REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 657/06
Registro Generale:75/2006
Sezione Sesta
composto dai Signori: |
Pres. Mario Egidio Schinaia Cons. Sabino Luce Cons. Carmine Volpe Cons. Luciano Barra Caracciolo Cons. Lanfranco Balucani Est. |
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 07 Febbraio 2006 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SALERNO rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 contro AVALLONE SERGIO rappresentato e difeso
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da: Avv. FILIPPO LATTANZI Avv. FILIPPO SATTA con domicilio eletto in Roma VIA P.L.DA PALESTRINA, 47
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per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS n. 6456/2005 , resa tra le parti, concernente INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE CLASSE DI CONCORSO FLAUTO ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AVALLONE SERGIO
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Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l'Avv.to dello Stato D'Avanzo e l'Avv.to Lattanzi;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, non si ravvisano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta in quanto la esclusione dell'appellato dalla graduatoria "de qua" è validamente giustificata dal mancato conseguimento della abilitazione all'insegnamento della educazione musicale entro la data di entrata in vigore della legge n. 124/1999;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 75/2006 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 07 Febbraio 2006
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 75/2006) è stata trasmessa al
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a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma ..................... IL DIRIGENTE