Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

Prot. n. 8993/MGM
Roma, 12 dicembre 2008

Ai Direttori, ai Presidenti e ai Direttori amministrativi delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

e p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116

00187 ROMA


Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil
Cisl Università
Confsal Snals
Uil Urafam
Unione Artisti Unams
LORO SEDI

Oggetto: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale – art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 – comunicazioni.

Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
La circolare prende in esame alcuni istituti relativi al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti quali l’esonero dal servizio nel quinquennio antecedente al compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, il trattenimento in servizio ex art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno superato la massima anzianità contributiva.
Come è noto, la materia della cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni Afam, in assenza di una normativa specifica e in considerazione delle numerose analogie con il settore scolastico, è stata oggetto di una disciplina conforme a quella della scuola concernente, in particolare, la fissazione di termini per la presentazione delle domande alle Istituzioni compatibili con l’inizio dell’anno accademico, l’acquisizione di esse al sistema informatico centrale e la decorrenza della cessazione dall’inizio dell’anno accademico di riferimento.
Pertanto, anche in relazione alle disposizioni innovative dell’art. 72, in assenza di un esplicito riferimento al settore Afam nella circolare n. 10, si ritiene opportuno non discostarsi dagli indirizzi applicativi forniti per la scuola.
Ciò posto, le disposizioni previste dai commi 1-6 dell’articolo 72, concernenti la possibilità di esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, non si applicano al personale delle Istituzioni Afam, attesa l’esclusione del personale della scuola, disposta dal comma 1, e tenuto conto, altresì, che la predetta disciplina, configurandosi come una sospensione del rapporto di lavoro, non consente l’assunzione di personale supplente sul posto organico degli esonerati.
Per quanto attiene al trattenimento in servizio, nel cui ambito si registrano le modifiche più significative rispetto alla disciplina previgente, si segnala che il comma 7 dell’art. 72 ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, non rendendo più automatica la concessione di un biennio di permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età. L’amministrazione, nell’ambito dell’esercizio di una valutazione discrezionale, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell’esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di accettare o meno le domande di trattenimento in servizio che, si rammenta, possono essere presentate da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2009.
E’ il caso di specificare che il trattenimento in servizio può essere concesso anche per un solo anno, considerato che, nell’ottica della nuova disciplina, è inteso a soddisfare le esigenze dell’amministrazione.
Al riguardo, la circolare specifica che la condotta dell’amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive che, nella specie, possono essere individuate nelle seguenti ipotesi:

A tal fine lo scrivente, dovendo fornire criteri generali per la corretta attuazione della nuova disciplina nelle Istituzioni Afam e individuare le relative procedure, ritiene necessario demandare la valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio Accademico, per il personale docente, e del Direttore amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico - che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni, da rappresentare, dettagliatamente, nel testo delle delibere.
Le SS.LL., pertanto, dovranno attivare le procedure e convocare gli organi in questione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e trattenimento in servizio per l’a.a. 2009/10, cioè entro il 2 marzo 2009.
La circolare evidenzia, altresì, in ossequio ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che l’amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione discrezionale, le domande di trattenimento in servizio del personale dipendente che, alla data del collocamento a riposo, non abbia ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione e, conseguentemente, ad adottare il relativo provvedimento.
Sempre nell’ambito del trattenimento in servizio, corre l’obbligo di sottolineare che l’art. 72 del D.L. n.112/08 non ha previsto modifiche alla disciplina, prevista per il personale della scuola, contenuta nei commi 2 e 3 dell’articolo n. 509 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 29, da sempre applicata anche al personale delle Istituzioni Afam, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino ad un massimo di un quinquennio e non oltre il 70° anno di età in presenza di determinati requisiti (essere stati in servizio alla data dell’1.10.1974 e non aver raggiunto il massimo della pensione oppure non aver raggiunto il minimo della pensione al compimento del 65° anno di età).
L’ultimo aspetto preso in considerazione dalla circolare della Funzione Pubblica attiene alle disposizioni introdotte dal comma 11 dell’articolo 72, concernenti la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro di coloro che hanno già compiuto l’anzianità contributiva massima di 40 anni a condizione che sia dato loro un preavviso di sei mesi.
La succitata normativa è diretta al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni individuato dall’art. 1, c. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comprensivo, pertanto, del personale della scuola e delle istituzioni Afam.
Al fine di assicurare uniformità di comportamento tra le istituzioni e consentire l’eventuale esercizio della suddetta facoltà, il Direttore amministrativo dovrà fornire, entro il 31 gennaio 2009, comunicazione al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione dei nominativi del personale docente e non docente che maturerà il quarantennio di servizio entro il 31 ottobre 2009. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale non docente, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il medesimo termine previsto per i trattenimenti in servizio (2 marzo 2009). E’ il caso di sottolineare che anche queste deliberazioni dovranno essere supportate da idonee motivazioni, derivanti dalla necessità di rideterminazione degli organici in vista, anche, dell’assunzione di nuove e specifiche professionalità. Quanto al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, esso non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2009, data di inizio dell’a.a. 2009/10 e dovrà, necessariamente, essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2009, essendo richiesto dalla norma un preavviso di sei mesi.
Premesso quanto sopra esposto, si forniscono, come di consueto, le indicazioni operative in merito alle modalità e alla tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio, per l’anno accademico 2009/10, del personale docente e amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il compimento del 65° anno di età, di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica dovranno essere presentate nell’Istituzione di titolarità entro e non oltre il 31 gennaio 2009; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2009.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita solamente entro la medesima data del 31 gennaio 2009.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi della nota prot. 1550 del 14.3.2005, cui si fa riferimento, le domande di cessazione dal servizio, nonché l’eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede provinciale dell’INPDAP.
Entro il 20 febbraio 2009 codeste Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla data del 1 marzo 2009, senza l'emissione di un provvedimento formale.
Entro la medesima data del 1 marzo 2009, lo scrivente comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nei casi in cui sia in corso un procedimento disciplinare; a tal fine i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni volontarie dovranno essere tempestivamente comunicati al Ministero a mezzo fax al numero 06/58497736.
Nell’ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Dal 2 al 10 aprile 2009, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2009.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti.
Nell’invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, si rammenta che la valutazione delle domande, secondo le regole sopra esposte, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di codeste Istituzioni che ne assume la relativa responsabilità.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Bruno Civello
F.to Civello