AllOn.le MINISTRO
S E D E
OGGETTO: Parere su Maggiorazione
retributiva accessoria: criteri di formazione delle commissioni
giudicatrici della prova selettiva e contenuti della prova
strutturata.
Adunanza del 27 ottobre 1999
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
VISTA la nota prot. n. 5832 dell11
ottobre 1999 con la quale il Ministro della P.I. (Direzione
Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi -
Div. I -) ha chiesto il parere del CNPI in merito
allargomento in oggetto;
VISTI
gli artt. 24 e 25 del D.Lvo n. 297 del 16.4.1994;
VISTA la relazione della Commissione
consiliare, appositamente costituita per lesame
istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine
allargomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed approfondito dibattito;
il proprio parere nei seguenti termini:
Il CNPI precisa che, nel formulare il parere, ha
tenuto conto del fatto che si tratta di una prima applicazione
dellistituto contrattuale e del fatto che, in futuro, non
potrà essere utilizzata la stessa procedura sia in relazione
alla costituzione delle commissioni, sia per quanto riguarda i
contenuti e le modalità delle prove. Lesperienza acquisita
e il diverso quadro di riferimento potranno suggerire gli
opportuni adeguamenti.
RITIENE, INOLTRE, PRELIMINARMENTE DI
INVITARE IL MINISTRO A:
emanare il bando previsto solo in presenza di una
copertura che garantisca la prosecuzione certa dellistituto
contrattuale nel tempo e possibilmente lampliamento, seppur
graduale, dei beneficiari dellistituto, nonché
leliminazione dei vincoli di accesso relativi
allanzianità di servizio di ruolo;
evitare che il mancato conseguimento del beneficio
contrattuale, per limiti di copertura economica, si configuri
come un giudizio di inadeguatezza professionale; occorrerà
pertanto conciliare lopportuna riservatezza delle procedure
con la necessaria trasparenza delle stesse e la tutela dei
diritti individuali;
garantire, comunque, almeno il puntuale reintegro,
secondo le procedure previste allart. 29 del C.C.N.L., del
numero dei beneficiari attualmente previsto man mano che il
personale che ne fruisce dovesse cessare dal servizio;
in considerazione dellavanzato iter
parlamentare relativo alle Accademie ed ai Conservatori di Musica
e delle relative norme transitorie previste dal CCNL, stralciare,
dalliter procedurale, tutte le parti relative a tali
istituzioni .
AUSPICA INFINE
che il complesso delle prove sia volto
allaccertamento delle conoscenze e competenze
metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione alle
strategie utili a sostenere i processi di innovazione e di
aggiornamento professionale, evitando che le stesse interessino i
meri saperi disciplinari, considerato che i docenti in servizio
sono comunque già in possesso di abilitazione per le materie di
insegnamento di cui sono titolari.
NEL MERITO, IL CNPI FORMULA LE SEGUENTI
OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA:
in relazione ai criteri di formazione delle
commissioni giudicatrici, con riferimento alla bozza di
D.M. inviata per il previsto parere,
Art. 1:
riformulare
il testo per eliminare ogni possibilità di individuare un ordine
di precedenza tra i soggetti elencati. Si propone pertanto alla
lettera a) la seguente formulazione: essere scelti tra
coloro che appartengono ai ruoli universitari di prima o seconda
fascia, tra gli ispettori tecnici e tra i capi
distituto;
sopprimere la
lettera b) e unificare il contenuto della stessa in coda alla
lettera a).
Art. 2:
al
fine di garantire la indispensabile presenza della componente
docente nelle commissioni, si propone di sopprimere il 1° comma;
in
considerazione della scarsa ed irregolare frequenza
dellattivazione delle procedure dei concorsi a cattedre, in
particolare per la scuola secondaria, e del fatto che
chiunque sia attualmente docente ordinario, ha comunque superato
prove in procedure ordinarie o riservate, si propone di
sopprimere la lettera b) di questo articolo e di trasferirla al
successivo art. 3;
al
secondo comma, seconda riga, dopo i docenti, inserire
in servizio o ...;
alla
lettera c) sostituire servizio di ruolo per almeno 20
anni con servizio per almeno 20 anni di cui non meno
di 10 di ruolo.
Art. 3:
al fine di dare oggettività e trasparenza alle
procedure e di evitare una gerarchizzazione difficilmente
proponibile e giustificabile tra i vari titoli che costituiscono
preferenza si propone:
a) che i requisiti vengano indicati senza
ordine preferenziale ed abbiano tutti la stessa valenza;
b) che vengano scelti per le commissioni i
docenti aventi maggior numero di requisiti;
c) che la formulazione dei requisiti sia cosė
riarticolata:
aver maturato
certificata esperienza professionale nel campo della valutazione
presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni,
anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della
P.I.;
aver maturato
certificata esperienza professionale nel campo della ricerca
didattica presso istituti universitari o enti specializzati o
istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal
Ministero della P.I.;
aver maturato
certificata esperienza professionale nel campo della ricerca
disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati o
istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal
Ministero della P.I.;
aver
pubblicazioni attinenti lo svolgimento della funzione docente
anche in forma multimediale;
essere idoneo
o vincitore di concorso a cattedre per esami e titoli;
aver
conseguito titoli di specializzazioni e/o di perfezionamento post
lauream;
aver
conseguito uno o pių dottorati di ricerca;
essere in
possesso di diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli
previsti per laccesso allultimo ruolo di
appartenenza;
aver svolto
attività di coordinatore o docente in iniziative di formazione
riconosciute dallamministrazione scolastica;
aver fatto
parte di commissioni in altre procedure concorsuali;
essere stati
dichiarati vincitori di concorso per merito distinto.
