Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1
Prot n. D1/ 015
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in
particolare lart. 2, comma 4;
Vista lO.M. n.153 del 15.6.1999,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 57 del
20 luglio 1999, con la quale è stata indetta la sessione
riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso,
finalizzata, rispettivamente, al conseguimento
dellabilitazione allinsegnamento nella scuola materna
o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica,
ovvero dellidoneità per gli insegnanti di scuola
elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli
insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle
istituzioni educative.
Vista lO.M. n. 202 del 6 agosto 1999,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 79 del
5 ottobre 1999; con la quale è stata indetta sessione riservata
di esami finalizzata al conseguimento dellabilitazione
allinsegnamento di strumento musicale nella scuola media
Vista lO.M. n.33 del 7 febbraio 2000; ,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 25 del
28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni
allordinanza n.153 del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306,
pubblicata nella gazzetta ufficiale , serie generale n. 253 del
28 ottobre 2000, con la quale è stato convertito in legge con
modificazioni il decreto legge 28 agosto n. 240 recante
disposizioni urgenti per lavvio dellanno scolastico
2000-2001;
Visto lart. 6 bis della predetta legge;
ORDINA:
Art. 1
RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI RISERVATE
- In applicazione delle disposizioni
contenute nellart. 6 bis della legge 27 ottobre
2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni
riservate di esami di cui allart. 2, comma 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4,
entro il 27 aprile 2000.
- Fermo restando il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come
integrata dallO.M. n. 33/2000, i limiti temporali
di maturazione del servizio previsto dallart. 2,
comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi
pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra lanno scolastico 1989/90 ed il 27
aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere
dallanno scolastico 1994/1995.
Art. 2
DESTINATARI
- Hanno titolo a presentare domanda di
partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza
ai corsi da attivare secondo le modalità previste dalla
O.M. n. 153/99, come integrata dalla O.M. n. 33/2000,
tutti coloro che abbiano maturato il requisito di
servizio entro il termine prescritto dal precedente art.
1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo di
studio valido per lammissione al corso per il
conseguimento dellabilitazione o della idoneità
richiesta.
- Sono altresì ammessi a partecipare sia
coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito
del servizio nei termini fissati dallart. 2, 4°
comma della legge n. 124/99, non abbiano presentato
alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate
indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia coloro che
avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla
sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
- A coloro che , ammessi ai corsi, abbiano
frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi,
ma non hanno sostenuto gli esami finali, sarà
riconosciuto, previa domanda da presentare entro i
termini di scadenza indicati nellart. 4,
rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere
gli esami finale nei corsi da attivare ai sensi della
presente O.M., ovvero un credito formativo da far valere
nei medesimi corsi.
- In nessun caso può essere ammesso il
personale che ha già partecipato ai corsi per il
conseguimento dellabilitazione o lidoneità
attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate
al comma precedente ed ha sostenuto lesame finale.
Art. 3
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER IL PERSONALE CHE HA FREQUENTATO SENZA TITOLO LE PRECEDENTI
SESSIONI RISERVATE
- Coloro che, non avendo maturato i titoli
di servizio e di studio nei termini indicati
dallart. 2, 4° comma della legge n. 124/99, siano
stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati
ai sensi delle OO.MM. n. 153/99 e n. 33/2000 e abbiano
superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle
condizioni di ammissibilità previste dallart. 2,
1° comma della presente ordinanza, possono ottenere,
previa domanda da presentare entro i termini di scadenza
indicati nellart. 4 lo scioglimento delle riserve
ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la
revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato
con decreto ministeriale. Nei confronti del
personale che al momento della pubblicazione della
presente O.M. stia ancora frequentando con riserva i
corsi di cui trattasi, sarà consentito il proseguimento
della frequenza e lammissione agli esami finali. Lo
scioglimento della riserva sarà disposto con effetto dal
momento della conclusione della sessione riservata di
esami di cui alla presente O.M.
Art. 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- La domanda di partecipazione ai corsi per
il conseguimento della abilitazione o idoneità dovrà
essere presentata per la frequenza di un solo corso e per
una sola provincia, pena lesclusione, entro 30
giorni, dalla pubblicazione della presente O.M. sulla
Gazzetta Ufficiale, utilizzando gli allegati modelli.
- Restano confermate, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nelle ordinanze
ministeriali 153/99 e 33/2000, ad eccezione di quelle
riguardanti i limiti temporali per la maturazione del
requisito del servizio.
Art. 5
CRITERI PER
LINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
- Il personale di cui alla presente O.M. è
inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e
superamento dell'esame finale, nelle graduatorie
permanenti al momento della integrazione delle stesse da
effettuarsi, secondo le disposizioni previste
dallart. 4, del Regolamento adottato con D.M. 27
marzo 2000, in esito allespletamento dei concorsi a
cattedre per titoli ed esami banditi nel 1999, nel
medesimo scaglione di coloro che superano i predetti
concorsi. Coloro che conseguono labilitazione o
lidoneità per classi di concorso per cui non sono
stati bandite le relative procedure concorsuali, saranno
inseriti in uno scaglione immediatamente successivo
allultimo costituito per effetto
dellespletamento delle procedure indette con D.M.
n.146/2000.
Art. 6
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER LA CLASSE 77/A - STRUMENTO MUSICALE
- Per la classe 77/A, sono ammessi alla
sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento
dellabilitazione allinsegnamento di strumento
musicale nella scuola media, i candidati sprovvisti di
abilitazione in educazione musicale o in strumento
musicale, che abbiano prestato servizio di insegnamento
di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola
media, con il possesso del prescritto titolo di studio,
per almeno 360 giorni, entro il termine indicato dal
precedente articolo 1 e non abbiano partecipato alla
sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 202 del 6
agosto 1999.
- Sono ammessi, altresì, coloro che pur
avendo maturato il predetto requisito del servizio nei
termini fissati dallart. 2, comma 4, della legge n.
124/99, non hanno presentato alcuna domanda di ammissione
alla sessione riservata di esame indetta con O.M. n. 202
del 6 agosto 2000, ovvero coloro che, seppur ammessi agli
esami, non hanno sostenuto la prova.
- Restano confermate le disposizioni
contenute nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per
quanto concerne le nomine riguardanti le commissioni
desame e le prove desame si richiamano le
specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della
predetta O.M..
- Il termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla sessione di esame è fissato
allart. 4 della presente O.M..
- Il personale che consegue
labilitazione ai sensi della presente O.M. potrà
essere inserito, a domanda, secondo la procedura di cui
allart. 7 del Regolamento approvato con D.M. 27
marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già compilate
ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva
a quella esistente, con il punteggio spettante sulla base
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
predetto D.M. (all. B).
- Potrà, altresì, essere inserito a
domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5
del presente articolo il personale abilitato
allinsegnamento di educazione musicale nella scuola
media, purché in possesso del requisito del servizio
specificato nel precedente comma 1.
Art. 7
NORME FINALI
- Per tutto quanto non previsto dalla
presente O.M. si richiamano le disposizioni impartite con
le OO.MM. nn.153/1999 e 33/2000 riguardanti il personale
docente ed educativo e la O.M. n. 202 del 6 agosto 1999
che disciplina la sessione riservata di esami,
finalizzata ad conseguimento della abilitazione di
strumento musicale nella scuola media.
- La presente Ordinanza sarà inviata alla
Corte dei Conti per la registrazione.
ROMA, 2 gennaio 2001
IL MINISTRO
Tullio De Mauro