Privatisti Istituzioni AFAM
DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
Ufficio II
Prot. 791 |
Roma 8 feb 2005
Ai Direttori dei Conservatori di musica LORO SEDI Ai Direttori degli Istituti musicali pareggiati LORO SEDI |
OGGETTO: studenti privatisti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Come è noto, l'articolo 3, comma 9, del D.P.R. dell'8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, esclude che agli esami previsti per il conseguimento dei titoli del nuovo ordinamento, individuati nella stessa norma, siano ammessi canditati privatisti.
Detta esclusione genera una giustificata reazione da parte degli studenti che sono nella fase conclusiva del loro percorso di studi e che chedono di essere ammessi ancora all'esame finale di diploma presso i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati.
Ciò posto, si ravvisa la necessità di dare indicazioni al fine di garantire univocità di comportamenti e massima trasparenza.
Questa Direzione è dell'avviso che l'abrogazione della succitata norma può esplicitare suoi effetti solo con l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici che saranno adottati in attuazione del citato D.P.R. 212/05.
Pertanto, si ritiene che, nell'anno 2005/2006, non essendo entrati in vigore i suddetti nuovi ordinamenti, i candidati privasti, possano essere ammessi all'esame di diploma finale presso i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati.
In ogni caso, si precisa che il predetto D.P.R. si riferisce solo al riordinamento del percorso di studi di livello universitario e, quindi, fino all'entrata in vigore del sistema formativo scolastico, resta valida la normativa per il riconoscimento delle competenze acquisite nella formazione musicale di base, anche con riferimento ai candidati privatisti.