scala nazionale.».

2.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo larticolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Graduatorie dellAFAM)

        1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dellalta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca.».

2.0.3

ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, MODICA, DANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Dopo larticolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nuove norme in materia di reclutamento)

        1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed esami, ai sensi dellarticolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per linsegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito labilitazione presso le Scuole di specializzazione per linsegnamento secondario (SSIS) ovvero risultino in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti allinsegnamento. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dellamministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono richiedere linserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Dallanno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dellinteressato. Per ogni classe di concorso, dopo lesaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

        4. Per lammissione dei possessori della laurea di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui allarticolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

        5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dellarticolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

2.0.101

EUFEMI, IERVOLINO

Improcedibile

Dopo larticolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali alle dipendenze dello Stato)

        1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, lanzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili allatto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

        2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nellassegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Altre disposizioni urgenti)

        1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

EMENDAMENTI

3.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire larticolo con il seguente:

        «Art. 3. (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo) - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria».

3.4

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3, quarto periodo, dellarticolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "ricoperto per almeno un triennio" sono aggiunte le seguenti: "o ricoprano in atto, in forza di almeno tre incarichi consecutivi"».

3.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi annualmente devono garantire la copertura di tutte le cattedre e i posti di insegnamento vacanti e disponibili».

3.101

BEVILACQUA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla A077 ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e con allattivo 360 giorni di servizio su tali cattedre».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

        premesso che:

            molti docenti incaricati di svolgere le funzioni di preside incaricato non hanno maturato i requisiti per partecipare al corso concorso riservato per laccesso al 50 per cento dei posti disponibili, di cui al quarto periodo del comma 3 dellarticolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            considerato che lo svolgimento del servizio di preside incaricato ha una indubbia rilevanza ai fini della partecipazione ai corsi concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in quanto attesta la maturazione di una esperienza professionale specifica per lo svolgimento della funzione dirigenziale;

            ritenuto pertanto necessario che nei confronti di tale categoria di docenti venga riconosciuto il diritto ad una particolare valutazione del servizio prestato in qualità di preside incaricato, ai fini della partecipazione al corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici per laccesso al 50 per cento dei posti non riservati ai sensi del sopraccitato articolo 29, comma 3, quarto periodo,

        impegna il Governo:

            ad attribuire, in sede di valutazione dei titoli di servizio, uno specifico punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle funzioni di preside incaricato dai docenti forniti dei prescritti requisiti che, ai sensi dellarticolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno ammessi a partecipare al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per lassunzione sui posti vacanti non riservati al corso concorso di cui al quarto periodo del comma 3 del medesimo articolo 29».

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200 TESTO 2/1 (TESTO 2)

SOLIANI, MODICA, DANDREA, ACCIARINI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Decaduto

Allemendamento 3.0.200 (testo 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «In sede di adozione dei decreti di attuazione dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio».

3.0.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Improcedibile

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione dellarticolo 5 della legge n. 53 del 2003, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per linsegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata lutilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che con decorrenza 1º settembre 2004 cesserebbe dallutilizzazione disposta ai sensi dellarticolo 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 e del successivo decreto ministeriale n. 44 del 28 aprile 2003. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dellarticolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio».

3.0.201/1

Il Relatore

Approvato

Allemendamento 3.0.201 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «13 aprile 1999», aggiungere le seguenti: «nonché con decreti dirigenziali 2 aprile 1999 e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999,».

3.0.201

LA COMMISSIONE

Per il comma 1 v. testo 2. Il comma 2 è ritirato e trasformato nell'odg G3.500

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per linsegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1º aprile 1999 del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relativi graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto alliscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo lassunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

        2. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui allarticolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ha superato lesame di ammissione ivi previsto per lammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per lindisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale. Lammissione è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il predetto decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nellesame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua lufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale».

3.0.201 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per linsegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1º aprile 1999 del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relativi graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto alliscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo lassunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

        ».

