Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica- Ufficio II
Prot. n. 7989
Rif. MIUR prot. 6835
DEL 19.09.2007
Roma, 31/10/2007
Al Ministero della Pubblica Istruzione

c.a.
Dott. Giuseppe Fiori
Direttore Generale del Personale della scuola
Viale Trastevere, 61

Roma

OGGETTO: valutazione dei corsi Master del settore artistico, musicale e coreutico.

Viene segnalato che alcuni Uffici Scolastici Provinciali, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento non valutano i Master attivati dalle Accademie di Belle Arti, in quanto ritengono tali titoli non assimilabili a quelli universitari.

Al riguardo , in via preliminare, si ricorda che la legge 508/99 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università , dichiarando le Accademie e le altre istituzioni artistiche, sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Inoltre, l'art. 6 del D.lvo 25 settembre 2002, n. 212, coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268, recante norme sulla valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, al comma 1, ha previsto, esplicitamente, che i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della predetta legge 508/99, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutica, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.

Lo stesso articolo, al comma 3, ha disposto che i possessori dei suddetti diplomi o attestati, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti, ai fini del conseguimento dei suddetti diplomi sono, altresì valutati nell'ambito di corsi di laurea presso le Università.

Il comma 3 bis del medesimo articolo, inoltre, ha equiparato detti titoli alle lauree previste dal Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

Il successivo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni evidenzia specificatamente che, al pari del settore universitario, nell'ambito del settore Afam, possono essere attivati corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

Inoltre l'art. 7 dello stesso Decreto, nel definire le modalità di accesso ai vari corsi, stabilisce che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, mentre per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea ed in alcune ipotesi è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

È di tutta evidenza, pertanto, la chiara assimilabilità dei titoli rilasciati all'interno del sistema universitario e del sistema afam, avendo entrambi lo stesso valore legale per l'accesso al terzo livello dell'alta formazione.

Per quanto sopra, si invita codesta Direzione a dare indicazioni agli Uffici scolastici competenti, chiarendo che i master o i corsi di perfezionamento del settore afam, sono equiparati ai master universitari e, come tali, valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ciò al fine di non danneggiare gli studenti del suddetto settore e non creare disparità di trattamento con gli studenti universitari.

Si segnala l'urgenza e si confida nella disponibilità di codesto ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Bruno Civello)