RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE ABILITAZIONI RISERVATE
NOTA del WEBMASTER:
Questa Ordinanza (n. 33), relativa alla riapertura
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso riservato per il conseguimento dell'abilitazione/idoneità
all'insegnamento, è stata
firmata in data 7.2.2000 dal Ministro Berlinguer. Quest'ordinanza che integra e
modifica l'O.M. n. 53 del 15.6.99.
Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti l'ordinanza
sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale congiuntamente aimodelli di domanda.
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA
O. M. n. 33 (prot. n. D 1 / 904) del 7 febbraio 2000
Integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA lO.M. n.153 del 15.6.1999 con la quale è stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dellabilitazione allinsegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dellidoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative.
VISTO l'art.2, della citata O.M. che prevede come requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza tra servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneità medesima;
VISTO l'art.4, comma 1 della predetta O.M. in cui viene precisato che è consentita la partecipazione alla procedura per il conseguimento di una sola idoneità o abilitazione;
CONSIDERATO che in assenza di espliciti divieti, la ratio della legge 3 maggio 1999, n.124 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, abbia comunque acquisito una certificata professionalità in servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato;
CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito del generale perseguimento dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi dell'Amministrazione giungere ad una migliore flessibilità nell'utilizzazione dei personale scolastico di ruolo e non di ruolo;
ATTESO che una modifica dei requisiti di accesso alle sessioni riservate previste dalla O.M. 153/1999 nel senso suindicato, nel favorire il raggiungimento di tale obiettivo, comporterebbe nel contempo un notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale dei personale in servizio e del relativo reclutamento;
CONSIDERATA lurgenza di dettare disposizioni per consentire la frequenza ai corsi del personale in servizio o residente allestero e del personale che non ha potuto frequentare i corsi esistenti a livello provinciale o regionale e così sciogliendo la riserva contenuta nellarticolo 3, comma 6 della citata O.M..
RITENUTO per quanto suesposto di dover procedere alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nella O.M.153/1999 in virtù di un ulteriore esercizio del potere di ordinanza;
ORDINA:
Art. 1
1.- Vengono apportate le seguenti modifiche alla O.M. 15 giugno 1999, n. 153:
Lett. A), ultimo periodo - "Ai fini dei computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla successiva lettera B) o D)".
Lett, B), ultimo periodo - "Ai fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o alla successiva lettera D)".
Lett, D), ultimo periodo - Ai fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna, nella scuola elementare e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alle precedenti lettere A) o B).
Art. 2
1.- Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti anche di carattere temporale previsti dalla O.M. n.153/1999, i candidati che versino nelle situazioni di servizio o di ammissibilità di cui al precedente articolo, compresi coloro che non hanno già presentato domanda ai sensi della stessa O.M., possono presentare domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami di idoneità o abilitazione all'insegnamento per la frequenza di un solo corso, in una sola provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli allegati.
2.- Non è consentita la partecipazione ai corsi al personale che non ha superato gli esami finali dei corsi indetti con O.M. 153/99 per lo stesso posto di ruolo o classe di concorso.
Art. 3
1.- Per quanto riguarda la documentazione da allegare o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute nella O.M. n.153/1999.
2.- Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla O.M. n.153/1999, ma avendone titolo alla luce delle disposizioni contenute nella presente O.M devono, considerata la nullità delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
3.- Resta valida la documentazione eventualmente allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza, cui il candidato dovrà tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova istanza.
Art. 4
1.- I corsi, da attivare secondo le disposizioni della presente O.M., riguarderanno:
- il personale di ruolo che abbia già presentato domanda avendone i requisiti previsti dalla O.M. 153/1999 e la cui frequenza ai corsi è stata differita con C.M. n. 250/1999 per motivi organizzativi; in tal caso è consentita la rettifica della domanda presentata in base alle presenti disposizioni;
- il personale di ruolo che presenta domanda ai sensi delle disposizioni integrative contenute nella presente O.M.;
- il personale precario, ivi compreso quello che ha partecipato ai corsi per il conseguimento dellidoneità o dellabilitazione ai sensi dellO.M. 153/1999, che chiede di conseguire una seconda abilitazione o idoneità ai sensi delle disposizioni contenute nella presente O.M..
- il personale che non ha potuto frequentare i corsi istituiti a livello provinciale o regionale ( art. 3, comma 6, O.M.153/99).
- il personale in servizio o comunque residente allestero che ha presentato domanda di partecipazione ai sensi della citata O.M. e non è stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.
Art. 5
1.- Restano valide nei confronti dei partecipanti che hanno già conseguito lidoneità o labilitazione le stesse riduzioni di frequenza previste dallart.7, comma 12 dellO.M. 153/99.
2.- I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi della O.M.153/99 e termineranno entro il 31 maggio 2000.
3.- I Provveditori agli Studi utilizzeranno, ove possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dellO.M. 153/99 al fine di garantire, sia in sede di percorso formativo, che di valutazione finale, unomogeneità di trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai corsi.
4.- Per il personale in servizio o residente allestero, che sarà inserito nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., dovrà essere garantito, in adempimento alle disposizioni contenute nellart.3 comma 6 della O.M. 153/99, un percorso formativo abbreviato che preveda, nellambito dello stesso programma assegnato agli altri
partecipanti al corso, un ampio ricorso allautoformazione, che riguarderà almeno i ¾ delle ore complessivamente previste per i corsisti.
Al termine di tale periodo di autoformazione, la cui effettiva durata e i cui contenuti saranno stabiliti dal coordinatore e dai docenti del corso, dovrà essere prevista, possibilmente assieme agli altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta.
Il restante periodo sarà organizzato un modo tale da prevedere una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva partecipazione agli esami finali, contenendo limpegno degli interessati nellarco di una settimana.
5.- Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche al personale che, pur ammesso ai corsi indetti ai sensi dellO.M. 153/99, non ha potuto frequentare per i motivi previsti dallart.3, comma 6 dellO.M. medesima.
Art.6
1.-Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potrà utilizzare lidoneità o labilitazione conseguita per le procedure di mobilità da disporre per lanno scolastico 2001/2002.
2- Per tutto quanto non previsto dalla presente O.M. restano validi, purché compatibili, le disposizioni della O.M. n. 153/1999.
Roma,07.02.2000
IL MINISTRO - f.to Berlinguer