Ispettorato per l'Istruzione Artistica
Prot. N. 13960/P/Segre.
Roma, 20 ottobre 2000
Alla Diriezione Generale dell'Istruzione Secondaria di Iº Grado
SEDE
Alla Diriezione Generale del Personale e degli Affari generali ed Amministrativi
SEDE
Al Gabinetto dell'On.le Ministro
SEDE
Ai Direttori dei Conservatori di Musica
LORO SEDI
OGGETTO. Scuole medie annesse ai Conservatori di Musica e Responsabili amminisrativi.
Pervengono allo scrivente numerose segnalazioni di problemi che si stanno verificando presso le Scuole Medie Annesse ai Conservatori, sia sotto il profilo dell'azione amministrativa concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sia stotto quello dei provvedimenti adottati nei confronti dei relativi responsabili amministrativi.
L'aspetto decisamente preoccupante che emerge dalle segnalazioni è la diversità dei comportamenti tenuti nei diversi contesti territoriali interessati, indice di notevole confusione e, soprattutto, di carenza di linee univoche di interpretazione della normativa vigente.
Particolarmente significativi, nei diversificati comportamenti, appaiono i casi di fusione della Scuola Media Annessa al Conservatorio cui la medesima accede e il mantenimento della Scuola Media Annessa con soppressione del posto di organico al responsabile amministrativo.
A parere dello scrivente appare necessario riportare ordine nella specifica materia pervenendo ad interpretazioni di riferimento suscettibili di realizzare uniformità di comportamento sul territorio, fatto ancora più doveroso ove si pensi che le scuole medie considerate accedono alle istituzioni che fanno capo ad un sistema nazionale.
Lo scrivente non ha competenze dirette in materia di scuole medie né nei confronti del relativo Personale ed è coinvolto solo indirettamente per i riflessi che le soluzioni adottate producono all'interno dei Conservatori direttamente amministrati; tuttavia, nella ricerca di soluzioni condivise, ci si permette di esprimere un contributo fornendo un'orientamento interpretativo che viene sottoposto all'attenzione delle Direzioni Generali in indirizzo.
Le Scuole Medie Annesse ai Conservatori di Musica sono previste dall'art. 174 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e hanno una loro soggettività giuridica distinta da quella dell'istituzione alla quale accedono. Esse infatti hanno un proprio bilancio ed organi di gestione corrispondenti a quelli di tutte le scuole secondarie di 1º grado. L'unica connessione con il Conservatorio è costituita dalla circostanza che gli alunni seguono nel Conservatorio stesso anche le lezioni di strumento e che la funzione direttiva è svolta dal Direttore di quest'ultimo.
Nei processi di ridimensionamento della rete scolastica tali scuole dovrebbero essere considerate alla pari di ogni altra qualsiasi scuola media del territorio e, ad avviso dello scrivente, non possono ricevere il trattamento giuridico riservato alle scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili né essere accorpate con il Conservatorio di musica cui accedono.
Sotto il primo profilo si osserva che il D.P.R. 18 giugno '98, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, prevede all'art. 7 che le disposizioni nello stesso contenute "non si applicano alle Accademie di Belle Arti, di danza e di arte drammatica, ai Conservatori di musica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'art. 5, comma 5. Tale ultima disposizione è quella che prevede che negli istituti di educazione le scuole annesse non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza e quindi i due momenti organizzatori costituiscono un tutto uno ai fini della determinazione degli organici di istituto.
Il richiamo operato dall'art. 7 all'art. 5, comma 5 è stato da più parti inteso come espressione della volontà del legislatore di estendere la previsione contenuta nello stesso art. 5 a tutte le istituzioni elencate nell'art. 7. Da ciò è derivato non solo il mantenimento in vita delle scuole medie annesse ai Conservatori, ma anche la soppressione della figura del responsabile amministrativo nelle suddette scuole.
In realtà è opinione dello scrivente che la locuzione di rinvio contenuta nell'art. 7 si riferisca solo agli istituti di educazione. Non avrebbe avuto senso una estensione dello schema organizzativo a tutte le scuole indicate nell'art. 7, non fosse altro che per la considerazione che le Scuole Medie Annesse sono presenti solo nei Conservatori di Musica.
Se ne ricava la considerazione che ove le Scuole Medie Annesse ai Conservatori non siano state prese in considerazione dai piani regionali di dimensionamento dalla rete scolastica (ed in disparte per ora circa la legittimità di tale fatto), le stesse Scuole Medie Annesse conservano una loro soggettività distinta dall'istituzione alla quale accedono e debbono vedere confermata la presenza in organico del capo dei servizi di segreteria. Ciò anche perché non rivenibile nel tessuto normativo vecchio e nuovo, nessuna disposizione che impongono al responsabile amministrativo dei Conservatori di curare anche gli adempimenti contabili della scuola media che ha un proprio bilancio ed una gestione nettamente separata. Si osserva ulteriormente che l'art. 74 del decreto legislativo n. 297/99, il quale delinea la natura delle scuole medie annesse ai Conservatori, non è stato abrogato né dal D.P.R. 233/'98 né dal D.P.R. 275/'99.
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Ove dovesse essere condivisa la tesi interpretativa sopra esposta s ne ricaverebbe la logica conseguenza che le Scuole Medie Annesse ai Conservatori, nella loro configurazione di soggetti scolastici autonomi, avrebbero dovuto rientrare nei piani di dimensionamento (come in alcuni casi è accaduto), ed essere soppresse in quanto lontanissime dai parametri minimi previsti. Si ricorda che esse, infatti, hanno, al massimo, due corsi completi (100/150 alunni). Sussistono seri dubbi sulla legittimità di un loro mantenimento alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
Anche qualora il problema venisse riguardato sotto il profilo dell'opportunità anziché sotto quello della legittimità, le conclusioni verrebbero ad essere rafforzate trattandosi di istituzioni per le quali non è ipotizzabile un futuro sulla base di quanto previsto dalla Legge di riforma dei cicli scolastici e dalla Legge 21.12.1999 n. 508, recante disposizioni per la riforma degli Istituti di alta cultura.
Sotto il primo profilo infatti non può non rilevarsi come la scuola media in generale debba essere assorbita, unitamente a quella elementare, nell'unico nuovo ciclo della scuola di base che dovrebbe iniziare il prossimo 1º settembre 2001.
Sotto il secondo profilo la permanenza delle scuole medie annesse ai Conservatori costituisce addirittura un ostacolo ai tempi di realizzazione della riforma che, sostanziandosi in una trasformazione dei Conservatori in Istituti musicali superiori di livello universitario, presuppone il progressivo abbandono dei corsi inferiori e medi rendendo incompatibile la presenza negli stessi di alunni in corrispondente fascia di età scolare.
Le riflessioni esposte vengono portate all'attenzione degli uffici in indirizzo per ogni utile approfondimento al quale lo scrivente si dichiara fin da ora disponibile a partecipare.
IL CAPO DELL'ISPETTORATO
- Sergio Scala -