Titolo di studio valido per l'accesso ai corsi universitari



Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Direzione generale per lo studente e per il diritto allo studio
Ufficio II

 

Protocollo: n. 3120 Roma, 30 settembre 2004
   
 

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Al Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici
Ufficio VIII
S E D E

 

OGGETTO: Titolo di studio valido per l'accesso ai corsi universitari

Come è noto alle SS.LL. con nota in data 22 maggio 2003 il Ministero intese far conoscere la propria posizione in merito alla questione relativa a coloro che, in possesso del titolo di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, intendano accedere ai corsi di studio universitari.

Il Consiglio Universitario Nazionale, in occasione dell'esame di modifica del regolamento didattico di una Università,  ebbe ad esprimersi in data 25 marzo 2004 contraddicendo la posizione ministeriale, suscitando negli stessi Atenei perplessità sulla corretta applicazione della normativa e sulle conseguenti modalità operative.

Pertanto, è stata riproposta la questione al C.U.N. affinchè, rivalutando l'interpretazione ministeriale, resa al fine di tutelare il diritto allo studio di coloro che trovandosi nella riferita posizione intendano iscriversi alle Università, si possa garantire una uniformità di indirizzo in materia.

Il C.U.N. nell'adunanza del 16 settembre u.s., prendendo atto che la questione connessa all'accesso alla formazione universitaria dei diplomati quadriennali si riferisce a poche situazioni individuali, "per le quali va salvaguardato il diritto al proseguimento degli studi", si è espresso nel senso che, considerata l'eccezionalità e l'irripetibilità della situazione, nei casi in questione "possa essere affidata alle Università la definizione di un debito formativo  corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell'anno integrativo in precedenza disponibile per i diplomati quadriennali".

Resta inteso che, in attesa dell'emanazione delle norme delegate attuative della legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", resta confermata la validità dei corsi integrativi organizzati per i soli diplomati dei licei artistici i cui corsi di studio hanno durata quadriennale.

Peraltro, il CUN ritiene ancora "che il debito formativo, la cui definizione nei contenuti, durata, modalità di assolvimento e verifica può tenere conto di eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo un periodo scolastico dal richiedente, deve corrispondere complessivamente nell'impegno richiesto, a quello dell' "anno integrativo" e comunque deve essere soggetto a specifica verifica e certificazione per una congrua entità di impegno di studio destinato a colmare il debito stesso. Il suo assolvimento che, di norma dovrebbe completarsi entro il primo anno di studio, è condizione necessaria ai fini della conclusione degli studi universitari".

Ciò premesso, si ritiene che con il parere del C.U.N. - di cui si condivide la portata - si puntualizzi il concetto di "valutazione da parte delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi" cui era stato fatto riferimento nella richiamata nota del 22 maggio 2003, così come si ritiene di aver definitivamente chiarito la questione relativa all'ammissibilità ai corsi universitari degli studenti con titolo di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale

 

Il Direttore Generale
(f.to Olimpia Marcellini)