Prot. n. 108.S26 |
Roma 15 gen 2003
Al Direttore del Servizio per
L'Autonomia Universitaria e gli
Studenti
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OGGETTO: Attribuzione qualifica accademia di dottore - Quesito
Con riferimento alla nota n.2221 del 16.12.1002 di codesto Servizio e in relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti da parte della università si osserva quanto segue. L'art. 48 del regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, individua quali titoli conferiti dalle università le lauree e i diplomi, precisando che la qualifica accademica di dottore compete a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto;
Dalla citata disposizione risulta chiaramente che il titolo accademico di dottore spetta a tutti coloro che hanno conseguirto una laurea, e non anche a coloro che hanno conseguito un diploma universitario;
Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua nuovi titoli di lauea di primo e secondo livello;
Poiché i nuovi titoli sono individuati quali lauree, e non diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di "dottore"
Tanto si sottopone alla S.V. per le valutazioni di competenza. Ritiene lo scrivente che, attesa la rilevanza della questione, la risposta al quesito debba essere opportunamente portata a conoscenza di tutte le Università con lettera circolare.
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(AVV: Daniela Salmini)