Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Roma, 11 febbraio 2011
Oggetto: Iscrizioni ai licei musicali e coreutici.
Pervengono numerosi quesiti circa le modalità e i limiti alle iscrizioni alle classi prime dei licei musicali e coreutici.
A riguardo si fa presente che le famiglie degli studenti interessati dovranno indicare nella domanda di iscrizione anche un secondo indirizzo di studi di istruzione secondaria superiore. Tale opzione subordinata opererà nel caso di mancato superamento da parte degli allievi della prova di verifica del possesso delle specifiche competenze musicali e coreutiche prevista dall’art. 7, comma secondo, del d.p.r. n 89/2010.
Per quanto riguarda l’accoglimento delle iscrizioni presentate presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, si evidenzia che tale accoglimento è soggetto all’ulteriore condizione della concreta attivazione delle relative classi da parte dell’Ufficio scolastico regionale, fermo restando il vincolo del superamento delle prove di verifica di cui sopra.
A tal fine il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale verificherà, in relazione al piano di dimensionamento adottato dalla Regione, la compatibilità dell’attivazione di nuove sezioni di liceo musicale e coreutico con le risorse di organico assegnate.
Le determinazioni assunte dall’USR, anche in accordo con i competenti assessorati regionali, saranno prontamente comunicate ai dirigenti scolastici delle scuole interessate al fine di permettere, in caso di mancata attivazione delle classi, l’accoglimento delle iscrizioni agli indirizzi di studio indicati in subordine dagli studenti nel relativo modulo di domanda.
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo