Cessazione e mantenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale - a.a. 2005/06.
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Protocollo: n. AF/331/MGM | Roma, 21 gennaio 2005 |
Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti Ai Direttori dei Conservatori di Musica Ai Direttori delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica Ai Direttori Coordinatori degli ISIA e p. c. Alle Organizzazioni Sindacali: CGIL - S.N.UR. SNALS UIL - AFAM Unione Artisti Unams |
OGGETTO: Cessazione e mantenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale - a.a. 2005/06.
Con la presente si forniscono indicazioni operative in relazione alle modalità e alla tempistica delle cessazioni e dei mantenimenti in servizio, per l’a.a. 2005/06, del personale docente e non docente delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. E’ fissato al 26 febbraio 2005 il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° novembre 2005, nonché per la eventuale revoca delle domande stesse. Per quanto specificamente attiene al trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1 quater del D.L. 28.5.2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27.7.2004, n. 186, si fa presente che l’INPDAP, con circolare n. 69 del 24.12.2004, ha chiarito che si tratta di facoltà esercitabile esclusivamente da dipendenti in attività di servizio che abbiano già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbiano già usufruito di tutte le norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro volte a garantire la massima copertura previdenziale. Si rammenta, inoltre, che il dipendente non vanta rispetto a questa tipologia di mantenimento in sevizio un diritto potestativo in quanto la stessa è destinata a soddisfare l’interesse dell’amministrazione di appartenenza che ha, pertanto, facoltà di accettare o meno l’istanza in relazione all’esperienza professionale acquisita dal richiedente e alle motivate esigenze di funzionalità dell’Istituzione. La valutazione dei suddetti presupposti, individuati dall’art. 1 quater, è demandata al Consiglio accademico, ove già costituito, o al Collegio dei professori per il personale docente e, per i non docenti, al Consiglio di amministrazione e deve risultare nel formale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta. Entro lo stesso termine del 26 febbraio 2005, devono essere altresì presentate le domande di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Entro il 19 marzo 2005 Codeste Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale ed effettuare la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione di tale diritto al personale dimissionario interessato con l’indicazione della possibilità del ritiro della domanda entro cinque giorni dalla comunicazione stessa, nonché convocare gli organi per la valutazione delle istanze di trattenimento ex art. 1 quater D.L. 136/04 ed emettere il relativo provvedimento. Dal 25 al 30 marzo 2005, attraverso il collegamento al sito riservato alle Istituzioni, effettueranno l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio o che continueranno a prestarlo oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2005. L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla data del 29 marzo 2005, senza l'emissione di un provvedimento formale, ad eccezione dei casi di trattenimento in servizio ex art. 1 quater D.L. 28.5.2004, n. 136. Entro la medesima data del 29 marzo 2005, lo scrivente comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nei casi in cui sia in corso un procedimento disciplinare; a tal fine i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni volontarie dovranno essere tempestivamente comunicati al Ministero a mezzo fax al numero 06/58497488. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento. Si raccomanda il rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti.
Il Direttore Generale |