Attenzione: Le date contenute in queste Ordinanze sono errate.
Leggere la Nota del M.P.I. Prot. n. 3494/A3B/I per le date corrette.

Ordinanza Ministeriale n. 191


VISTA la legge 437 del 27.10.95 che ha disciplinato la stipula dei contratti a tempo determinato per l'insegnamento nelle Istituzioni di alta cultura secondo l'ordine di graduatoria degli aspiranti;

VISTA l'O.M. n. 453 del 2.8.96, con la quale è stata disciplinata la elaborazione delle graduatorie permanenti degli aspiranti al conferimento di supplenze di insegnamento nelle Accademie di Belle Arti, nonché la stipula dei conseguenti contratti a tempo determinato;

VISTA la legge 3.5.1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico - la quale prevede tra l'altro per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche l'utilizzo di graduatorie permanenti integrate così come indcato all'art. 3 c. 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, si rende necessario assicurare nelle predette Istituzioni, le condizioni per un regolare e funzionale assetto didattico e organizzativo e che, pertanto, per l'anno 1999/2000 è indispensabile ricorrere alle graduatorie formulate ai sensi della succitata O.M. n. 453/96;

CONSIDERATO, tuttavia, che nell'arco di validità delle medesime graduatorie gli interessi degli aspiranti in ordine alla eventuale nomina nonché alla assegnazione della sede sono naturalmente suscettibili di variazioni in relazione a mutate condizioni anagrafiche e lavorative;

CONSULTATE le Organizzazioni Sindacali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

O R D I N A:


ART. 1. Entro l'8 ottobre 1999 gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie nazionali citate in premessa, sono obbligati a produrre, debitamente compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza.

ART. 2. La mancata o tardiva presentazione della scheda da parte dell'aspirante si intende come preventiva rinuncia alla sua individuazione quale destinatario di un rapporto di lavoro a tempo determinato per tutte le graduatorie in cui l'aspirante risulti incluso.
La rinuncia preventiva alla nomina si riferisce all'anno accademico successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della scheda e non comporta il depennamento del candidato dalla graduatoria ai fini dell'eventuale nomina negli anni successivi, fatti salvi i provvedimenti attuativi della legge 124/99.

ART. 3. I docenti già di ruolo nelle Accademie di Belle Arti nonché i destinatari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.1999, anche se per discipline diverse da quelle per le quali può essere conferita la supplenza, non saranno individuati quali destinatari della proposta di contratto di lavoro a tempo determinato salvo richiesta da esplicitare mediante presentazione della scheda di cui all'art. 1.
In tal caso l'accettazione della proposta di contratto di lavoro a tempo determinato, comporterà, ovviamente, l'automatica decadenza dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 4. Nella predetta scheda, relativamente alle sedi, gli interessati potranno esprimere nuove preferenze, in ordine di interesse decrescente, modificando anche le tre preferenze prioritarie già indicate, a suo tempo, nella domanda di aggiornamento/inclusione nelle graduatorie citate.

ART. 5. Resta fermo che la precedenza assoluta di cui all'art. 272 c. 10 del T.U. 10.4.94, n. 297, opera esclusivamente rispetto alle prime tre sedi indicate nella scheda ed unicamente con riferimento alla tipologia di supplenza (annuale o temporanea) espressamente richiesta per dette tre sedi.

ART. 6. Tutte le sedi saranno prese in considerazione secondo l'ordine e la tipologia (annuale ovvero temporanea) indicate dagli interessati in relazione a ciascuna graduatoria nella quale l'aspirante è incluso. In tal senso è modificato l'art. 13 c. 3 ultimo periodo dell'O.M. n. 453/96.

ART. 7. Ciascun aspirante dovrà presentare una sola scheda presso una sola Accademia, scelta dallo stesso aspirante (sede più vicina al luogo di residenza, più facilmente raggiungibile, più gradita per diversi motivi, ecc.).

ART. 8. Il candidato incluso in più graduatorie, che rinunci alla proposta di rapporto di lavoro a tempo determinato ottenuta in una graduatoria, viene considerato rinunciatario in relazione a tutte le graduatorie in cui è inserito; a meno che lo stesso, in occasione della suddetta rinuncia, non dichiari espressamente di preferire la nomina per una determinata graduatoria. Anche la suddetta rinuncia si riferisce solamente all'anno accademico successivo alla data di scadenza di presentazione della suddetta scheda.

ART. 9. Al fine di assegnare le sedi resesi disponibili a seguito di eventuali rinunce agli aspiranti meglio collocati in graduatoria, l'individuazione dei destinatari della proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato mediante procedimento automatizzato sarà effettuata per tre volte ed ogni volta pubblicata presso tutte le Accademie e notificata agli interessati con telegramma. Effettuati i suddetti rifacimenti, per gli eventuali posti non coperti a seguito di rinunce successive, non si darà luogo ad ulteriore rifacimento delle operazioni. I posti stessi saranno assegnati per scorrimento di graduatoria.

ART. 10. L'accettazione della proposta di contratto di lavoro a tempo determinato deve avvenire telegraficamente entro la mezzanotte del giorno successivo a quello del ricevimento della proposta stessa. La mancata risposta entro il termine predetto è considerata rinuncia a tutti gli effetti. I destinatari della suddetta proposta assumeranno servizio contestualmente in un unico momento temporale, che sarà reso noto successivamente.

Nel senso suindicato è modificato l'art. 13 c. 6 della citata O.M. n. 453/96.
ART. 11. Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza, si fa rinvio all'O.M. n. 453/96.

La presente ordinanza sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 3 agosto 1999

IL MINISTRO



Registrato alla Corte dei Conti l'11 settembre 1999 al reg. 2 fg. n. 223.