ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004
289a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.


...OMISSIS...

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge n. 97 del 2004 è diretto a rendere immediatamente operative le disposizioni recate nel disegno di legge n. 2529 in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, accolto in prima lettura dalla Commissione in sede referente lo scorso 10 marzo, il cui esame in Aula non è ancora iniziato.
La ragione che ha indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza - prosegue il Presidente relatore - è dettata dalla necessità di consentire l'immediata entrata in vigore di tali disposizioni, anche in considerazione dell'emanazione, intervenuta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529, del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 19 novembre 2003, diretto a prevedere l'assunzione di un contingente (non superiore a 15.000 unità) di personale della scuola da assumere per l'anno 2004-2005.
Un ulteriore rinvio dell'approvazione della disciplina recata dal disegno di legge n. 2529 avrebbe infatti condotto alla situazione, che egli giudica paradossale, di dover procedere alle predette assunzioni ricorrendo alle graduatorie permanenti, definite in base ai vecchi criteri, che sono stati peraltro oggetto di un consistente contenzioso amministrativo.
Egli ritiene dunque condivisibile la scelta di ricorrere al decreto-legge, atteso che in questo modo si potrà effettivamente procedere alla rideterminazione delle graduatorie permanenti in tempo utile per le assunzioni previste dal summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 301.
La necessità di procedere sollecitamente a tali assunzioni, prosegue il Presidente relatore, è del resto emersa chiaramente nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529; a tal fine, egli ricorda di aver presentato un ordine del giorno (n. 0/2529/7/4), accolto dal Governo, diretto ad impegnare l'Esecutivo a provvedere entro il 31 luglio prossimo a dette assunzioni.
Rispetto al testo approvato in Commissione, in gran parte confermato, vi sono tuttavia alcune difformità. All'articolo 1, comma 4, viene anzitutto abrogato esplicitamente, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, il carattere annuale dell'integrazione delle graduatorie permanenti. Si tratta di una scelta conseguente alla disposizione recata al primo periodo del medesimo comma 4 (già prevista nel disegno di legge n. 2529), con la quale si stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti avvengono con cadenza biennale.
Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, egli rileva che sono stati aggiornati i riferimenti temporali contemplati nei commi 1, 2 e 4, mentre non è stato confermato il comma 7 (introdotto nel corso dell'esame in Commissione), il quale stabiliva l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti fino al conseguimento dell'abilitazione (dall'anno scolastico 2004-2005) degli insegnanti ammessi ai corsi speciali abilitativi previsti dal medesimo articolo. Tale scelta viene motivata dal Governo con le consistenti difficoltà applicative che ne deriverebbero, atteso che il Ministero non è al momento in grado di individuare coloro che verranno ammessi ai corsi speciali abilitativi.
Fra le altre differenze più significative rispetto al testo licenziato in Commissione, egli segnala quella all'articolo 3, comma 1, relativo al contingente dei posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, dove viene riproposta la formulazione originaria del disegno di legge n. 2529, che il Governo giudica più coerente con la vigente normativa sulle materie demandate alla contrattazione collettiva. Non viene cioè confermato il limite del 20 per cento accolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 2529 al fine di ridurre i passaggi interni in favore dell'accesso dall'esterno.
Sempre con riferimento all'articolo 3, egli giudica peraltro opportuno, dal punto di vista della tecnica legislativa, sostituire l'attuale rubrica - senz'altro eccessivamente generica - con una più specifica, quale ad esempio quella già contemplata dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2529.
Non sono stati poi riproposti gli articoli 4 (relativo all'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e dei laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria) e 5 (relativo all'idoneità a professore associato), invece presenti nel testo del disegno di legge n. 2529 accolto in Commissione.
Egli dà indi conto delle modifiche, peraltro minori, apportate anche alla Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, allegata al provvedimento. Fra queste egli segnala che alla lettera g) del punto B.3 si afferma che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile solo successivamente al 1° settembre 2000, atteso che è proprio da quella data che le scuole non statali possono aver acquisito lo status di scuole paritarie sulla base di quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000; al riguardo, osserva peraltro che più correttamente detto termine dovrebbe essere riferito all'atto dell'effettivo conseguimento dello status. Egli ricorda poi che alla lettera i) del medesimo punto B.3 viene dimezzato il punteggio assegnato al servizio militare; al punto C.11, per ragioni di coerenza, è stato invece inserito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche il diploma di specializzazione, oltre al master universitario e al corso di perfezionamento universitario.
Il Presidente relatore rileva altresì che il decreto-legge non si limita a rendere immediatamente operative le disposizioni in materia di graduatorie permanenti e di conseguimento dell'abilitazione già prevista nel disegno di legge n. 2529, ma reca anche disposizioni del tutto nuove, fra cui l'articolo 4, che contempla una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Al riguardo, egli ricorda che il regolamento ministeriale n. 445 del 2001 (la cui entrata in vigore è stata peraltro differita per due anni) ha introdotto una disciplina più rigorosa per tali esami, che si applica anche a coloro che hanno conseguito la laurea nell'ambito del previgente ordinamento universitario. L'entrata in vigore di tale disciplina ha tuttavia determinato numerose proteste; in particolare è stata lamentata la disparità di trattamento che subirebbero i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002-2003 che, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale richiesto dall'ordinamento previgente, sarebbero chiamati ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto dalla nuova disciplina per gli esami di Stato.
Per tale ragione il Governo ha giudicato necessaria ed urgente l'indizione della citata sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai laureati con il vecchio ordinamento entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003, che si effettueranno sulla base della disciplina previgente al citato regolamento n. 445.
Quanto poi all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, prosegue il Presidente relatore, esso è diretto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della determinazione del limite contemplato dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l’anno 1998). Al riguardo, ricorda che tale norma impone che le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali, stabilendo che le università che abbiano superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell'anno di riferimento.
Al comma 2 dell'articolo 5, ai soli fini della valutazione del richiamato limite (per l'anno 2004), si prevede di computare solo i due terzi dei costi del personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2581) AMATO ed altri. - Delega al Governo in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media
(2865) FAVARO ed altri. - Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale giudica anzitutto positivamente i disegni di legge in titolo, in quanto diretti ad affrontare i rischi per la salute dei giovani studenti delle scuole italiane, derivanti dall'eccessivo peso degli zainetti. Al riguardo, richiama i numerosi studi e ricerche disponibili che evidenziano come il loro peso eccessivo pone seri problemi al corretto sviluppo della colonna vertebrale. Fra questi, richiama il parere reso dal Consiglio superiore di sanità il 16 dicembre 1999, il quale - ancorchè a scopo prudenziale - individua alcune raccomandazioni che sono recepite nei provvedimenti in titolo. Nel parere si chiede infatti di limitare il peso dello zaino tra il 10 ed il 15 per cento del peso corporeo; di promuovere il potenziamento delle attività motorie dei giovani studenti, l'apprendimento di corrette posture e l'essenzialità organizzativa del corredo scolastico; di sensibilizzare le case editrici sulla necessità di ridurre il peso dei testi scolastici.
Onde recepire tali indicazioni, il disegno di legge n. 2865 detta dunque alcune norme di principio, demandando la loro attuazione ad appositi decreti ministeriali, mentre il n. 2581 opera una vera e propria delega legislativa, dettando comunque principi e criteri direttivi di contenuto per molti aspetti simile.
Entrambi impongono infatti alle istituzioni scolastiche di mettere a disposizione degli alunni armadietti dove poter conservare il materiale didattico di uso non quotidiano; intendono promuovere la produzione di testi scolastici composti da più fascicoli e realizzati con materiale leggero; prevedono determinate caratteristiche tecniche degli zainetti (ad esempio essere realizzati con uno schienale rinforzato) e stabiliscono che il loro peso complessivo deve essere compreso tra il 10 ed il 15 per cento del peso corporeo degli alunni.
Con riferimento a quest'ultima disposizione, il relatore segnala tuttavia l'opportunità di una maggiore riflessione sulla sua effettiva modalità di attuazione. Limitare infatti il peso degli zainetti sulla base del peso corporeo dei singoli studenti, peso che può del resto essere assai differenziato all'interno della stessa classe, pone una questione in ordine all'esigenza di garantire un livello di omogeneità dell'insegnamento dell'attività didattica.
Quanto all'opportunità di prevedere idonea informativa nei confronti degli alunni, mentre il disegno di legge n. 2581 si limita a stabilire che ad ogni zainetto sia allegato un opuscolo informativo, il n. 2865 contempla opportunamente l'adozione di apposite iniziative didattiche dirette fra l'altro all'apprendimento di corrette posture nonché al potenziamento delle attività motorie.
Il relatore segnala infine che il n. 2581 contempla l'individuazione di un responsabile per la salute degli alunni, con il compito di garantire l'osservanza dei principi dettati dalla legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.