N. 02235/2010 REG.DEC.
N. 01623/2010 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
Sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Accademia di Belle Arti di Bologna, Commissione Per L'Elezione del Direttore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cesare Pacitti, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Chirco, con domicilio eletto presso la segreteria della VI sezione presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Mauro Mazzali;
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I n. 03188/2009, resa tra le parti, concernente ELEZIONE DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI PER TRIENNIO 2009-2012.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cesare Pacitti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l'Avvocato dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con atto di appello, notificato all'Amministrazione il 12.2.2010, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per ll'Emilia Romagna, sez. I di Bologna, n. 3188/09 del 18.12.2009, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal Prof. Cesare Pacitti avverso gli atti concernenti l'eleggibilità e la nomina del prof. Mazzali come Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Nella citata sentenza si rilevava, sostanzialmente, come la normativa di riferimento consentisse il rinnovo della carica in questione - di durata triennale - per un solo mandato, con conseguente ineleggibilità del citato prof. Mazzali, già nominato per il periodo 2003/2006, con successivo rinnovo fino al 2009.
In sede di appello, si sottolineava che il divieto di rinnovo dell'incarico di cui trattasi, per più di due mandati consecutivi, sarebbe stato da riferire alla normativa di volta in volta applicabile e dunque - una volta approvato il nuovo statuto dell'Accademia (in data 19.3.2004) - il divieto stesso avrebbe riguardato solo coloro che fossero stati eletti nei modi stabiliti dallo statuto (con conseguente rieleggibilità del medesimo prof. Mazzali, nominato per il primo mandato in forza dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 28.2.2003, n. 132 e, secondo l'appellante, non su base elettiva).
L'Amministrazione universitaria ed il controinteressato prof. Pacitti, costituitisi in giudizio, resistevano all'accoglimento del gravame (il secondo sottolineando, in particolare, l'avvenuto conferimento dell'incarico in questione sempre a seguito di elezione, con decreto ministeriale di nomina a favore del candidato più votato).
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in appello in esame - pervenuto in Camera di Consiglio in data odierna per la decisione sull'istanza cautelare - sia manifestamente infondato e possa essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205.
Il ricordato D.P.R. 28.2.2003, n. 132 (regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge 21.12.1999, n. 508) dispone infatti - all'art. 4, comma 2 - che “gli organi di cui al comma 1”, fra cui il direttore di cui trattasi, durino in carica tre anni e possano essere “confermati consecutivamente una sola volta”. Si uniforma a tale disposizione lo statuto dell'Accademia, approvato con decreto del MIUR in data 19.3.2004, che nell'art. 24 riproduce la disposizione sopra riportata. Non si pone, pertanto, alcuna problematica di “ius superveniens”, non potendo l'interessato - in alcun momento dei propri due successivi mandati - nutrire alcuna aspettativa per un ulteriore rinnovo e non risultando introdotta dalla ricordata normativa statutaria alcuna novazione in ordine allo status del Direttore dell'Accademia di cui trattasi (anche per quanto riguarda la procedura elettiva di nomina, come rilevato dal controinteressato ed originario ricorrente prof. Pacitti, senza alcuna controdeduzione sul punto da parte dell'Amministrazione); in assenza di disposizioni transitorie - che esplicitamente consentissero deroghe al riguardo - non può dunque che ritenersi prescritta per la carica di cui trattasi, dal 2003 al periodo che interessa, ai fini del presente giudizio, la regola dell'alternanza dopo due successivi mandati, per una maggiore democraticità di gestione e per evitare il consolidarsi di posizioni di potere, dalle potenziali ricadute negative.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine agli effetti della ineleggibilità - successivamente dichiarata - di uno dei candidati alla carica da assegnare; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di €. 3.000,00 (Euro tremila/00).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe; condanna l'Amministrazione appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 3.000,00 (euro tremila/00) in favore del prof. Cesare Pacitti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |