Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1

Prot n. D1/ 015

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in particolare l’art. 2, comma 4;

Vista l’O.M. n.153 del 15.6.1999, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 57 del 20 luglio 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative.

Vista l’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 79 del 5 ottobre 1999; con la quale è stata indetta sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media

Vista l’O.M. n.33 del 7 febbraio 2000; , pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 25 del 28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all’ordinanza n.153 del 15 giugno 1999;

Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella gazzetta ufficiale , serie generale n. 253 del 28 ottobre 2000, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001;

Visto l’art. 6 bis della predetta legge;

ORDINA:

Art. 1

RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI RISERVATE

  1. In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui all’art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000.
  2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come integrata dall’O.M. n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995.

 

Art. 2

DESTINATARI

  1. Hanno titolo a presentare domanda di partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza ai corsi da attivare secondo le modalità previste dalla O.M. n. 153/99, come integrata dalla O.M. n. 33/2000, tutti coloro che abbiano maturato il requisito di servizio entro il termine prescritto dal precedente art. 1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo di studio valido per l’ammissione al corso per il conseguimento dell’abilitazione o della idoneità richiesta.
  2. Sono altresì ammessi a partecipare sia coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio nei termini fissati dall’art. 2, 4° comma della legge n. 124/99, non abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia coloro che avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
  3. A coloro che , ammessi ai corsi, abbiano frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4, rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere gli esami finale nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., ovvero un credito formativo da far valere nei medesimi corsi.
  4. In nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente ed ha sostenuto l’esame finale.

 

Art. 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE CHE HA FREQUENTATO SENZA TITOLO LE PRECEDENTI SESSIONI RISERVATE

  1. Coloro che, non avendo maturato i titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall’art. 2, 4° comma della legge n. 124/99, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle OO.MM. n. 153/99 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 2, 1° comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4 lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del personale che al momento della pubblicazione della presente O.M. stia ancora frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sarà consentito il proseguimento della frequenza e l’ammissione agli esami finali. Lo scioglimento della riserva sarà disposto con effetto dal momento della conclusione della sessione riservata di esami di cui alla presente O.M.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

  1. La domanda di partecipazione ai corsi per il conseguimento della abilitazione o idoneità dovrà essere presentata per la frequenza di un solo corso e per una sola provincia, pena l’esclusione, entro 30 giorni, dalla pubblicazione della presente O.M. sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando gli allegati modelli.
  2. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 153/99 e 33/2000, ad eccezione di quelle riguardanti i limiti temporali per la maturazione del requisito del servizio.

Art. 5

CRITERI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

  1. Il personale di cui alla presente O.M. è inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e superamento dell'esame finale, nelle graduatorie permanenti al momento della integrazione delle stesse da effettuarsi, secondo le disposizioni previste dall’art. 4, del Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000, in esito all’espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Coloro che conseguono l’abilitazione o l’idoneità per classi di concorso per cui non sono stati bandite le relative procedure concorsuali, saranno inseriti in uno scaglione immediatamente successivo all’ultimo costituito per effetto dell’espletamento delle procedure indette con D.M. n.146/2000.

Art. 6

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CLASSE 77/A - STRUMENTO MUSICALE

  1. Per la classe 77/A, sono ammessi alla sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, i candidati sprovvisti di abilitazione in educazione musicale o in strumento musicale, che abbiano prestato servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni, entro il termine indicato dal precedente articolo 1 e non abbiano partecipato alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 1999.
  2. Sono ammessi, altresì, coloro che pur avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini fissati dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/99, non hanno presentato alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di esame indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che, seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
  3. Restano confermate le disposizioni contenute nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne le nomine riguardanti le commissioni d’esame e le prove d’esame si richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della predetta O.M..
  4. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame è fissato all’art. 4 della presente O.M..
  5. Il personale che consegue l’abilitazione ai sensi della presente O.M. potrà essere inserito, a domanda, secondo la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento approvato con D.M. 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a quella esistente, con il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al predetto D.M. (all. B).
  6. Potrà, altresì, essere inserito a domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5 del presente articolo il personale abilitato all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media, purché in possesso del requisito del servizio specificato nel precedente comma 1.

Art. 7

NORME FINALI

  1. Per tutto quanto non previsto dalla presente O.M. si richiamano le disposizioni impartite con le OO.MM. nn.153/1999 e 33/2000 riguardanti il personale docente ed educativo e la O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 che disciplina la sessione riservata di esami, finalizzata ad conseguimento della abilitazione di strumento musicale nella scuola media.
  2. La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

 

 

 

ROMA, 2 gennaio 2001

IL MINISTRO

Tullio De Mauro