ORDINANZA n.53 Prot. n.4810
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VI

Roma, 25 giugno 2010


CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L’ANNO 2010/2011


IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTO l’art. 74, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.”

VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004,n.59);
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;

VISTA l’ordinanza ministeriale 5 agosto 2009, n.74 (“ Calendario scolastico nazionale per l‘anno 2009/2010”), in particolare l’art.4, concernente l’effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte;

VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”;

VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;

ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2010/2011;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 27 aprile 2010;

RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 27 aprile 2010, che attiene - a proposito dello svolgimento di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte - alla introduzione della seguente previsione: “Ciascuna Istituzione Scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l’anno scolastico”;

O R D I N A

Art. 1 – La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2010/2011, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 20 giugno 2011, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 27 giugno 2011 ed il giorno 2 settembre 2011, con inizio alle ore 8.30.

Art. 2 – L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) può essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne gli Uffici scolastici regionali e gli Uffici scolastici delle province autonome i quali avranno cura di chiedere, al Ministero ed all’INVALSI, il testo della prova scritta a carattere nazionale.

Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 6 luglio 2011, alle ore 8.30.

Art. 4 – Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte possono essere effettuate anche nel corso dell’anno scolastico. Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l’anno scolastico.

Art. 5 – Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2010/2011, è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre (domenica);
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il 25 aprile lunedì dopo Pasqua/ Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro (domenica);
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI