Interpellanza On. Napoli
Al Ministro della pubblica istruzione. Per sapere premesso che:
- gli articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.c.n.l.) e 41 del Contratto Collettiva Nazionale Integrativo (C.c.n.i.), sottoscritti dalle quattro organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals della scuola, prevedono la valutazione del Capo distituto;
- in particolare, vengono aboliti nei confronti dei capi di istituto i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa e listituzione di un nucleo di valutazione regionale delle attività dei dirigenti scolastici;
- il comma 6 dellarticolo 41 del C.c.n.i. prevede che i nuclei di valutazione individuino 2.000 capi di istituto, in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato, ai quali attribuire unindennità aggiuntiva di lire 6.000.000 lordi annui;
- con circolare ministeriale n. 312 del 21 dicembre 1999 è stata attivata la procedura concorsuale in questione per la valutazione e i capi distituto;
- entro il 29 febbraio 2000 i capi istituto dovranno presentare tutta la documentazione, sulla base dei modelli strutturali, per la relativa valutazione;
- le aree oggetto di valutazione sono state rese note solo alla fine dello scorso mese di gennaio ed i capi di istituto nel corrente mese, si ritrovano impegnati con scrutini quadrimestrali, corsi di formazione per la qualifica dirigenziale, presidenze delle commissioni di concorso ed altro;
- ai capi di istituto sottoposti alla valutazione verrà attribuita la dirigenza a partire dal 1° settembre 2000 e tuttavia le modalità di valutazione, previste per il corrente anno scolastico, si ispirano a quelle previste per i settori dirigenziali;
- le modalità previste per la procedura concorsuale risultano, sotto molti aspetti analoghe a quelle previste per lassegno accessorio al personale docente, ed ora bloccante,
- i componenti previsti per la costituzione dei nuclei di valutazione non avrebbero esperienze dirigenziali, né può ritenersi sufficiente un seminario di formazione di soli due giorni;
- anche in questo caso i criteri adottati per la valutazione introducono disparità di trattamento a parità di esiti;
- anche in questo caso i capi di istituto giudicati "non meritevoli" potrebbero sentirsi demotivati ed umiliati;
- se non ritenga necessario ed urgente sospendere la procedura concorsuale avviata, lasciando, anche per il corrente anno scolastico la competenza della valutazione ai Provveditori agli studi;
- se non ritenga, conseguentemente, di dover rivedere i modelli di valutazione predisposti attualmente e, comunque, rivedere lintera materia relativa alla valutazione dei capi distituto. (5-07407)