1. La Costituzione Italiana allarticolo 33 afferma: LE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA, Università E Accademie, HANNO IL DIRITTO DI DARSI ORDINAMENTI AUTONOMI NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO. Quindi le Accademie sono Istituzioni di Alta Cultura per diritto costituzionale. Ricordo che per Accademie il legislatore intendeva tutto il complesso di Istituzioni Artistiche e cioè Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e Conservatori di Musica, pur se ben distinte dalla sorella gemella Università. La distinzione la si evince proprio da quella congiunzione "ed" (Università ed Accademie). Questa congiunzione indica che le due Istituzioni, pur nella assoluta parità, hanno percorsi paralleli che non possono fondersi bensì debbono essere mantenuti distinti e separati, rilasciando titoli di studio di eguale valenza giuridica. Infatti un Istituto di Alta cultura rilascia un titolo finale che è giuridicamente un titolo terminale cioè il massimo ottenibile! Tanto è vero che sia per Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori tuttoggi non è e non può esserci nulla al di sopra.
Purtroppo per una carenza di interesse da parte dei legislatori che fino ad oggi hanno governato, molte cose sono cadute nel dimenticatoio. È stato necessario che alcuni alti Organi dello Stato provvedessero a rinfrescarne la memoria:
2. Nel 1991 la Corte Costituzionale decideva che il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano non poteva sottostare alla giurisdizione della Provincia, trattandosi di Istituzione di tipo non secondario, ma di livello superiore, come sancito dallarticolo 33 della Costituzione Italiana.
3. Il 23 giugno 1992 il Consiglio di Stato a sezioni congiunte esprimeva il parere che tutti i Conservatori sono istituti superiori di pari grado alle Università.
4. La Legge di Accompagnamento alla Finanziaria Nº 537 del 23 dicembre 1993 allarticolo 4, comma 1, applica il dettato costituzionale dellart. 33 e afferma categoricamente che le attuali Accademie di Belle Arti e Conservatori sono Istituti di Alta Cultura.
5. Il 4 aprile 1996 il TAR del Lazio ordina lammissione a un pubblico concorso di un concorrente in possesso di diploma di Conservatorio statale di Musica, precedentemente escluso per mancanza di diploma di maturità. Il TAR così motiva tale decisione: "ai sensi dellart. 4. 1º comma della L. 24 dicembre 1993, Nº 537, i Conservatori di Musica rientrano tra le Istituzioni di Alta Cultura di cui allart. 33 della Costituzione: perciò i titoli di studio che essi rilasciano sono per giurisprudenza costante, qualificati titoli accademici equipollenti ai diplomi di laurea.
6. Il 12 settembre 1996 lIspettorato per lEducazione Fisica e Sportiva del ministero della Pubblica Istruzione ha soppresso linsegnamento di Educazione fisica nei Conservatori perché il Consiglio di Stato ha emesso il parere che per gli Istituti di Alta Cultura (Conservatori statali di Musica ed Accademie di Belle Arti) non è configurabile linserimento di tale materia (obbligatoria e tipica delle scuole secondarie, non prevista per le Istituzioni di grado universitario).
7. Un Regio Decreto del 1926 per le Ferrovie dello Stato, in vigore fino alla riforma delle FF.SS. avvenuta pochi anni fa, sanciva il rilascio di abbonamenti ferroviari ridotti per studenti e lavoratori dello Stato per una percorrenza massima di 250 Km estesa a 350 per docenti e studenti di Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori statali di Musica (e questa volta espressamente citati).
8. dallallegato C1 dellOrdinanza dei trasferimenti 96/97 (stampato a cura del M.P.I. -Ministero della Pubblica Istruzione-) è scritto quanto segue: Sezione D, Nº 14: - numero dei diplomi di Laurea, di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio di Musica ovvero uguale valutazione -
9. La legge 15/5/97 Nº 127, articolo 17, comma 117 testualmente recita: "i diplomi conseguiti presso Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, ISEF danno accesso, al pari della laurea, alle scuole di specializzazione di cui alla legge 19/1190 Nº 341, articolo 4, comma 2".
Prof. Antonio Calosci