O. M. n. 44

Prot. n. 1124 del 17 aprile 2002

 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411, 412, 429 e 477;

VISTA la legge 29.9.1967, n. 946 (art. 7);

VISTO il D.P.R. 1.10.1970, n. 1508;

VISTO il D.P.R. 1.2.1971, n. 980;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 970;

VISTA la legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la Legge 10.2.2000, n. 30;

VISTA la Legge 8.3.2000, n. 53;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165;

VISTA la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22, comma 11;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995;

VISTO il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data 26.5.1999;

VISTO il C.C.N.I. per il comparto scuola sottoscritto in data 3.8.1999;

VISTO il C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 1°.3.2002;

VISTA l’O.M. n. 152 del 26.5.2000, registrata alla Corte dei Conti il 20.6.2000, reg. 208, fg. 02, come modificata ed integrata dall’ O. M. n. 81 del 4.5.2001, registrata alla Corte dei Conti il 22.6.2001, reg. 4, fg. 336;

RITENUTA la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate dalla predetta Ordinanza;

 

 

ORDINA

 

 

Per effetto delle modifiche di cui al presente atto e di quelle precedentemente disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del 26.5.2000 è modificato ed integrato come segue:

 

 

Art. 1

  1. Gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati, in via permanente e fino all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001, ove compilate in data antecedente a quella delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza, sono utilizzate, fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla presente ordinanza.

A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili per gli incarichi di presidenza è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all’art. 29, comma 3, del più volte citato D.lgs. n. 165/2001.

2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.

 

Art. 2

  1. Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun tipo di istituto dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi.

2. Per i licei artistici e gli istituti d'arte deve essere formata un'unica graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

3. Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.

4. Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole magistrali e per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970.

5. Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell’incarico di presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma sono inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n.297, siano in possesso di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione per l’insegnamento della metodologia montessoriana negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 1.2.1971, n. 980.

 

Art. 3

  1. Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

  1. professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Coloro i quali hanno superato le prove degli ultimi concorsi a posti di preside possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora possibile conseguire la prevista certificazione di rito, allegando alla domanda di incarico di presidenza una dichiarazione con la quale, sotto la propria personale responsabilità, attestino la votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio assegnato per i titoli);

  1. professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 407 e segg., del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del quinquennio é preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella scuola.

  1. Ai professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi del l'art.408, 2° comma, del D.Lgs. n. 297/94, i docenti che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.

  1. Per quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal requisito di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n. 297/94, si prescinde, per gli insegnanti laureati in servizio con contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della scuola media, anche se immessi in tali ruoli per effetto di leggi speciali.
  2. Nelle graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 nonché dall'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70, sono inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi, appartengano ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli istituti interessati o siano appartenuti, in passato, ai ruoli del personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino titolo alla restituzione ai suddetti ruoli.
  3. Nelle graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte sono inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche e professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di storia dell’arte o di storia dell'arte applicata in servizio nei licei artistici e negli istituti d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia di belle arti.

  1. Si prescinde dai titoli di studio indicati nel precedente comma per i docenti di materie artistico - professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte, per effetto di precedenti norme che non prevedevano detti titoli. Tale particolare situazione va attestata con dichiarazione personale nella domanda di incarico.

7. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza.

8. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge 28.3.1991 n. 120;
  2. portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
  3. appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.

Viene, altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.

Art. 4

  1. Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della scuola secondaria della medesima provincia e da un impiegato dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
  2. Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
  3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo dell’istituto.

4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse.

 

Art. 5

  1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

  1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce, seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

  1. In sede di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere vincolante.
  2. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.

  1. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno precedente.
  2. Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli istituti unificati, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso ordine o tipo. Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché dimensionati, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce l’incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di presidenza nelle scuole medie.
  3. I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, conferisce la nomina in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.

  1. Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
  2. L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.
  3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
  4. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
  5. La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita, per incarico, a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nel seguente ordine:

1) il collaboratore vicario del dirigente scolastico;

2) un collaboratore del dirigente scolastico;

  1. un altro docente tenendo presente l’anzianità di servizio.

Nel caso in cui tale circostanza si realizzi in istituzioni scolastiche che comprendano solo circoli didattici, dovrà essere conferita la reggenza ad altro dirigente scolastico, possibilmente, della medesima tipologia di istituto.

  1. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico ai sensi dell'art. 40, comma 1, punto 2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, comparto scuola, 1998/2001, sottoscritto in data 31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
  2. A tal fine il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce l'incarico di reggenza:

1) al dirigente scolastico appartenente al ruolo dello stesso tipo di istituzione scolastica a cui si riferisce l’incarico;

  1. al dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione scolastica e in possesso di idoneità conseguita in un concorso a posti di preside di tipo di scuola o istituto a cui si riferisce l'incarico;
  2. al dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per partecipare a concorso a posti di preside per lo stesso tipo di scuola o istituto a cui si riferisce l'incarico.

