REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III quater

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr.Umberto Realfonzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3580 del 2006 proposto da Giannella Maurizio, Di Sandro Massimo, Garofano Erika, Conforti Gilda, Napoletano Antonella, Teta Rino, Arimini Carmine, De Simone Michele, D’Alessio Gianluca, Mollo Franca, Napoletano Atonia, Esposito Samantha, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Ghera e Giuseppe Leotta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie 1;

CONTRO

Il Conservatorio di Musica di Avellino “D.Cimarosa” e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma;

e nei confronti di

Carmelo Columbro, Marta Columbro, Aldo Cusano, Tina Di Natale, Mariano Lamarra, Patrizia Maggio, Lucio Matarazzo, Agostino Novello, Eugenio Ottieni, Filippo Staiano, Giacomo Vitale, Ezio Danese e Vincenzo Ferrante, non costituiti;

per l’annullamento

della determinazione del MPI, direzione generale dell’Alta Formazione, con la quale è stata rifiutata la nomina di rappresentanti ministeriali in seno alle commissioni d’esame per i corsi di didattica della musica nonché dell’atto del Consiglio Accademico del Conservatorio intimato, del 17 febbraio 2006, con il quale in aderenza alla determinazione ministeriale si invitano i docenti di didattica della musica ad una riformulazione collegiale all’interno del proprio organismo, dei prospetti orario sulla base delle indicazioni ad oggi acquisite con il conseguente annullamento degli esami calendarizzati per l’ultima settimana del mese di febbraio 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 20 giugno 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 13 aprile 1992 è stata prevista la possibilità di attivare presso i Conservatori di musica, la Scuola di didattica della musica.
Con successivo decreto ministeriale del 24 settembre 2004, alcune questioni relative al funzionamento di tale scuola sono state ridisciplinate.
Con ulteriore decreto ministeriale del 12 novembre 2004, prot. 109, adottato successivamente alla legge n. 508 del 1999 con la quale al diploma di didattica della musica è stato riconosciuto valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole, sono stati fissati alcuni principi.
In applicazione di detti principi il collegio dei docenti della scuola di Didattica della Musica del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino ha richiesto, all’unanimità, l’attivazione di corsi semestrali e stabilito il calendario degli esami.
Il Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione, con parere del 23 giugno 2005 ha precisato che ciascuna istituzione ha piena autonomia e responsabilità per valutare la completezza del percorso formativo del corso di Didattica della Musica entro i limiti stabiliti nel Decreto ministeriale n. 109 del 2004.
Con determinazione n. 336 del 23 gennaio 2006, l’intimato Ministero, sul presupposto della non completezza di un corso semestrale per un periodo inferiore al semestre solare ha escluso la possibilità di procedere alla nomina del membro ad integrazione della commissione d’esame.
Successivamente, in data 7 febbraio 2006, il Consiglio accademico, pur solidarizzando con il collegio dei docenti ha invitato quest’ultimo ad una riformulazione del calendario di esami.
Gli ultimi atti – delibera del Consiglio Accademico e determinazione ministeriale, vengono impugnati e di essi viene chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

  1. Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione, università e ricerca scientifica (MIUR) del 12 novembre 2004, protocollo 109 e del decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 24 settembre 1994, eccesso di potere per omessa motivazione, valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
All’udienza del 20 giugno 2007 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda la legittimità della durata inferiore a sei mesi, dei corsi semestrali organizzati dalle Istituzioni di Alta Formazione - nella specie i Conservatori musicali - per lo svolgimento della loro attività didattica.
Infatti, secondo il resistente Ministero, corsi di durata inferiore ai sei mesi non sarebbero “ipotizzabili sotto il profilo strettamente giuridico e formale” mentre ad avviso dei ricorrenti corsi come quelli proposti dal Conservatorio da loro frequentato sarebbero pienamente legittimi, con tutto ciò che ne consegue anche in tema di esami finali.
Prima di affrontare l’argomento, il Collegio ritiene necessario richiamare le norme che hanno riformato i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, vale a dire le norme contenute nella legge n. 508 del 1999.
Secondo l’articolo 2 di tale legge: “Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché… i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.”
Lo stesso articolo 2 prevede la trasformazione di tali istituzioni in Istituti superiori di studi musicali e coreutici e li sottopone ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale è tenuto a svolgere i suoi poteri sulla base di quanto è previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 (coordinamento tra gli alti gradi dell’istruzione e programmazione e coordinamento della ricerca) nel rispetto dei principi di autonomia sanciti proprio nella legge n. 508 del 1999.
La disposizione appena riferita attribuisce, quindi, alle istituzioni anzidette il potere di attivare corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e di rilasciare specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
Prosegue, inoltre, stabilendo che “Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.”
Il successivo articolo 3 introduce, quindi, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che viene costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il compito, tra l’altro, di esprimere pareri e formulare proposte sui regolamenti didattici degli istituti e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
Tutte le norme fino ad ora esposte, secondo quanto ha già avuto modo di precisare il giudice amministrativo, attribuiscono agli Istituti Superiori di alta formazione artistica disciplinati dalla l. n. 508 del 1999 un amplissimo profilo autonomistico che abbraccia tutti gli aspetti soggettivi e organizzativi (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 febbraio 2007, n. 1633).
A tale conclusione, che il Collegio condivide, e che deve essere tenuta presente ai fini dell’accertamento della pretesa illegittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente, va associata poi l’ulteriore considerazione della mancanza di una precisa disciplina sul punto, secondo quanto testimonia la stessa nota impugnata nella quale si fa riferimento in modo del tutto generico al “profilo strettamente giuridico” senza citare alcuna disposizione organizzativa o le disposizioni di pari tenore che si assumono violate.
L’ampia autonomia riconosciuta alle istituzioni AFAM unita alla mancanza di una puntuale disciplina sul punto portano a ritenere che, effettivamente, il provvedimento gravato è illegittimo.
Ed invero l’autonomia didattica che la legge riconosce alle istituzioni più volte citate, attribuisce loro si esprime, primariamente, con il potere di autodeterminarsi nella materia dell’organizzazione dell’ attività didattica attraverso l’adozione di appositi regolamenti per i quali è previsto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Nella specie in esame, i relativi regolamenti non risultavano ancora adottati, ma esisteva un parere espresso dall’organo consultivo citato il quale, nella nota protocollo 6599 del 27 ottobre 2005, affermava che “le lezioni relative al primo e terzo semestre iniziano di norma a novembre e hanno termine a febbraio e quelle relative al secondo e quarto semestre iniziano a marzo e terminano a giugno”.
Sembra al Collegio che l’insieme delle circostanze riferite, unite a considerazioni di carattere generale quali quella che non può esserci semestre pari ai sei mesi solari perché in tal caso non si lascia alcuno spazio per lo svolgimento degli esami, che dovrebbero essere effettuati oltre il semestre, e nel caso di due semestri, oltre l’anno, con evidente travolgimento del calendario e l’altra, che non può essere il numero dei mesi a determinare la congruità del corso di studi ma l’insieme e l’articolazione del monte ore per esso previsto a stabilirne la sufficienza, così come avviene, del resto, per i corsi delle Università, in attuazione dell’articolo 11 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dell’articolo 17 comma 95, della legge n. 127 del 1997, non possano che condurre all’accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della questione trattata possono essere compensate tra le parti.

PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

Accoglie il ricorso proposto dai docenti meglio specificati in epigrafe, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2007
Dr.Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore


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