Testo del DdL presentato in data 18 Aprile 2003 (annunciato nella seduta n. 385 del 29 Aprile 2003) dal Senatore Franco Asciutti – Presidente Commissione Istruzione Senato –

(Dd.L. n° 2216)


SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA



DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL SENATORE FRANCO ASCIUTTI




“INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 508/99”


Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge si propone l'obiettivo di dare reale attuazione all'articolo 33 della Costituzione per la parte relativa alle istituzioni di alta cultura: accademie e per sentenza costituzionale Conservatori di musica e assimilati.
        La legge 21 dicembre 1999, n. 508, si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale senza però affrontare in modo esaustivo sia la totale equiparazione dei titoli rilasciati da tali istituti con quelli universitari, sia il riconoscimento effettivo del livello economico del personale di dette istituzioni con il personale universitario.
        Va altresì sottolineato che dopo un iter lungo, sofferto e faticoso la riforma ha comunque rappresentato una conquista dal punto di vista culturale e un’ effettiva applicazione, anche se tardiva, del dettato costituzionale. La successiva legge 268/2002, apportando modifiche all’art. 4 della legge 508/99, ha equiparato con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni in questioni alla laurea universitaria di primo livello nonché ha provveduto ad affidare ai Conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l’insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado della musica. Con identica logica il presente DdL intende all’art. 1 prevedere, anche nell’ordine dell’applicazione della legge sui cicli, la possibilità per le Istituzioni di alta cultura (accademie, conservatori di musica e assimilati) di attivare corsi con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali degli altri ordini di scuola (primaria e secondaria). Il presente provvedimento che va ad integrare lo spirito e le volontà delle leggi 508 e 268, qualora approvato, concluderebbe il dovuto iter del riconoscimento alle istituzioni di alta cultura della spendibilità dei propri titoli a livello nazionale nonché allo stesso livello di similari istituzioni europee.
        Infatti le similari istituzioni europee, e non solo, sono tutte considerate di grado universitario e quest’alta dignità universalmente riconosciuta all’arte non ha trovato eccezione nella stesura della Costituzione italiana ove all' articolo 33 veniva stabilito il principio della pari dignità tra le Università e Accademie e Conservatori ovvero: la parità tra arte e scienza, definendole entrambi il punto più alto della cultura italiana.
        L' incardinamento previsto dalla legge 508 delle Istituzioni di alta formazione nel sistema dell'istruzione superiore universitaria, e pertanto di pari livello con quello universitario, è un atto quindi risolutivo e necessario per l’utenza italiana ma questo processo non può dirsi definitivamente compiuto se il legislatore non provvedesse anche all’adeguamento, seppur graduale, economico del personale delle istituzioni di alta cultura con l’attuale personale delle Università. Non a caso detti docenti ormai rilasciano titoli di pari grado ed identica spendibilità con i titoli rilasciati dalle Università. Similmente va completato il quadro istituzionale e funzionale delle Accademie e Conservatori con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con la identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario.

La modifica all’articolo 1 trova fondamento in quanto, ai sensi della Legge 268/2002, risulta evidente la necessità, per le Istituzioni di cui all’art.1, di attivare corsi con valore abilitante anche per le altre discipline artistiche e musicali. Pertanto, in analogia alla esistente classe di concorso A/77 per le scuole medie ad indirizzo musicale va istituita apposita classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado.

Per ciò che concerne le modifiche all’articolo 2, appare evidente che la legge 508, richiamandosi all’art. 33 della Costituzione, intendeva dare pari livello alle Istituzioni di alta cultura artistiche e musicali con le Università. In tale logica, richiamandosi la legge alle attuali Istituzioni, per quanto attiene al personale non può che riferirsi a quello attualmente in servizio e attualmente collocato in un ruolo ad esaurimento. Il concetto è chiaramente ribadito nella legge 268/2002 che equipara il titolo di studio rilasciato dagli attuali docenti delle Istituzioni di cui all’art. 1 al titolo rilasciato dalle Università. La complessità delle Istituzioni e delle funzioni comportano il riconoscimento della funzione dirigenziale.

L’articolo 3 subisce modifiche in ordine al fatto che è naturale che l’organismo preposto dalla legge 508/99 alla valutazione del sistema venga integrato da personalità specifiche del settore.

L’articolo 4 viene modificato in base alla necessità di rivedere le competenze delle Province in materia di edilizia e di funzionamento amministrativo delle Istituzioni. L’art. 3 della legge 23 del 11 gennaio 1996 si è rilevato nella gran parte delle situazioni disastroso. Con l’attuazione dell’autonomia sarebbe inoltre anacronistico, come più volte fatto presente, una diversa attribuzione delle competenze. E ciò non comporterebbe maggiori oneri per lo Stato in quanto si andrebbe a procedere solamente ad un trasferimento dei fondi.


Art. 1


All’articolo 2, comma 5 della legge 508/99 aggiungere in fine:

“Le Istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli ordini di scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria.
Le Istituzioni di cui all’articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti.

E’ istituita una apposita classe di concorso per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all’insegnamento per la predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle Istituzioni dell’A.F.A.M.”


Art. 2


L’articolo 2, comma 6 della legge 508/99 è così sostituito:

“Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato in analogia a quanto previsto per il personale docente universitario. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il personale docente, assistente, nonché gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori attualmente in servizio nelle Istituzioni di cui all’art. 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in analogia al rapporto di lavoro vigente per il personale docente universitario. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, tale inquadramento riguarda anche il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Ai Direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, e ai Direttori amministrativi delle Istituzioni di cui all’art. 1 è attribuita la dirigenza.
I Direttori presiedono i Consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai Presidenti dal T.U. 297/94.”




Art. 3


All’articolo 2, comma 8 della legge 508/99 aggiungere:

“m) è costituito il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.”

Art. 4


  1. L’art. 3 della legge n. 23 del 11 gennaio 1996, a seguito della legge 508/99, è abrogato. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’emanazione della presente legge i relativi fondi vengono trasferiti al bilancio del M.I.U.R.