Prot. n. 1603 |
Roma, 13 mar. 2006 |
Oggetto: Esami di promozione
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con parere espresso nell'Adunanza 24.3.2004 - trasmesso da questo Ufficio alle SS.LL. con nota prot. 1568 del 15.3.2005, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza - ha ritenuto abrogare ai sensi dell'art. 676 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 2997, in quanto incompatibili con il nuovo quadro normativo introdotto dal suddetto Testo Unico, le disposizioni di cui al D. Lgt. 5.5.1918 n. 1852, a carattere regolamentare. Le quali richiedevano la media complessiva di otto decimi per la promozione al periodo superiore.
Il medesimo Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha contestualmente confermato la vigenza dell'art. 252, comma 3, del sopraindicato D- Lgs. 16.4.1994, n. 297, il quale stabilisce che agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'Istituto, mediante esame di promozione.
In considerazione dell'obbligo di dare puntuale applicazione a detta disposizione legislativa, il cui carattere precettivo risulta sancito dal Consiglio di Stato, si rappresenta l'esigenza che venga assunta tempestivamente - nell'ambito delle autonome attribuzioni delle SS.LL. e d'intesa con gli organi accademici - ogni utile determinazione idonea a garantire il pi efficace e sereno svolgimento dei suddetti esami.
Al riguardo si sottolinea, in particolare, l'opportunit di costituire, ove necessario ed anche in relazione al numero dei candidati, pi Commissioni esaminatrici per ciascuna disciplina, e di assicurare comunque agli allievi la presenza nelle medesime Commissioni, in qualit di membri effettivi e relatori, dei rispettivi Docenti.
Si ringrazia e si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.