Indizione di una sessione
riservata di esami, finalizzata al conseguimento
dellabilitazione allinsegnamento di "strumento
musicale" nella scuola media.
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare lart. 11 comma 9, lart. 2 comma 4, lart. 3 comma 2 lett. b e lart. 2, comma 4;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale n. 201 del 6-8-1999, con il quale è stata istituita la classe di concorso 77/A, "strumento musicale nella scuola media";
ORDINA
Art. 1
E indetta, ai sensi degli artt. 11 comma 9 della legge 3
maggio 1999 n. 124, una sessione riservata di esami, finalizzata
al conseguimento dellabilitazione allinsegnamento di
strumento musicale nella scuola media.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1 finalizzata al conseguimento dellabilitazione allinsegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono ammessi i candidati - sprovvisti di abilitazione per linsegnamento delleducazione musicale - in possesso del sottoindicato requisito di servizio:
- prestazione di servizio di insegnamento nei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra lanno scolastico 1989-90 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dallanno scolastico 1994-95.
2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, prestati durante il periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.
Art. 3
Domanda di ammissione
Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata deve essere presentata allufficio scolastico regionale indicato al precedente art. 3 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul retro del plico deve essere apposta la seguente annotazione anche prestampata: "domanda di ammissione alla sessione riservata di abilitazione allinsegnamento di strumento musicale nella scuola media".
2. Qualora il candidato abbia già presentato, ai sensi dellordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, domanda di ammissione alla sessione riservata di abilitazione per altra classe di concorso ed intenda partecipare alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, deve espressamente rinunciare alla domanda già prodotta entro il termine di scadenza di cui al comma 1.
Il candidato che intenda avvalersi di tale facoltà deve inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarazione di rinuncia allUfficio cui aveva prodotto la prima domanda. Deve inoltre informarne la Sovrintendenza scolastica per il Lazio, compilando lapposito spazio sul modello di domanda.
3. Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitati a mano; in questultimo caso linteressato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante lavvenuta presentazione.
4. La domanda e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati allufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa fede il timbro a data dellufficio postate accettante (art. 2, terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077).
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dellufficio ricevente, apposto anche nella ricevuta di cui al presente punto 2.
Art. 5
Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni
1. Non è ammessa:
2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non è disposta lesclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di ammissione abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di partecipazione.
4. E ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative a servizi prestati, rese non in conformità a quanto previsto dallart. 20 della legge 15/1968 o dallart. 3 del D.P.R. n. 403/1998; in tali casi lautorità scolastica concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza delladempimento richiesto si procederà allesclusione dellaspirante dalla sessione riservata.
5. E ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autentica, ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tali casi lautorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza delladempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione.
6. Sono esclusi dalla
partecipazione alla sessione riservata di abilitazione, pur
avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
a - gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio;
b- gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al precedente art. 2;
c- gli aspiranti in possesso dellabilitazione per linsegnamento delleducazione musicale;
d- gli aspiranti che avendo presentato domanda per lammissione alla sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni o idoneità, indirizzate allo stesso o ad altri uffici scolastici provinciali, non abbiano osservato la procedura di cui allarticolo 4 punto 2.
7. LAmministrazione può disporre, in ogni momento, lesclusione per difetto dei requisiti richiesti.
8. Lesclusione è disposta dal Sovrintendente Scolastico per il Lazio, con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione allinteressato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Lesclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima autorità scolastica.
10. Qualora i motivi che determinano lesclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo la conclusione dellesame di abilitazione lautorità scolastica dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso medesimo.
11. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione allinteressato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
Nomina della commissione di esame
Art. 7
Prova desame
- la competenza pedagogica in riferimento alla fascia detà degli alunni della scuola media e al quadro complessivo del suo ordinamento;
- la cultura musicale e i suoi rapporti con il contesto culturale generale;
- la padronanza di una metodologia didattica, da dimostrare anche mediante lesecuzione di un breve brano musicale a scelta del candidato, funzionale allo sviluppo della competenza strumentale intesa come capacità di una corretta produzione dellevento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi e di abilità e conoscenze nellambito della lettura e teoria della musica.
- la competenza didattica nella scelta e presentazione dei brani musicali agli alunni e nellorganizzazione della musica dinsieme;
- lattitudine a porsi in relazione con gli allievi e con il corpo docente dellistituzione.
2. La commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione della prova desame e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio.
3. Supera lesame e consegue labilitazione il candidato che nella valutazione dellesito del colloquio raggiunge il punteggio di 56/80.
4. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova desame e da quello attribuito per gli anni di servizio prestati nellinsegnamento di strumento nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nella misura sottoindicata, fino a un massimo di punti 20:
- per ogni anno di insegnamento
1,8 punti;
- per ogni mese o porzione di almeno 16 giorni (fino a un massimo
di punti 1,8) punti 0,3.
Art. 8
Approvazione e pubblicazione dellelenco degli abilitati
1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice compila lelenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato la prova e conseguito labilitazione, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con lindicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nella prova, nella valutazione del servizio e del punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco è pubblicato allalbo dellUfficio che ha curato lo svolgimento della sessione riservata, che provvede anche ad inviarne copia a tutti Provveditori agli studi per laffissione ai rispettivi albi.
Unitamente allelenco il presidente della commissione desame invia al predetto ufficio il processo verbale redatto giornalmente dalla commissione e la relazione finale.
Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dellelenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto esclusivamente per segnalare eventuali errori materiale o omissioni.
3. Il Sovrintendente Scolastico per il Lazio, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche dufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, lelenco degli abilitati.
Art. 9
Certificati di abilitazione
1. I certificati di abilitazione allinsegnamento sono rilasciati dallAutorità scolastica che ha curato lo svolgimento della sessione riservata, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 8.
2. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione gli interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti disposizioni.
Art. 10
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sulla trasparenza dellattività amministrativa e laccesso ai documenti amministrativi, lufficio scolastico adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle fasi della procedura abilitante, laccesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai fini dellesercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente alle disposizioni in materia di bollo.
Art. 11
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino linammissibilità della domanda di partecipazione alla sessione riservata o lesclusione dalla sessione riservata è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dellorgano che ha decretato lesclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, div. I - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che lAmministrazione abbia comunicato la decisione allinteressato, ai sensi dellart. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120, per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino linammissibilità della domanda di partecipazione ovvero lesclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla partecipazione alle prove desame e vengono eventualmente iscritti con riserva nellelenco degli abilitati o degli idonei.
4. Avverso lelenco degli abilitati, approvato con decreto della competente autorità scolastica, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione allalbo.
Art. 12
Disposizioni particolari per le province di Gorizia e Trieste
Ai sensi degli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 il Sovrintendente Scolastico per il Friuli Venezia Giulia emanerà immediatamente apposita ordinanza, applicando per quanto compatibili le norme contenute nella presente, per disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dellabilitazione allinsegnamento di strumento musicale nelle scuole medie di lingua slovena.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
LAmministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31-12-1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela della persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per lespletamento della presente sessione riservata di esami.
Art. 14
Norme finali
Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 1999
IL MINISTRO