TESTO DELLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI PRESENTATE AI MINISTRI PER LA FUNZIONE PUBBLICA E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DA:

GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA – ONOREVOLI: LENTI, MICHELANGELI, VENDOLA, SAIA, ORTOLANO, GALDELLI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, BONATO, NARDINI, EDO ROSSI, VALPIANA, MAURA COSSUTTA, PISTONE, GIORDANO, DE CESARIS.

GRUPPO RINNOVAMENTO ITALIANO – ONOREVOLI: SBARBATI, MAZZOCCHIN.

GRUPPO FORZA ITALIA ONOREVOLE MARIA BURANI PROCACCINI.

GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE – ONOREVOLE ANGELA NAPOLI.

 

Premesso che nello schema di: Decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunita’ in attuazione della delega conferita dalla legge 15/03/97 n. 59, al TITOLO III

art. 4 si conferiscono alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "FORMAZIONE PROFESSIONALE" e, all’ art. 5 SI TRASFERICONO ALLE REGIONI "TUTTE LE FUNZIONI E I COMPITI ATTUALMENTE SVOLTI DAGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEGLI ISTITUTI D’ ARTE STATALI, ivi compresi quelli concernenti l’istituzione, la vigilanza, l’indirizzo e il finanziamento. Pertanto gli stessi istituti assumono la qualifica di ENTI REGIONALI".

Considerato che l’ ipotesi di regionalizzazione riguarda esclusivamente il primo triennio degli Istituti d’ Arte;

interrogano i Ministri della Pubblica Istruzione e della Funzione Pubblica, per sapere:

1) se la proposta avanzata dal Ministro della Funzione Pubblica sia stata concertata con il Ministro della Pubblica Istruzione e formulata acquisendo il parere del C.N.P.I., anche in considerazione del prossimo avvio della riforma di tutta l’istruzione secondaria;

2) se, relativamente agli Istituti Statali d’ Arte, non sia ravvisabile una evidente incostituzionalità, in quanto il citato art. 118 fa espresso riferimento all’ istruzione artigianale, per la quale non sono competenti gli Istituti Statali d’Arte, che da sempre sono preposti alla formazione superiore dell’ insegnamento dell’ Arte Applicata;

3) se tale proposta possa essere giustificata dall’ assurda motivazione inserita nella relazione preliminare elaborata dagli esperti nominati dal

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Ministro della Funzione Pubblica: "è opportuno fin da adesso

precisare che da tale scelta (regionalizzazione degli Istituti Professionali) vengono coinvolti anche gli Istituti d’ Arte Statali.

L’accostamento dei due istituti si giustifica per il carattere fondamentalmente omogeneo della "missione" loro affidata (tipo di preparazione loro affidata, possibilità per entrambi di organizzare corsi di istruzione secondaria superiore) e della disciplina giuridica che li riguarda", non tenendo in alcun conto la diversa evoluzione storica che gli istituti professionali e d’ arte hanno avuto, specialmente negli ultimi quindici-venti anni;

4) se, alla vigilia del riordino dei cicli e della stessa Istruzione Artistica (riordino strettamente connesso con la riforma in itinere delle Accademie e dei Conservatori di musica) si possa prescindere dal considerare quanto è stato fatto in questi anni con sperimentazioni autonome e assistite dallo stesso M.P.I., volte tutte a superare l’attuale anacronistico perdurare della divisione in triennio e biennio di sperimentazione, nonchè la presenza al termine del triennio, di un Esame di Stato per il conseguimento del diploma di Licenza di Maestro d’ Arte. Diploma assolutamente inutilizzabile sia ai fini del proseguimento degli studi universitari, che dell’ inserimento nel mondo dell’arte o del lavoro;

5) se non intendano rivedere o meglio stralciare gli articoli n.4 e n.5-TITOLO III- nello schema di: Decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunita’ in attuazione della delega conferita dalla legge 15/03/97 n. 59, per non penalizzare gravemente un settore già fortemente segnato da interventi e riforme settoriali intervenute dopo la riforma "Gentile" e per realizzare una valida ed unitaria riforma della scuola secondaria all’ interno della riforma dei cicli scolastici.