  1. In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un dirigente scolastico indicato nei precedenti punti, le funzioni direttive sono svolte, ai sensi dell'art. 396, comma 5, del D.Lgs. n. 297/94, dal collaboratore vicario.
  2. Negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.1994, n. 97 e successive modifiche e integrazioni, l'incarico di reggenza viene conferito, ove possibile, con precedenza, ad altro dirigente scolastico di analoga istituzione scolastica.
  3. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.
  4. In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore vicario ai sensi dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs. n. 297/94.
  5. Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.
  6. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa da quella a cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
  7. Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.

 

Art. 6

  1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione

provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda.

  1. I docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle suddivisioni territoriali previste dai D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277, possono presentare domanda di incarico nella provincia nella quale svolgono servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità.

3. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale docente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell’interessato con la prevista documentazione al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.

  1. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.

5. Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche inferiori ad "ottimo".

6. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie debbono presentare distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato con l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto. L’ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto deve essere identico in tutte le domande.

  1. Ove il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria relativa al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli tipi di istituto per i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non espresse.

8. Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati.

  1. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

  1. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato dell'anno precedente, nonché ad altri documenti che risultano già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti.

  1. I titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica.

  1. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre idonea documentazione.

13. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.

  1. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

Per le persone bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

  1. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

16. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

17. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:

A) Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

  1. L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

18. L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.

  1. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  1. La particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

21.Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda.

22. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.

23. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.

24. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.

25. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.

26. La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.

  1. L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.

 

Art. 7

  1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine :

  1. un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei ruoli delle scuole secondarie o artistiche dello stesso grado, incaricato della presidenza nell’anno scolastico in corso o nel precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);
  2. un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola;
  3. un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole.

  1. Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.Lgs. n. 297/94, ma sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.

3. Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con il possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale procede al conferimento dell’incarico di presidenza secondo l'ordine sopraindicato ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70. Analogamente si procede nei licei artistici e negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 412 del medesimo decreto legislativo.

4. Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma precedente.

Art. 8

  1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
  2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.

 

 

 

 

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20.

 

 

 

Roma, 17 aprile 2002

 

IL MINISTRO

F.to Letizia MORATTI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

 

  1. Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell’art. 3.

Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.

Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ultimo concorso a posti di preside cui l’interessato ha partecipato.

  1. Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le graduatorie.

1) Titoli di servizio

Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di professore, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.

Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.

E’ valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.

  1. per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti 45 (1);
  2. per ogni anno di incarico di preside, punti 20 (1) (2);
  3. per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (3) (4);
  4. per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);
  5. per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2;
  6. per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1;
  7. per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5).

I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.

Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.

Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.

  1. Titoli di studio e di cultura

  1. laurea (o diploma di accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione artistica) (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza:

con voti 110 su 110 e la lode, punti 5;

con voti 110 su 110, punti 4;

con voti da 99 a 109 su 110, punti 3;

con voti da 90 a 98 su 110, punti 2;

per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione fisica, punti 3;

  1. per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
  2. per ogni diploma: punti 3 (7);

  3. per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,
  4. per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);

  5. per ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
  6. punti 3 (8);

  7. inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o artistica, punti 2 (9);
  8. la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

  9. inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione secondaria e artistica, punti 2;
  10. la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado (10).

  11. inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di preside di scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira,
  12. punti 10;

    la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado.

  13. inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
  14. idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;

l) incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni anno.

 

  1. Detrazioni

Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.

  1. Preferenze in caso di parità di merito

In caso di parità di merito si deve tenere conto del requisito dell’età.

 

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NOTE

  1. I servizi prestati in istituti o scuole di grado immediatamente inferiore vengono valutati la metà. Per le graduatorie relative agli incarichi di presidenza degli istituti di secondo grado, i servizi prestati nelle scuole elementari, vengono valutati un quarto. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione artistica, limitatamente agli aspiranti ad incarichi di presidenza nei suddetti istituti.
  2. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
  3. E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore del preside con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e per la frazione residua superiore a 15 giorni. La sostituzione del preside titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.
  4. Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
  5. L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico di presidenza per avere titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la scuola o l’istituto di cui è preside incaricato nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo in base al quale l’interessato è collocato nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
  6. Il diploma di Accademia di Belle Arti deve essere congiunto al diploma di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.
  7. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
  8. Il punteggio va attribuito per le graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d’arte.
  9. Per ogni classe di concorso il punteggio è attribuito una sola volta.
  10. Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.