La legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale. Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi, di diplomi accademici di primo e secondo livello.
L’articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l’attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell’attuale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 400 del 1988.
Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della legge 508 si è dovuto, però, tenere conto del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base; è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che tale riforma venisse attuata contestualmente, ed in modo coordinato, con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è ancora in itinere, appare opportuno che l’attuazione della stessa legge 508 avvenga gradualmente, nell’ambito di un quadro più completo ed organico, per evitare che un’affrettata trasformazione delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in particolare, per i Conservatori e per l’Accademia Nazionale di Danza, che attualmente gestiscono anche la formazione musicale coreutica di base.
Nel dare attuazione alla legge 508 si è ritenuto pertanto opportuno procedere in via preliminare alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare (art. 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica alle Istituzioni statali. Non si applica, invece, alle Istituzioni private ad esse equiparate, quali le Accademie legalmente riconosciute. Dal momento, infatti, che tali ultime istituzioni hanno prevalentemente natura privatistica, non risulterebbe conforme alle norme vigenti in materia l’imposizione per legge di vincoli alla organizzazione. È evidente per altro che le suddette istituzioni possono confermare la propri organizzazione ai principi del presente regolamento nell’ambito della propria autonomia.
Il presente regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri statuti delle Istituzioni di alta formazione (art. 2). In particolare, è prevista per le Accademie Nazionali di Arte drammatica e di Danza la possibilità di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L’art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di carattere organizzativo e funzionale. Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l’organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d’indirizzo e governo e attività di gestione (art. 4). In particolare il Presidente ha la generale rappresentanza legale dell’Istituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione (art. 5), mentre al Direttore è affidata la responsabilità dell’andamento didattico, scientifico e artistico, nonché la rappresentanza dell’Istituzione in ordine alle collaborazioni e all’attività per conto terzi relativamente alla didattica, alla ricerca e alla produzione (art. 6).
Sono poi organi necessari:
il Consiglio di Amministrazione, che definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa ed ha il compito di verificare, in sede di approvazione del bilancio, la compatibilità dal punto di vista economico delle scelte operate dal Consiglio Accademico (art. 7);
il Consiglio Accademico, che ha competenze decisionali in materia di didattica, ricerca e produzione (art. 8);
il Collegio dei Revisori cui è attribuita la funzione di controllo amministrativo e gestionale (art. 9);
il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati dell’attività didattica e scientifica nonché l’andamento complessivo dell’Istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati (art. 10);
il Collegio dei Professori che svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico (art. 11);
la consulta degli studenti che nell’ambito delle proprie funzioni prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di Amministrazione (art. 12).
È inoltre prevista un’apposita struttura amministrativa cui è attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle Istituzioni (art. 13). Al vertice di tale struttura è preposto un Direttore amministrativo responsabile della gestione stessa. Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, tale incarico può essere conferito a personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Una norma transitoria provvede a disciplinare la situazione degli attuali Direttori dell’Accademia di danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, che non avendo lo stato giuridico di docenti devono essere mantenuti nelle posizioni svolte (art. 15).
Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508/99 presenta numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera dell’interprete facendo riferimento ai principi generali vigenti in materia di pubbliche amministrazioni.
In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti siano sottoposti all’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, i regolamenti didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le Università, sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 14).
Il presente schema di regolamento, considerato che per quanto riguarda la figura del presidente i pareri acquisiti sul testo sono tra loro discordanti, tiene conto delle indicazioni del Consiglio di Stato: in particolare tiene conto del parere reso nell’adunanza del 20 dicembre 2002 su specifica richiesta del DAGL sul punto. In relazione al predetto parere il testo è stato modificato prevedendo che il presidente sia un soggetto con qualificate competenze manageriali o professionali.
Nel rivedere la composizione del Consiglio di amministrazione si è altresì tenuto conto di quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, che non consente la presenza di rappresentanze del personale, anche elettivo nei consigli di amministrazione degli enti pubblici.
Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato