Dipartimento per i servizi nel territorio
Nota 24 gennaio 2003
Prot. n. 231
Oggetto: Personale docente e non docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute
Come è noto alle SS.LL. la legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria per l’anno 2003) prevede all’art. 35, comma 5, che "il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’art. 2 bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale Commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica".
In attuazione del citato disposto normativo si rende pertanto necessario che le SS.LL., ciascuna per la parte di competenza, provvedano tempestivamente a disporre detti accertamenti sanitari, tramite i CSA funzionanti nei rispettivi ambiti territoriali.
A tal fine le SS.LL. vorranno utilizzare gli elenchi a suo tempo compilati a seguito delle note della Direzione Generale del Personale prot. n. 564 del 23 agosto e n. 151/ segr. del 17 settembre 2002 provvedendo agli aggiornamenti eventualmente necessari in relazione ad ulteriori collocamenti fuori ruolo o ad intervenute cessazioni dal servizio. Perché gli accertamenti stessi siano effettuati in maniera programmata e sollecita, dovranno essere stabiliti opportuni contatti con i responsabili dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso i quali operano le predette commissioni (che, come la legge prevede, sono competenti con riguardo alle sedi di servizio dei docenti) anche allo scopo di acquisire le informazioni necessarie ad attivare le procedure occorrenti per gli adempimenti di cui trattasi.
Una volta effettuate le visite collegiali e acquisiti i relativi esiti, dovranno essere adottati i provvedimenti consequenziali.
Qualora il docente sia dichiarato idoneo all’insegnamento dovrà disporsi l’immediata cessazione dal collocamento fuori ruolo e la restituzione alle attività istituzionali. Si dovrà, pertanto, provvedere ad assegnare allo stesso una sede provvisoria di servizio mediante l’istituto della utilizzazione e, con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo, la sede di titolarità; adempimento, questo, che, come è noto, è materia di contrattazione collettiva sulla mobilità. Se, invece, la Commissione medica dovesse confermare l’inidoneità alla funzione docente e l’idoneità ai compiti attualmente svolti, nessun provvedimento dovrà essere adottato, rimanendo valido il contratto già stipulato di utilizzazione in altri compiti; ferma restando, ovviamente, l’esigenza che i predetti docenti, ritenuti inidonei alla funzione docente, siano sottoposti a periodiche visite di controllo (mediamente secondo scansioni annuali) ai sensi e per gli effetti del comma 5 sopracitato.
E’ appena il caso di precisare che l’art. 35, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei docenti che abbiano chiesto di essere collocati fuori ruolo per ragioni di salute, nel caso in cui il relativo procedimento sia tuttora in corso.
Le procedure sopra indicate si applicano altresì nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei che chiedano di essere utilizzati in compiti diversi da quelli istituzionali.
Per quanto riguarda i nuovi collocamenti fuori ruolo, le SS.LL. vorranno curare che le scuole presso le quali i docenti verranno utilizzati presentino condizioni tali da assicurare l’impiego proficuo degli stessi ed evitare l’assegnazione di più di una unità alla stessa scuola.
Quanto sopra precisato, non si esclude che i docenti che ritengano di aver recuperato le proprie condizioni di salute possano inoltrare volontariamente domanda al CSA competente, per essere sottoposti presso le rispettive ASL a visita medica al fine di essere dichiarato nuovamente idonei al servizio di istituto ed essere assegnati alla funzione docente.
Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario
Il comma 6 del citato art. 35 della legge n. 289/2002 prevede che per il personale ATA, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni (anche parziali) previste dal profilo di appartenenza, non si proceda più al collocamento fuori ruolo e che i collocamenti già disposti cessino con il 31 agosto 2003.
Tale disposizione comporta la riattribuzione della sede di titolarità dal 1° settembre 2003 al personale già collocato fuori ruolo con modalità disciplinate in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.
Si rammenta che anche il personale non docente dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello stesso profilo di appartenenza o di altro profilo, deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo al fine di verificare se perdurino o meno le condizioni che determinarono lo stato di inidoneità.
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In relazione a quanto sopra le SS.LL., considerata la particolare disciplina introdotta dall’art. 35 della citata legge n.289/2002, vorranno costituire, nell’ambito della gestione complessiva delle risorse umane e delle iniziative di monitoraggio degli organici, un apposito servizio che consenta di tenere costantemente aggiornate le situazioni del personale scolastico che versi nelle situazioni di cui all’art. 35, comma 5, e di seguirne i relativi sviluppi.
Questo Ministero, dal canto suo, provvederà a interessare il Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché le competenti Commissioni provinciali possano fornire ogni utile collaborazione volta a rendere spediti e funzionali agli adempimenti di questa Amministrazione i controlli di cui trattasi.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, e si prega di tenere informato questo Ministero in ordine alle iniziative assunte.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo