Testo del DdL presentato dall'Onorevole Angela Napoli
Onorevoli Colleghi,
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale di cui all’art. 33 senza però affrontare il problema dello status giuridico del personale di dette istituzioni con il personale universitario.
La successiva legge 268/2002, apportando modifiche all’art. 4 della legge 508/99, ha equiparato però con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello nonché ha provveduto ad affidare ai Conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l’insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado della musica.
All’art.2, rilasciando oramai i docenti titoli di pari grado ed identica spendibilità con i titoli rilasciati dalle Università, si è ritenuto di completare il quadro istituzionale e funzionale delle Accademie e Conservatori con il riconoscimento dello status giuridico ed economico del personale docente, con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con la identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario.
Infine, con gli art. 3 e 4, si intende porre rimedio ad alcune discrepanze che si sono evidenziate in fase di attuazione della stessa legge 508/99.
All’articolo 2, comma 5 della legge 508/99 aggiungere in fine:
"Le Istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli ordini di scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria.
Le Istituzioni di cui all’articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti.
E’ istituita una apposita classe di concorso per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all’insegnamento per la predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle Istituzioni dell’A.F.A.M."
L’art. 2 comma 6 della Legge 508/99 è così sostituito:
6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per il sistema universitario. In via di prima applicazione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quello che verrà assunto ai sensi del successivo periodo, è inquadrato in ruoli di grado universitario, nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2 comma 7 lett. e) della legge 508/99. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Ai Direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la dirigenza. I Direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai Presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali.
All’articolo 2, comma 8 della legge 508/99 sostituire la lettera l):
l) è costituito il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.” Il Comitato Nazionale procede alla verifica periodica.
All’articolo 9 della legge 508/99 aggiungere:
L’art. 3 della legge n. 23 del 11 gennaio 1996, a seguito della legge 508/99, è abrogato. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’emanazione della presente legge i relativi fondi vengono trasferiti al bilancio del M.I.U.R.