Art. 5:
al primo
comma, sopprimere lultima frase: Per le accademie. e
i conservatori di musica la nomina è disposta dal Capo
dellIspettorato dellistruzione artistica sulla base
di appositi elenchi; sempre al 1 comma, aggiungere, alla
fine del periodo: nel rispetto dei criteri di cui all
art. 3 e con pubblicazione allalbo del Provveditorato agli
Studi dei criteri di scelta a parità di requisiti;
in merito al
secondo comma, il CNPI mette in evidenza i rischi di immotivata
discriminazione del personale in servizio, qualora la condizione
di pensionamento dovesse configurarsi, da sola, come requisito di
precedenza assoluta, anche a fronte di aspiranti con un numero
rilevante di requisiti previsti allart.3. Si invita,
pertanto, il Ministro a riconsiderare questa parte del decreto
prevedendo comunque - al fine di garantire lattuazione
piena del contratto e limpiego ottimale delle risorse - il
ricorso al personale collocato a riposo da non pių di cinque
anni, purché i requisiti professionali posseduti non si
discostino in modo significativo da quelli del personale in
servizio che concorra alla stessa nomina;
per garantire
la qualità e lomogeneità di comportamento delle
commissioni, si propone di sostituire il terzo comma con il
seguente: Tutti gli aspiranti a far parte delle
commissioni esaminatrici frequenteranno un apposito corso di
formazione, al cui termine verrà rilasciato un attestato a
validazione delle attitudini, conoscenze e competenze richieste.
Tale attestato dovrà costituire un credito professionale.
Allinterno dello stesso corso sarà previsto almeno un
apposito modulo di lavoro congiunto tra componenti e presidenti
di commissione, per lindividuazione di criteri e modalità
funzionali alla conduzione delle prove. Il numero dei
partecipanti ai corsi dovrà essere superiore al numero di
componenti necessario alla costituzione delle
commissioni.
Art. 6:
va
specificato che ove scritto essere stati titolari di differenti
classi di concorso presenti nellarea.........deve
intendersi essere stati titolari di una delle classi di
concorso presenti nellarea.............;
nel caso in
cui le commissioni ritengano di non essere in condizione di poter
valutare competenze relative a specifiche classi di
concorso, il presidente procede alla nomina di membri aggregati
con i requisiti professionali necessari. Tali membri partecipano
soltanto alla prova in situazione o simulata.
Art. 8:
in
considerazione dellavanzato iter parlamentare relativo alle
Accademie ed ai Conservatori di Musica e delle relative norme
transitorie previste dal CCNL, sopprimere lintero primo
comma;
al termine
del secondo comma aggiungere previa acquisizione del
previsto parere da parte del CNPI.
In relazione ai contenuti della prova
strutturata, con riferimento alla bozza di DM ed
al relativo allegato, che ne è parte integrante,
il CNPI, in riferimento allarticolo unico,
chiede
di sopprimere :, delle Accademie e
dei Conservatori di Musica.
Il CNPI, in riferimento allallegato,
rileva, preliminarmente:
che il testo risulta, in pių punti, di
difficile interpretazione. Ritiene, pertanto, che dovrebbe essere
chiarito in maniera puntuale il tipo di competenze che la prova
strutturata intende accertare, soprattutto per permettere ai
candidati di potersi orientare nellapproccio alla prova e
che sia formulato con linguaggio di univoca interpretazione,
acclarato in dottrina e di diffusa conoscenza.
Propone, inoltre, di:
sostituire,
al termine del primo comma, nella classe con
nei confronti degli allievi;
sostituire,
al secondo comma - terzo rigo - , <i campi> di
esperienze con il curricolo implicito ed i <campi
di esperienza>;
inserire, al
secondo punto delle competenze, prima di unità
didattiche, attività; dopo scansione
temporale, o altre strategie didattiche;
riequilibrare,
al penultimo comma, le percentuali previste nel 30% e 70% tra
sezioni comuni e settori specifici di riferimento, in quote
paritetiche;
modificare
quanto indicato allultimo periodo del penultimo comma
dellallegato alle prove strutturate - in coerenza con
quanto previsto allart.38 punto 6 del C.N.I. che prevede la
possibilità di avvalersi delle necessarie competenze
tecnico-scientifiche presenti allinterno
dellamministrazione - e, solo se necessario e
comunque in fase di supporto, a ricorrerre alleventuale
consulenza di agenzie esterne;
sopprimere
lultimo comma.
Raccomanda inoltre che:
gli ambiti di
accertamento del possesso di competenze professionali siano
quelli che pių si prestano a rilevazione oggettiva;
per quanto
riguarda i criteri di valutazione, al fine di garantire
oggettività, trasparenza e tempestività, si valuti
lopportunità di una correzione meccanografica;
nella
definizione delle competenze richieste, i contenuti elencati
debbano essere meglio definiti, considerato che i settori
specifici di riferimento, ovvero i diversi gradi ed ordini di
scuola, richiedono una articolazione dei quesiti che tenga conto
anche della specificità degli insegnamenti;
nella fase di
proposizione della prova strutturata, sia preventivamente
esplicitata al candidato la modalità di attribuzione dei
punteggi;
nella fase di
verifica dellaccertamento di professionalità, deve essere
rispettata lautonomia professionale, intesa come libertà
di scelta dei percorsi e degli strumenti metodologici e
didattici.
Con le indicazioni e le
modifiche suesposte, si esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO
IL V. PRESIDENTE
(M. R. Cocca)
(A. Massenti)