COMMISSIONI GIUDICATRICI ART.29 - PARERE DEL CNPI

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

All’On.le MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Parere su “Maggiorazione retributiva accessoria: criteri di formazione delle commissioni giudicatrici della prova selettiva e contenuti della prova strutturata”.

Adunanza del 27 ottobre 1999

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la nota prot. n. 5832 dell’11 ottobre 1999 con la quale il Ministro della P.I. (Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I -) ha chiesto il parere del CNPI in merito all’argomento in oggetto;

VISTI gli artt. 24 e 25 del D.Lvo n. 297 del 16.4.1994;

VISTA la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI precisa che, nel formulare il parere, ha tenuto conto del fatto che si tratta di una prima applicazione dell’istituto contrattuale e del fatto che, in futuro, non potrà essere utilizzata la stessa procedura sia in relazione alla costituzione delle commissioni, sia per quanto riguarda i contenuti e le modalità delle prove. L’esperienza acquisita e il diverso quadro di riferimento potranno suggerire gli opportuni adeguamenti.

RITIENE, INOLTRE, PRELIMINARMENTE DI INVITARE IL MINISTRO A:

emanare il bando previsto solo in presenza di una copertura che garantisca la prosecuzione certa dell’istituto contrattuale nel tempo e possibilmente l’ampliamento, seppur graduale, dei beneficiari dell’istituto, nonché l’eliminazione dei vincoli di accesso relativi all’anzianità di servizio di ruolo;

evitare che il mancato conseguimento del beneficio contrattuale, per limiti di copertura economica, si configuri come un giudizio di inadeguatezza professionale; occorrerà pertanto conciliare l’opportuna riservatezza delle procedure con la necessaria trasparenza delle stesse e la tutela dei diritti individuali;

garantire, comunque, almeno il puntuale reintegro, secondo le procedure previste all’art. 29 del C.C.N.L., del numero dei beneficiari attualmente previsto man mano che il personale che ne fruisce dovesse cessare dal servizio;

in considerazione dell’avanzato iter parlamentare relativo alle Accademie ed ai Conservatori di Musica e delle relative norme transitorie previste dal CCNL, stralciare, dall’iter procedurale, tutte le parti relative a tali istituzioni .

AUSPICA INFINE

che il complesso delle prove sia volto all’accertamento delle conoscenze e competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione alle strategie utili a sostenere i processi di innovazione e di aggiornamento professionale, evitando che le stesse interessino i meri saperi disciplinari, considerato che i docenti in servizio sono comunque già in possesso di abilitazione per le materie di insegnamento di cui sono titolari.

NEL MERITO, IL CNPI FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA:

in relazione ai criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, con riferimento alla bozza di D.M. inviata per il previsto parere,

Art. 1:

riformulare il testo per eliminare ogni possibilità di individuare un ordine di precedenza tra i soggetti elencati. Si propone pertanto alla lettera a) la seguente formulazione: ”essere scelti tra coloro che appartengono ai ruoli universitari di prima o seconda fascia, tra gli ispettori tecnici e tra i capi d’istituto”;

sopprimere la lettera b) e unificare il contenuto della stessa in coda alla lettera a).

Art. 2:

al fine di garantire la indispensabile presenza della componente docente nelle commissioni, si propone di sopprimere il 1° comma;

in considerazione della scarsa ed irregolare frequenza dell’attivazione delle procedure dei concorsi a cattedre, in particolare per la scuola secondaria, e del fatto che chiunque sia attualmente docente ordinario, ha comunque superato prove in procedure ordinarie o riservate, si propone di sopprimere la lettera b) di questo articolo e di trasferirla al successivo art. 3;

al secondo comma, seconda riga, dopo “i docenti”, inserire “in servizio o ...”;

alla lettera c) sostituire “servizio di ruolo per almeno 20 anni” con “servizio per almeno 20 anni di cui non meno di 10 di ruolo”.

Art. 3:

al fine di dare oggettività e trasparenza alle procedure e di evitare una gerarchizzazione difficilmente proponibile e giustificabile tra i vari titoli che costituiscono preferenza si propone:

a) che i requisiti vengano indicati senza ordine preferenziale ed abbiano tutti la stessa valenza;

b) che vengano scelti per le commissioni i docenti aventi maggior numero di requisiti;

c) che la formulazione dei requisiti sia cosė riarticolata:

aver maturato certificata esperienza professionale nel campo della valutazione presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della P.I.;

aver maturato certificata esperienza professionale nel campo della ricerca didattica presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della P.I.;

aver maturato certificata esperienza professionale nel campo della ricerca disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della P.I.;

aver pubblicazioni attinenti lo svolgimento della funzione docente anche in forma multimediale;

essere idoneo o vincitore di concorso a cattedre per esami e titoli;

aver conseguito titoli di specializzazioni e/o di perfezionamento post lauream;

aver conseguito uno o pių dottorati di ricerca;

essere in possesso di diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli previsti per l’accesso all’ultimo ruolo di appartenenza;

aver svolto attività di coordinatore o docente in iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione scolastica;

aver fatto parte di commissioni in altre procedure concorsuali;

essere stati dichiarati vincitori di concorso per merito distinto.

Art. 5:

al primo comma, sopprimere l’ultima frase: “Per le accademie. e i conservatori di musica la nomina è disposta dal Capo dell’Ispettorato dell’istruzione artistica sulla base di appositi elenchi”; sempre al 1 comma, aggiungere, alla fine del periodo: “nel rispetto dei criteri di cui all’ art. 3 e con pubblicazione all’albo del Provveditorato agli Studi dei criteri di scelta a parità di requisiti”;

in merito al secondo comma, il CNPI mette in evidenza i rischi di immotivata discriminazione del personale in servizio, qualora la condizione di pensionamento dovesse configurarsi, da sola, come requisito di precedenza assoluta, anche a fronte di aspiranti con un numero rilevante di requisiti previsti all’art.3. Si invita, pertanto, il Ministro a riconsiderare questa parte del decreto prevedendo comunque - al fine di garantire l’attuazione piena del contratto e l’impiego ottimale delle risorse - il ricorso al personale collocato a riposo da non pių di cinque anni, purché i requisiti professionali posseduti non si discostino in modo significativo da quelli del personale in servizio che concorra alla stessa nomina;

per garantire la qualità e l’omogeneità di comportamento delle commissioni, si propone di sostituire il terzo comma con il seguente: “ Tutti gli aspiranti a far parte delle commissioni esaminatrici frequenteranno un apposito corso di formazione, al cui termine verrà rilasciato un attestato a validazione delle attitudini, conoscenze e competenze richieste. Tale attestato dovrà costituire un credito professionale. All’interno dello stesso corso sarà previsto almeno un apposito modulo di lavoro congiunto tra componenti e presidenti di commissione, per l’individuazione di criteri e modalità funzionali alla conduzione delle prove. Il numero dei partecipanti ai corsi dovrà essere superiore al numero di componenti necessario alla costituzione delle commissioni.”

Art. 6:

va specificato che ove scritto essere stati titolari di differenti classi di concorso presenti nell’area.........deve intendersi essere stati titolari di una delle classi di concorso presenti nell’area.............;

nel caso in cui le commissioni ritengano di non essere in condizione di poter valutare competenze relative a specifiche classi di concorso, il presidente procede alla nomina di membri aggregati con i requisiti professionali necessari. Tali membri partecipano soltanto alla prova in situazione o simulata.

Art. 8:

in considerazione dell’avanzato iter parlamentare relativo alle Accademie ed ai Conservatori di Musica e delle relative norme transitorie previste dal CCNL, sopprimere l’intero primo comma;

al termine del secondo comma aggiungere “previa acquisizione del previsto parere da parte del CNPI”.

In relazione ai contenuti della prova strutturata, con riferimento alla bozza di DM ed al relativo allegato, che ne è parte integrante,

il CNPI, in riferimento all’articolo unico, chiede

di sopprimere :“, delle Accademie e dei Conservatori di Musica”.

Il CNPI, in riferimento all’allegato, rileva, preliminarmente:

che il testo risulta, in pių punti, di difficile interpretazione. Ritiene, pertanto, che dovrebbe essere chiarito in maniera puntuale il tipo di competenze che la prova strutturata intende accertare, soprattutto per permettere ai candidati di potersi orientare nell’approccio alla prova e che sia formulato con linguaggio di univoca interpretazione, acclarato in dottrina e di diffusa conoscenza.

Propone, inoltre, di:

sostituire, al termine del primo comma, “nella classe” con “nei confronti degli allievi”;

sostituire, al secondo comma - terzo rigo - , “ <i campi> di esperienze” con “il curricolo implicito ed i <campi di esperienza>”;

inserire, al secondo punto delle competenze, prima di “unità didattiche”, “attività”; dopo “scansione temporale”, “o altre strategie didattiche”;

riequilibrare, al penultimo comma, le percentuali previste nel 30% e 70% tra sezioni comuni e settori specifici di riferimento, in quote paritetiche;

modificare quanto indicato all’ultimo periodo del penultimo comma dell’allegato alle prove strutturate - in coerenza con quanto previsto all’art.38 punto 6 del C.N.I. che prevede la possibilità di “avvalersi delle necessarie competenze tecnico-scientifiche presenti all’interno dell’amministrazione” - e, solo se necessario e comunque in fase di supporto, a ricorrerre all’eventuale consulenza di agenzie esterne;

sopprimere l’ultimo comma.

Raccomanda inoltre che:

gli ambiti di accertamento del possesso di competenze professionali siano quelli che pių si prestano a rilevazione oggettiva;

per quanto riguarda i criteri di valutazione, al fine di garantire oggettività, trasparenza e tempestività, si valuti l’opportunità di una correzione meccanografica;

nella definizione delle competenze richieste, i contenuti elencati debbano essere meglio definiti, considerato che i settori specifici di riferimento, ovvero i diversi gradi ed ordini di scuola, richiedono una articolazione dei quesiti che tenga conto anche della specificità degli insegnamenti;

nella fase di proposizione della prova strutturata, sia preventivamente esplicitata al candidato la modalità di attribuzione dei punteggi;

nella fase di verifica dell’accertamento di professionalità, deve essere rispettata l’autonomia professionale, intesa come libertà di scelta dei percorsi e degli strumenti metodologici e didattici.

Con le indicazioni e le modifiche suesposte, si esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO IL V. PRESIDENTE

(M. R. Cocca) (A. Massenti)