Ministero dellIstruzione, dell Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dellamministrazione
Concorso riservato presidi incaricati
CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENO UN TRIENNIO.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sullaccesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dellarticolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento allart. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),con particolare riferimento allart. 19 e allart. 22, commi 9,10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sullequiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, luniversità, la ricerca scientifica e tecnologica e lalta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento allart. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante linterpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dellanno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente lesenzione dallimposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge - quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellart, 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dellautonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il D.P.C.M. del 30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nelladunanza del 9.12.2002, trasmesso con nota pari data, prot. n. 21626, che si accoglie parzialmente;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere a concorso deve essere determinato a norma dellart. 29, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, tenendo conto che il 50% dei posti così determinato è riservato a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Visto il D.P.R. del 21 ottobre 2002, in corso di registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi dellart. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, lavvio della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere allemanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dallart. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dallart. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui allart. 29, comma 1, del medesimo D.lgs., per la copertura dellulteriore 50% dei posti;
D E C R E T A
Art. 1
Concorso e posti
- In attuazione dellart. 29, comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dellart.22, comma 9 della Legge 28.12.2001, n.448, è indetto, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui allart. 29, comma 1, del medesimo d.lgs., per la copertura dellulteriore 50% dei posti, un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nellambito dellamministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4.
- Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola elementare e media e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione allautorizzazione di cui al D.P.R. citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nellallegato 1 che è parte integrante del presente decreto.
Art.2
Organizzazione del concorso
- In applicazione dellart. 29, comma 1, del dlgs. n. 165/2001 e dellart. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
- LUfficio scolastico regionale, in particolare, cura lorganizzazione del corso - concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dallart. 7.
Art. 3
Articolazione della procedura concorsuale
- La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:
- esame di ammissione;
- valutazione dei titoli culturali, professionali e dellanzianità di servizio, maturata quale preside incaricato;
- periodo di formazione;
- esame finale.
2. Dopo lesame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1) di cui al precedente articolo 1, comma 2.
Art. 4
Requisiti per lammissione
- Al corso-concorso di cui allart. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o titolo equiparato, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola elementare e media o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e che ha ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di
vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.
- Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
- Il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido anche se lanno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
- Sono considerati validi ai fini dellammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio distituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
- I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
- Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
- LUfficio scolastico regionale può disporre lesclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 5
Termine e modalità di presentazione delle domande
- La domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente allallegato n. 2, può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, allUfficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dallUfficio scolastico regionale.
- Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio allestero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.
- La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola elementare e media.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.
Art. 6
Dichiarazioni da formulare nella domanda
- Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
- il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- il diploma di laurea posseduto con lesatta indicazione dellUniversità che lha rilasciato, dellanno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato;
- il settore formativo al quale sintende concorrere;
- la regione nella quale sintende partecipare;
- la cattedra e/o il posto di titolarità ;
- la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno lultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché listituzione o lufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- la data della prima nomina in ruolo nonché, eventualmente, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
- leffettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi e leffettiva anzianità di servizio in qualità di preside incaricato;
- gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo delleffettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- di non trovarsi nelle condizioni previste dallarticolo 497 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
- di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;
- i titoli suscettibili di valutazione secondo lallegata tabella di valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
- i titoli di preferenza, a parità di merito, di cui allart. 14 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;
- di autorizzare lamministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui allart. 22.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. E onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata allufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
- LAmministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Il candidato portatore di handicap deve specificare leventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché leventuale necessità di tempi aggiuntivi per lespletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dellart. 16 della legge n. 68/1999.
- Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dallart. 76 del citato D.P.R. n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Art.7
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione
- Non sono ammessi al corso concorso:
- coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nellart. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui allart. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per laccesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
- coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
- coloro che hanno presentato domanda di ammissione al corso concorso per più regioni o per più settori formativi.
Art. 8
Commissioni giudicatrici
- La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dellUfficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie generale, del 6.9.2001.
- Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 9
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
- Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti allimposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
- I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente decreto, e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
- I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
- in originale o copia autenticata;
- in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui allart. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme alloriginale (all. 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento didentità del dichiarante medesimo;
- con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 3).
4. LAmministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 10
Esame di ammissione e valutazione dei titoli
- Lesame di ammissione, per laccesso al corso di formazione, consiste in una prova colloquio, unica per i diversi settori formativi, da sostenere individualmente davanti la commissione sulle seguenti tematiche:
- ruolo del dirigente scolastico;
- organizzazione della scuola: rapporti col territorio, tecnologie, processi e relazioni;
- la scuola dellautonomia: innovazioni e progettualità;
- coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
- efficienza ed efficacia dellazione formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della comunità scolastica);
- obiettivi formativi e criteri di verifica;
- le richieste dellutenza e la promozione dello sviluppo della scuola.
2. La prova colloquio, della durata di circa 45 minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche sopra indicate nonché le capacità professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dellautonomia. La prova consiste in una discussione ed analisi di situazioni riferite allesperienza professionale del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal candidato medesimo.
La prova colloquio è valutata con riferimento ai seguenti criteri:
- padronanza dei temi affrontati
- competenza sui processi formativi
- competenza gestionale
- competenza relazionale
- competenza ad organizzare e a coordinare.
- La prova colloquio è valutata in ventesimi.
- Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20.
- Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma lelenco dei candidati esaminati, con lindicazione del voto da ciascuno riportato, che è affisso nella sede degli esami.
- La valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto, è effettuata dopo la prova colloquio.
- Ultimate la prova colloquio e la valutazione dei titoli la commissione, ai fini dellaccesso al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del voto riportato nelle prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
- Con provvedimento del dirigente generale dellUfficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui allart. 1 del presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
- Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato allalbo dellUfficio scolastico regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
Art. 11
Documenti di riconoscimento
- Per essere ammessi a sostenere tutte le prove desame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12
Diario e sede di svolgimento delle prove desame
- Le prove desame di cui agli artt. 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
- Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui allart. 10, è data comunicazione scritta da parte dellUfficio scolastico regionale, almeno 20 gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dellora in cui si terrà la prova scritta, di cui allart. 16, comma 2, sarà data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
- I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel luogo, nellora del giorno, del mese e dellanno stabiliti dallamministrazione.
- La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è affidata dallUfficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
- Ai fini di quanto previsto dallart. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove desame con luso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso lausilio richiesto in relazione al proprio handicap e leventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità
scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con lUfficio le modalità di svolgimento della prova. Listanza può essere inviata anche a mezzo telefax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dellaccordo raggiunto lamministrazione redige un sintetico verbale che invia allinteressato.
- Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, D.P.R. 9.5.1994, n. 487).
- Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
- I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al precedente articolo 10.
Art. 14
Preferenze a parità di merito
- Ai sensi dellart. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valore militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dallaver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età.
Art. 15
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
- Lorganizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici regionali con la collaborazione dellIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE). Il periodo di formazione si svolge presso una o più sedi da
stabilire dagli Uffici Scolastici regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.
- Il corso di formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore di lezione frontale e si svolge con modalità che consentano ai concorrenti lespletamento del servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione, di cui allart. 10, comma 8.
- Le attività di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità formativa; la competenza di gestione dellorganizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni allorganizzazione scolastica.
I contenuti delle attività formative sono indicati nellapposito allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.
- I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attività comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste per lesercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva è indicata nellapposito allegato tecnico.
- I moduli di formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro durata complessiva è indicata nellapposito allegato tecnico.
- Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dellinizio del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.
- Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore complessive di lezione frontale.
- Al termine del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 7, svolgono lesame finale di cui allart. 16. Prima di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui allart. 16,
comma 3, lettera a), allUfficio scolastico regionale che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione esaminatrice.
Art. 16
Esame finale
- Lesame finale, davanti la commissione di cui allart. 2 del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per lesercizio del ruolo di dirigente scolastico.
- Per la prova scritta si applica lart. 11, comma 2 del D.P.R. 487/94. La prova scritta mira allaccertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo formazione.
- La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:
- nella presentazione e discussione di un progetto relativo ai profili dellautonomia predisposto dal candidato sulla base dellesperienza di preside incaricato;
- nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dellorganizzazione scolastica; allanalisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui allapposito allegato tecnico;
- nellaccertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e delluso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché nellaccertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse alluso degli strumenti informatici.
- La valutazione dellesame finale è espressa in sessantesimi, con un unico voto. Superano lesame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.
Art. 17
Graduatorie
- Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per lammissione al corso di formazione, di cui allart. 10, comma 8, e del voto riportato nellesame finale, di cui allart. 16.
- Con provvedimento del dirigente generale dellUfficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi.
- Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola è pubblicato allalbo dellUfficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
- I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di ciascun settore formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
- La domanda, redatta in conformità allallegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito di cui al comma 2 può essere presentata, a pena di esclusione, in un solo altro ufficio scolastico regionale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 da parte dellUfficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura concorsuale.
Tale data sarà resa nota anche dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca con apposita comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero.
Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza, allUfficio scolastico regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali di merito.
- Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato, vengono compilate, dalla competente commissione, graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non superiore ai posti messi a concorso nei distinti settori formativi, conteggiando a tal fine anche il numero dei candidati vincitori già inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2.
- Con provvedimento del Dirigente generale dellufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, sono approvate le graduatorie generali di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono dichiarati gli ulteriori vincitori del corso-concorso.
- Il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato allalbo dellUfficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
- I candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al comma 7 sono depennati dalle corrispondenti graduatorie dellUfficio scolastico regionale di provenienza, sulla base di una apposita comunicazione dellUfficio scolastico regionale che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
- I candidati che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in relazione al punteggio dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso, nelle graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti nelle graduatorie dellUfficio scolastico regionale di provenienza.
Art. 18
Presentazione dei documenti di rito
- I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare allUfficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dellapposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al concorso, il certificato medico attestante lidoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dellazienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve
attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
- Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dellattestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.
- Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che limperfezione stessa non è tale da menomare lattitudine dellaspirante allimpiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
- Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dellaspirante e contenere, oltre allattestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che linvalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con lesercizio delle funzioni da svolgere.
- Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19
Assunzione in servizio
- I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite numerico del cinquanta per cento dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore formativo nellordine delle graduatorie finali di cui allart. 17, comma 3 e comma 8, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dellautonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
- Poiché non sono disponibili le graduatorie relative al corso concorso di cui allart. 29, comma, 1 del D.lgs. n. 165/2001, tutti i posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato sono assegnati ai candidati vincitori inclusi nelle graduatorie definitive di cui allart. 17. In tal caso i posti assegnati annualmente oltre il 50% spettante dovranno essere recuperati negli anni scolastici successivi per i candidati vincitori inclusi nelle graduatorie del corso concorso di cui al predetto art. 29, comma 1.
- Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori, distinto per il settore formativo della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto allUfficio scolastico regionale competente, da pubblicare allalbo dellufficio medesimo.
- I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale, di cui al comma 1.
- Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
- Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
- Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori, lAmministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo lordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21
Ricorsi
- Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione allalbo o di notifica allinteressato.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
- Ai sensi dellart. 10, primo comma , della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Ufficio scolastico regionale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente allinstaurazione del rapporto di lavoro.
- Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena lesclusione dal concorso.
- Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
- Linteressato gode dei diritti di cui allart. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
- Il responsabile del trattamento dei dati personali è il competente dirigente dellUfficio scolastico regionale.
Art. 23
Norme di salvaguardia
- Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dellautonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR competente).
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO TECNICO
Contenuti dellattività formativa del primo corso-concorso, ai sensi dellart. 15.
MODULI DI FORMAZIONE COMUNE
(120 ore complessive)
Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di sistema
a) Il quadro di sistema
- I processi di innovazione in corso nei sistemi scolastici e formativi europei.
- Il nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i riflessi in campo scolastico e formativo.
- Il cambiamento della Pubblica Amministrazione: la cultura del servizio, del progetto, della trasparenza e dellaffidabilità.
- La riorganizzazione dellAmministrazione scolastica.
- La riforma del sistema educativo di istruzione e formazione: i processi in atto.
- Listituzione scolastica autonoma: aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali.
b) Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni
- Le dimensioni del ruolo e le relative competenze: culturali, gestionali, amministrative, finanziarie, organizzative, relazionali.
- Le responsabilità del ruolo: prescritte e discrezionali.
- Il processo negoziale e la conduzione delle trattative. La gestione delle relazioni sindacali distituto.
- La gestione delle risorse professionali. La formazione come leva strategica per lo sviluppo organizzativo e professionale. Le metodologie per la formazione degli adulti professionalizzati e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
La gestione amministrativo-contabile e il controllo di gestione
- Il programma annuale e il controllo di gestione.
- La contabilità e il budget.
- Lattività contrattuale.
- I controlli interni ed esterni.
- I rendiconti periodici e lanalisi dei risultati con riferimento ai parametri della efficacia e della efficienza.
- La qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione.
Il lavoro per obiettivi e per progetti
- La gestione dei progetti (project management).
- La conduzione dei gruppi di progetto.
La comunicazione e le relazioni nel contesto scolastico
- Il contesto relazionale.
- I rapporti con i soggetti allinterno allorganizzazione scolastica: docenti, genitori, organi collegiali, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
- I rapporti con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio.
- I rapporti con lAmministrazione Scolastica.
- La comunicazione organizzativa allinterno dellistituzione scolastica.
- La comunicazione istituzionale verso lesterno.
- La comunicazione interpersonale.
- La gestione dei conflitti.
La sicurezza nella scuola
- La normativa sulla sicurezza nella scuola e le responsabilità del dirigente scolastico
- Sicurezza, prevenzione e protezione: obblighi, procedure e soggetti.
- La promozione della cultura della sicurezza come base per i comportamenti di tutti i componenti della comunità scolastica.
Linformatica e la lingua straniera
- Il ruolo dellinnovazione tecnologica nella scuola.
- Le reti tra scuole e i portali web.
- Hardware, software, humanware.
- Luso degli strumenti informatici.
- Luso del software per la videoscrittura.
- Luso del software per il foglio di calcolo.
- Luso di internet e della posta elettronica.
- Elementi di conoscenza della lingua inglese con prevalente riferimento alla pratica informatica.
MODULI DI FORMAZIONE SPECIFICA
(40 ore)
Lanalisi del contesto esterno alla scuola
- Le dimensioni del contesto: economiche e socio-culturali.
- I bisogni educativi specifici del contesto.
- La mappa dei soggetti e delle risorse.
- Lintegrazione tra scuola e territorio, tra scuole e tra sistemi formativi.
- Il partenariato. Il lavoro in rete.
La progettazione dellofferta formativa e dei percorsi didattici
- Lelaborazione del Piano dellofferta formativa.
- La personalizzazione dei percorsi didattico-educativi: attività obbligatorie comuni, obbligatorie opzionali, facoltative.
- Gli alunni con difficoltà di apprendimento: strategie di intervento.
- Gli alunni in situazione di handicap: strategie di intervento.
- La dimensione orientativa dei percorsi formativi.
- Lorganizzazione didattica per la personalizzazione e lindividualizzazione: tempi, spazi, gruppi di alunni, utilizzazione delle risorse professionali.
- La valutazione degli alunni: le funzioni e le competenze dellInvalsi e quelle dei docenti.
- Il portfolio delle competenze individuali.
- La valutazione della qualità dellofferta formativa: le funzioni e le competenze dellInvalsi e lautovalutazione distituto.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA GRADUAZIONE DEI PRESIDI INCARICATI AI FINI DELLACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE
(art. 29, comma 3, ultimo periodo del D. lgs. N. 165/2001)
I punteggi, rapportati a 20/20, sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie:
1. Titoli culturali
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punteggio massimo
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7 /20
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2. Titoli di servizio e professionali
|
punteggio massimo
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13/20
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TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 7)
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea - (fino ad un massimo di punti 4)
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votazione fino a 79/110
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punti
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0,75
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votazione da 80/110 a 84/110
|
punti
|
1,15
|
votazione da 85/110 a 89/110
|
punti
|
1,55
|
votazione da 90/110 a 94/110
|
punti
|
1,95
|
votazione da 95/110 a 99/110
|
punti
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2,35
|
votazione da 100/110 a 104/110
|
punti
|
2,75
|
votazione da 105/110 a 109/110
|
punti
|
3,15
|
votazione da 110/110
|
punti
|
3,55
|
votazione 110/110 con lode
|
punti
|
4,00
|
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificati devono essere rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso di più diploma di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (fino a un massimo di punti 3)
|
|
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a) Per ogni altra laurea
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punti
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1,50
|
b) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale, previsti dallordinamento universitario o direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosci
|
punti
|
0,50
|
uti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni anno di durata del corso
|
|
|
c) dottorato di ricerca
|
punti
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1,50
|
d) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio per ogni anno
|
punti
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0,50
|
master per lorganizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche conseguito in Italia o allestero per ogni anno
|
punti
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0,70
|
altri master conseguiti in Italia e allestero da laureati presso Università italiane per ogni anno
|
punti
|
0,50
|
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (1) (2)
(fino ad un massimo di punti 13)
1. Per ogni anno di servizio maturato come preside incaricato oppure come vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi fino ad un massimo di punti 10
|
punti
|
1,00
|
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore vicario in circoli didattici dati in reggenza fino ad un massimo di punti 5
|
punti
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0,50
|
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside, addetto alla vigilanza in sezioni staccate o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, fino ad un massimo di punti 3
|
punti
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0,30
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4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del Capo dIstituto fino ad un massimo di punti 1
|
punti
|
0,10
|
5. Per ogni anno di incarico per lespletamento di specifiche funzioni obiettivo fino ad un massimo di punti 0,30
|
punti
|
0,10
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6. Per ogni anno di incarico quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva degli OO.CC. fino ad un massimo di punti 1
|
punti
|
0,10
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7. Per ogni anno di incarico per lorganizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui allart. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
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0,05
|
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dellart. 1, comma 4, della legge 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,15
|
punti
|
0,05
|
9. Per ogni anno di servizio prestato presso lamministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con lattuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della legge n. 448/98 fino ad un massimo di punti 0,30
|
punti
|
0,10
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10. Per linclusione nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami per laccesso al ruolo direttivo (si valuta un solo concorso)
|
punti
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1,00
|
11. Per linclusione nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami per laccesso al ruolo ispettivo (si valuta un solo concorso)
|
punti
|
1,00
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12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti
|
0,20
|
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica corrispondente allex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
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0,10
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Nota (1) - Sono valutati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per
ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio distituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.
Nota (2) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale
ed effettivamente prestati.