3.0.1

EUFEMI

Ritirato

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inquadramento nel ruolo ispettivo)

        1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dallamministrazione entro la data dellentrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge n. 140. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

3.0.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

        1. A decorrere dallanno scolastico 2005-2006, gli iscritti allultimo anno dei corsi di specializzazione allinsegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Lattribuzione dei punteggi e linserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca.

        1-bis. A decorrere dallanno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dellabilitazione di cui allarticolo 2 del presente decreto, limitatamente allultimo scaglione previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233».

3.0.100/1

SPECCHIA, CURTO

Precluso

Allemendamento 3.0.100, dopo le parole: «nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria» aggiungere le seguenti: «nonché gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dellabilitazione di cui allarticolo 2, comma 1».

3.0.100

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo larticolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

        1. Gli iscritti allultimo anno dei corsi di specializzazione allinsegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Lattribuzione dei punteggi e linserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca».

3.0.6

MANIERI

Precluso

Dopo larticolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

        1. Gli iscritti allultimo anno dei corsi di specializzazione allinsegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per laggiornamento delle medesime. Lattribuzione dei punteggi e linserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca».

3.0.5

BATTAGLIA ANTONIO

Improcedibile

Dopo larticolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di assunzioni)

        1. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca provvede, nellarco del triennio 2004-2006, alle assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale della scuola, docente, educativo e ATA, nel solo limite dei posti disponibili e vacanti. Negli anni successivi si deve procedere annualmente alla copertura dei posti che si rendessero disponibili e vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio o per qualsiasi altro motivo dopo averne offerta la disponibilità per le operazioni di mobilità del personale».

ORDINE DEL GIORNO

G3.500 (già em. 3.0.201, COMMA 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2896, ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002,

        impegna il Governo, a valutare la possibilità di riconoscere un credito ai docenti che hanno partecipato utilmente alla prima fase della procedura concorsuale riservata di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che non si siano collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di formazione ed alla conseguente conclusione della procedura concorsuale.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 4.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per labilitazione alla professione di medico chirurgo)

        1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca è indetta, per lanno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per labilitazione allesercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo lordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dellanno accademico 2002-2003.

        2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

        3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

        4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per liscrizione allesame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

        5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per labilitazione allesercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca n. 445 del 2001.

EMENDAMENTI

4.2 (TESTO 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «alla riforma» inserire le seguenti: «introdotta dal regolamento».

4.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la seconda sessione ordinaria dellanno accademico 2002-2003» con le seguenti: «entro lanno accademico 2002-2003».

4.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del decreto» con le seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

BEVILACQUA

V. testo 2

Dopo larticolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Idoneità a professore associato)

        1. Analogamente a quanto previsto dallarticolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita lidoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dellefficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dallattuazione del presente articolo, pari a 10.000 euro a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.

        3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.100 (testo 2)

BEVILACQUA

Approvato

Dopo larticolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Idoneità a professore associato)

        1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dallarticolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita lidoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dellefficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dallattuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per il 2005 e a 10.000 euro a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.

        3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario)

        1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per lanno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dallarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dallarticolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dallapplicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dallanno 2002.

        2. Per lanno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dallarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        3. Dallattuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

5.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sono soppresse le parole: «e fino alla realizzazione della riforma stessa» e dopo le parole: «non si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, salvo che ai fini dellapplicazione dellarticolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»; al comma 2, sono soppresse le parole: «e fino alla riforma di cui al comma 1,».

5.4

DANDREA, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In deroga a quanto previsto dallarticolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dallarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.».

5.1 testo 2/3

MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2), al comma 2-bis, sostituire le parole da: «Gli atenei», fino alle parole: «a far data dal 2003» con le seguenti: «Gli atenei che rispettano il limite previsto dallarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 449, come modificato dal presente articolo, sono autorizzati nel corso del 2004 ad assumere».

5.1 testo 2/1

DANDREA, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2), dopo le parole: «a far data dal 2003», inserire le seguenti: «i ricercatori vincitori di concorso bandito presso il medesimo ateneo, nonché».

5.1 testo 2/5

MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2), al comma 2-bis, sostituire le parole: «i docenti», con le parole: «i professori e i ricercatori universitari».

5.1 testo 2/6

MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: «ha bandito il concorso e», inserire le seguenti: «siano stati chiamati dalla relativa facoltà,».

5.1 testo 2/4

ACCIARINI, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: «la cui assunzione non comporti», inserire le seguenti: «oneri aggiuntivi», e conseguentemente sopprimere le parole da: «né oneri aggiuntivi» fino alla fine del comma.

5.1 testo 2/2

DANDREA, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, CORTIANA

Decaduto

Allemendamento 5.1 (testo 2) sopprimere le parole da: «, nella media del successivo decennio», fino alle parole: «trattamento pensionistico».

5.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli atenei che non risultano inclusi nellelenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003 concernente le deroghe al divieto di assunzioni per il 2003 sono autorizzati ad assumere a far data dal 2003 i docenti dichiarati idonei nelle prove di valutazione comparativa a professore universitario di prima e seconda fascia, che risultino già in servizio presso la medesima università che ha bandito il concorso e la cui assunzione non comporti nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino allinizio del trattamento pensionistico, né oneri aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva dellateneo».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

DANDREA, MODICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            larticolo 3, comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 proroga per tutto il 2004 il blocco delle prese di servizio del personale ricercatore e docente delle Università statali vincitore di concorso ovvero risultato idoneo nelle procedure di valutazione comparativa, già introdotto nella legge finanziaria per il 2003;

            i commi 54 e 55 del predetto articolo 3 della legge 2003 prevedono un meccanismo di deroghe al predetto blocco, da realizzare mediante trasferimento alle Università di fondi determinati con decreti del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze;

            che leffettiva adozione dei provvedimenti ministeriali relativi alle prese di servizio in deroga risponde ad una vitale esigenza per le Università, in termini di ingresso di nuove risorse nel sistema della ricerca e della didattica universitaria e di dovuto riconoscimento nei confronti di almeno una parte di coloro che hanno superato le procedure concorsuali previste dalla legislazione vigente;

            che la mancata adozione dei provvedimenti relativi alle deroghe oltre a contraddire limpegno assunto dal Governo con laccettazione dellordine del giorno 9/2512-B/15 nel corso della discussione sulla legge finanziaria creerebbe una gravissima situazione di incertezze e tensione nel mondo universitario italiano, con iniziative di natura conflittuale o giudiziaria, dagli esiti imprevedibili;

            che, inoltre, la mancata attivazione di una procedura di graduale assorbimento in ruolo dei vincitori dei concorsi e degli idonei delle procedure di valutazione comparative determinerebbe una situazione di paralisi del sistema di reclutamento in grado di far saltare in un tempo relativamente breve lo stesso blocco delle prese di servizio,

        impegna il Governo:

            ad adottare entro il corrente mese di maggio i necessari provvedimenti ministeriali che definiscono le deroghe al blocco delle rese di servizio del personale ricercatore e docente delle Università.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

COMPAGNA

Respinto

Dopo larticolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione dei Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche)

        1. A partire dalla scadenza del mandato attualmente esercitato, sono aboliti i Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

5.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo larticolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del Consiglio universitario nazionale)

        1. In attesa dellapprovazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino allinsediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005».

5.0.100

PERUZZOTTI, BOLDI, BRIGNONE

Improcedibile

Dopo larticolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. A decorrere dallesercizio finanziario 2004 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 è elevato a 10 milioni di euro.

        2. Allonere derivante dallattuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .



Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Valditara in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2896

Credo che in questa legislatura vi siano stati pochi provvedimenti che abbiano registrato un'ampia intesa trasversale tra maggioranza e opposizione su numerosi punti come invece è accaduto con quello in oggetto.

Il carattere del provvedimento rende inutile disquisire analiticamente sui singoli punti. Mi limiterò ad osservazioni di carattere generale.

Non tutte le soluzioni troveranno nel mondo del precariato una condivisione ampia.

Non è un caso, del resto, che anche la soluzione proposta dall'opposizione abbia suscitato forti critiche fra i precari: penso, in particolare, alla proposta di istituire una doppia graduatoria.

In realtà, ci troviamo di fronte ad un numero enorme di persone quasi sempre portatrici di interessi contrapposti e da troppo tempo in attesa di soluzioni che garantiscano stabilità lavorativa e quindi certezze nella loro prospettiva di vita.

Affrontiamo qui per i numeri e le caratteristiche un'enorme questione sociale prima ancora che scolastica, una questione che coinvolge centinaia di migliaia di persone e che ha scatenato in questi anni un'autentica guerra fra poveri. Non possiamo dimenticare che ciò è il frutto di politiche scolastiche sbagliate, che hanno origini lontane, frutto di anni di errori. Non possiamo dimenticare la responsabilità di chi ha concepito la scuola come un centro di collocamento per poi bloccare per anni i concorsi. Così come non possiamo dimenticare i gravi errori commessi dal centro-sinistra.

Intanto, il varo della legge n. 124 del 1999, una legge mal fatta, che ha dato vita a provvedimenti amministrativi confusi e contraddittori annullati poi dal TAR Lazio nel giugno 2001, costringendo il Governo a rimediare in tutta fretta ad una situazione che risultava stravolta anche alla luce delle direttive del TAR.

Nel frattempo il Governo di centro-sinistra da una parte faceva partire le SSIS e dall'altra proprio con la legge n. 124 dava vita a corsi abilitanti per 25.000 aspiranti, cui se ne aggiungevano altri 21.000 con la legge n. 304 del 2000. Se non che, ai corsi si facevano partecipare, senza copertura finanziaria, ben 427.140 persone quasi tutte abilitate. È qui che si sono create le premesse per i conflitti successivi.

Ora, con la legge n. 53 del 2003 abbiamo creato le premesse perché vi sia finalmente una forma di reclutamento in linea con l'Europa che eviti il formarsi di nuovo precariato.

Alleanza Nazionale ha fra l'altro chiesto in sede di discussione dell'attuale provvedimento che anche le soluzioni transitorie qui adottate (penso ai corsi per insegnanti già impegnati nel sostegno e tecnico-pratici) non diano luogo a sanatorie.

Ovviamente, non tutto ciò che è contenuto nel testo del decreto-legge ci soddisfa appieno. Per esempio, la riduzione del punteggio per i titoli abilitanti (12-36 passati a 4-12) non favorisce, almeno in astratto, i più bravi.

Tuttavia, proprio il Governo che ha individuato la situazione e il relatore Asciutti hanno chiarito che esistevano disparità non giustificate fra diverse categorie di precari. Il massimo del punteggio in alcuni casi pare sia stato attribuito come regola generale ed automatica.

È comunque opportuno che per il futuro il problema venga risolto all'origine, garantendo il più possibile l'omogeneità dei criteri di valutazione.

Sulla cosiddetta ex lettera d) avremmo preferito una soluzione più vicina nel tempo e tuttavia siamo soddisfatti che si sia garantita un'opportunità seria evitando il rischio di un'automatica espulsione dalla scuola di decine di migliaia di persone.

D'altro canto, si è pure evitata una sanatoria. Gli insegnanti che in questi mesi si sono rivolti a noi non chiedevano del resto un favore, ma una opportunità.

Un segnale importante sono stati invece i 12 punti per il dottorato di ricerca che vanno nella direzione di incoraggiare una sempre più accentuata qualificazione dei docenti, riconoscendo l'importanza di una seria formazione culturale dell'insegnante.

Ora occorre iniziare a pensare al futuro. L'attuazione dell'articolo 5 dovrà essere attentamente meditata per evitare, fra l'altro, i difetti evidenziati dal sistema delle SSIS.

Chiediamo una selezione accurata, un effettivo numero programmato, un tirocinio che sia condizione per l'abilitazione e non un semplice periodo formativo.

Chiediamo poi, e su questo punto non cessiamo di insistere, un piano di assunzioni.

Un riferimento all'università. Si affronta qui un problema fortemente sentito dal mondo dell'università e vivamente sollecitato dalla CRUI. Il decreto consente di ricalcolare il rapporto del 90 per cento fra spese per il personale e Fondo per il finanziamento ordinario. Forse sarebbe stato più opportuno inquadrarlo in un più ampio disegno riguardante la riforma dei criteri di finanziamento della università.

Sappiamo peraltro che il Ministro sta lavorando a questo piano. Importante è che la soluzione avvenga nell'ambito di un confronto attento con gli organismi rappresentativi dell'università. Data questa premessa, le soluzioni allo studio troveranno il pieno sostegno di Alleanza Nazionale.

Si volta dunque pagina. Daremo il nostro consenso perché ci si possa ora occupare delle tante, decisive questioni che ancora attendono di essere risolte per fare della scuola italiana una scuola realmente europea, a iniziare da quella relativa alla valorizzazione ed alla motivazione del personale docente, che è forse la questione più importante.

Sen. Valditara

Integrazione all'intervento del senatore Sodano Tommaso in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2896

Uno dei problemi fondamentali da risolvere, solo per citare quello più evidente, era il quello di ristabilire una qualche equità nei meccanismi di valutazione dei diritti delle varie tipologie di precari. Per fare solo un esempio sarebbe fondamentale, secondo noi, il ripristino delle cosiddette fasce, assegnando una chiara prevalenza al servizio rispetto a qualunque altra modalità di acquisizione della professionalità.

Ma le vostre esigenze a quanto pare sono ben altre: favorire la scuola privata è sicuramente una di queste. Noi riterremmo opportuna, al contrario di quanto avete proposto con questo decreto, la valutazione dimezzata per il servizio prestato nelle scuole paritarie. I meccanismi di assunzione presso queste ultime non sono assolutamente paragonabili ai canali (concorsi nazionali pubblici) previsti per le assunzioni nelle scuole pubbliche.

Le vostre esigenze vi spingono a portare avanti una politica improntata sulla decurtazione dei fondi alla scuola pubblica, sugli incentivi forniti alle scuole private, sulla mercificazione dei saperi. L'attacco ai saperi è a tutto tondo e va dal taglio del tempo scuola, alla riduzione delle materie, al peggioramento delle condizioni lavorative degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Del resto i dati parlano chiaro. Sono incontrovertibili. Nell'ultimo anno la scuola pubblica italiana ha registrato un aumento di 44.044 alunni e contestualmente la soppressione di 202 classi e 6.855 cattedre. L'effetto di questi tagli non può che essere un forte affollamento delle classi in ogni ordine di scuola; affollamento che produce, tra le altre cose, un inevitabile deterioramento della qualità dell'insegnamento.

Vale la stessa cosa per il taglio del personale scolastico già attuato per il 4 per cento e un altro 2 per cento è in arrivo, o per gli insegnanti non idonei per motivi di salute, collocati in mobilità e in attesa (molti di loro) del futuro licenziamento.

Soltanto così leggiamo alcuni provvedimenti del Governo rispetto per esempio allo status giuridico degli insegnanti o a quelle parti della legge n. 53 del 2003 che introducono la possibilità di assumere esperti con contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento delle materie opzionali.

L'evidenza di questi dati, la pericolosità delle vostre politiche non possono che spingerci a votare contro questo disegno di legge. Ma siamo anche certi che questo non basta. Noi porteremo la nostra contrarietà anche fuori da quest'Aula, appoggiando tutti quei movimenti di insegnanti, di studenti e di famiglie che sempre più numerosi si oppongono allo scempio perpetrato ai danni della scuola pubblica italiana.

Sen. Tommaso Sodano