Disposizioni relative alla immatricolazione per l’anno accademico 2003-2004 dei cittadini stranieri a corsi di formazione attivati dalle istituzioni statali per l’alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare i titoli aventi valore legale
SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO
AFAM
Protocollo: n. 2098 | Roma, 22 maggio 2003 |
Ai Direttori LORO SEDI Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero degli Affari Esteri Al Ministero dell’Interno |
OGGETTO: Disposizioni relative alla immatricolazione per l’anno accademico 2003 2004 dei cittadini stranieri a corsi di formazione attivati dalle istituzioni statali per lalta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare i titoli aventi valore legale
Con la presente nota si richiamano le istituzioni del settore alta formazione artistica e musicale ad uniformarsi, per le immatricolazioni di studenti stranieri, per l’anno accademico 2003 – 2004, alle disposizioni indicate per il settore universitario, pubblicate sul sito del Ministero al seguente indirizzo: www.miur.it, rubrica: Università/Studenti/Studenti stranieri. Il settore Afam accoglierà le seguenti disposizioni, modificando le date per la procedura di immatricolazione degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero e per la prova di lingua italiana. PARTE PRIMA : riguardante le immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di formazione attivati dalle istituzioni Afam. PARTE SECONDA: immatricolazioni ai corsi di formazione attivati dalle istituzioni Afam: cittadini comunitari ovunque residenti; cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero. PARTE TERZA: NON SI APPLICA AL SETTORE AFAM. PARTE QUARTA, CAPITOLO PRIMO: NON SI APPLICA AL SETTORE AFAM. ALLEGATI : I MODELLI F, G, H, I, L, NON SONO APPLICABILI AL SETTORE AFAM SCHEMA DI PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI STRANIERI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO Entro il 1 agosto 2003 ogni Istituzione Afam, dopo verifica della correttezza della documentazione provvede ad inviare via fax alle Rappresentanze le seguenti informazioni: • elenchi dei candidati ammessi alle prove; ****** Entro il 25 agosto 2003 ciascuna istituzione afam provvede ad inviare copia degli elenchi relativi ai candidati al MIUR – Ufficio Afam , al Ministero Affari Esteri e alla locale Questura. ***** La prova di conoscenza della lingua italiana potrà avvenire anche contestualmente alle prove di ammissione a cura delle singole istituzioni. Entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell’eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna istituzione elabora ed espone le graduatorie (una per ogni corso) dei candidati che abbiano superato le prove con l’indicazione dei vincitori dei posti disponibili nel contingente. **** Entro il 13 ottobre 2003 ogni istituzione Afam fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso, utilizzando la stessa procedura informatizzata attraverso la quale ha indicato a suo tempo il numero dei posti riservati, che per la circostanza viene riattivata. Entro il 20 ottobre 2003 ciascuna istituzione riceve le domande stesse e provvede a trasmettere all’istituzione afam interessata l’attestazione del superamento delle prove da parte del candidato con l’indicazione del punteggio riportato. Ciascun candidato idoneo può presentare una sola domanda. ******
Si pregano il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri di voler informare della applicazione al settore alta formazione artistica e musicale della circolare universitaria, emanata il giorno 8 maggio 2003, prot. n. 1129, relativa alla immatricolazione di studenti stranieri.
In particolare il Ministero Affari Esteri vorrà precisare alle Rappresentanze Diplomatico Consolari che si estende anche al settore Afam, la proroga fino al 31 maggio prossimo per integrare il contingente riservato, parte integrante delle predetti disposizioni.
Il contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero sarà consultabile sul sito web all’indirizzo: http://afam.miur.it/studentistranieri/.
Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale dell’alta formazione artistica e musicale sono disponibili sul sito web del Ministero www.miur.it, alla rubrica “Istituzioni” del settore Alta Formazione Artistica e Musicale.
Ogni comunicazione riguardante il settore Afam va inoltrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Servizio Centrale per gli Affari Generali e il Sistema Informativo e Statistico – AFAM, Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
Le istituzioni del settore Afam per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it, voce: la farnesina – voce: rappresentanze diplomatiche – voce: ambasciate e consolati).
Il provvedimento universitario citato contiene indicazioni per l’immatricolazione di cittadini:
• non comunitari residenti all’estero;
• non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
• comunitari ovunque residenti;
• italiani in possesso di titolo di studio estero.
Capitolo primo: adempimenti dei candidati:
Capitolo secondo: adempimenti delle Rappresentanze italiane all’estero (cfr. le modifiche relative alle date nello schema di procedura sottoindicato)
Capitolo terzo: riguardante gli adempimenti delle istituzioni.
Capitolo primo: Disposizioni generali; presentazione delle domande; documenti di studio; titolo di soggiorno; cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.
Capitolo secondo: Iscrizione a corsi singoli nel settore alta formazione artistica e musicale
Allegato 1
Allegato 2
Modelli A adattati al settore Afam
Modelli B “
Modelli C “
Modelli D “
Modelli E “
Dal 23 maggio al 20 giugno 2003 i candidati producono alla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza la domanda di preiscrizione ad un corso di studio, scelto tra quelli del contingente.
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Entro il 20 luglio 2003 le Rappresentanze provvedono ad inoltrare alle sedi delle istituzioni Afam prescelte dai singoli candidati le domande di preiscrizione accolte.
• data, orario e indirizzo della sede d’esame, sia per le prove di lingua italiana, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
• scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione;
• elenco dei candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.
Dalla stessa data e con la stessa procedura, ogni istituzione provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere agli eventuali idonei di presentare domanda di:
a) ammissione ad un corso presso la stessa sede
b) riassegnazione, per lo stesso corso o per altro ad altra sede.
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Ogni istituzione stabilisce i propri criteri per l’accoglimento delle domande (comprese eventualmente altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi.
Le comunicazioni relative all’assegnazione degli idonei ad altra sede e/o al altro corso devono essere indirizzate per conoscenza al MIUR –Ufficio Afam, al Ministero Affari Esteri e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l’indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.
Entro il 28 febbraio 2004 le istituzioni Afam trasmettono al MIUR – Ufficio Afam i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.
Entro la stessa data le istituzioni inviano al Mnistero Affari Esteri, nonché alla Rappresentanze italiane all’estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con l’indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.
Il Direttore Generale |