Roma, 10/11/99
Prot. n. 255
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Al Capo Ispettorato Istruzione Artistica
Al Provveditore agli Studi di Roma
Al Preside della S.M.S. annessa allI.S.A. di Marino
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Provincia di Roma
Al Sindaco del Comune di Marino
e.p.c. A tutto il personale della S.M.S. annessa all I.S.A. di Marino m
LORO SEDI
OGGETTO: Anno Scolastico 2000/2001 - Piano di dimensionamento Provincia di Roma Fusione Scuola Media Statale Annessa all I.S.A. di Marino con S.M.S. del territorio - Sopressione indirizzo artistico nella provincia e conseguente soprannumerarietà di personale.
Questa U.N.A.M.S., Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, in riferimento alloggetto:
VISTO che, ai sensi del D.P.R. n. 233 del 18/06/98, la Provincia di Roma in sede di conferenza provinciale ha varato il piano provinciale di dimensionamento, proponendo, nellambito territoriale del Comune Marino la fusione della Scuola Media Statale annessa all Istituto Statale dArte con S.M.S. normale del territorio;
CONSIDERATO che l'Istituto d'Arte nasce come scuola sessennale, post-elementare suddivisa in due cicli triennali, inferiore e superiore, quest'ultimo successivamente integrato da un biennio, ancora sperimentale, per l'accesso agli studi universitari; che la L. n. 1859 del 31/12/62 Istituisce le Scuole Medie Statali, fissando in 26 il tetto massimo di ore settimanali di lezione mentre le SS. MM. annesse agli I.S.A., conservano la dipendenza da questi e la condivisione normativa, oltre che di ordinamento; che con la L. 348/77, che innalza a 30 il tetto massimo di ore di lezione settimanali, nelle SS. MM. si stabiliscono orari e programmi di insegnamento, rafforzando il collegamento e la connessione delle SS. MM. annesse, con gli I.S.A. da cui sono amministrate, come parte integrante di un unico ciclo d'istruzione; infatti,
per quanto attiene all'insegnamento dell'Educazione Artistica, sostituita dalle due discipline di "Disegno dal Vero" e "Plastica", eleva a 32, 33, 33 l' orario settimanale di lezione rispettivamente nelle classi 1^, 2^ e 3^; che il D.P.R. 14/5/82 n. 782, infine, con l'articolo unico concernente la costituzione di cattedre e gli obblighi d'insegnamento, equipara i corsi di studi inferiori degli I.S.A. alle SS. MM. unificate regolamentando definitivamente la dipendenza dall'ordinamento degli I.S.A. delle SS. MM. Annesse, disponendo al "punto 6) Educazione Artistica" della "TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA": " Nelle SS. MM., annesse agli ISA, non si istituisce cattedra, l'insegnamento si svolge presso l'Istituto cui è annessa la S.M. ed è affidato al professore di Disegno dal Vero o Disegno Geometrico, nonché al professore di Plastica dell'Istituto d'Arte ". Del resto, ad ulteriore rafforzamento di tale interpretazione, si evidenzia il fatto che i modelli FIM, predisposti dal S.I.M.P.I. e attualmente utilizzati per la determinazione dell' organico
del personale docente dell' I.S.A., in ultima pagina riportano i dati riferiti alla composizione delle classi di S.M. annessa;
CONSIDERATO che nel decreto di nomina a preside dell'I.S.A. non esiste
riferimento specifico all'assunzione di presidenza della S.M. annessa, per evidente e naturale estensione, riconoscendo convenzionalmente l'unicità dell'istituzione scolastica;
CONSIDERATO che, trattandosi di un'unica istituzione scolastica è prevista una sola figura di collaboratore vicario per Istituto dArte e S.M.A.;
CONSIDERATO che, per quanto in premessa e giusti i riferimenti normativi ivi citati, la Scuola Media annessa deve essere considerata parte integrante dell' I.S.A.;
VISTO il comma 5 - Art. 5 del D.P.R. n. 233 del 18/06/98: "Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2 ";
VISTA la nota del M.P.I. Gab. III Prot. 36168/BL del 26/02/99 firmata dal Capo di Gabinetto Dott. Trainito: "Le Scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti seguono ordinamenti didattici integrati a quelli delle istituzioni da cui dipendono e sono dirette da dirigenti delle medesime istituzioni. Esse, pertanto, non hanno nè potranno avere autonomia e personalità giuridica propria. Ai fini del dimensionamento previsto dal D.P.R. n. 233/1998, le scuole annesse ai Conservatori di musica ricadono nell esclusione prevista dallart. 7, comma 1 dello stesso D.P.R.; quelle annesse agli istituti darte rientrano nel campo della applicazione delle norme sul dimensionamento, ma considerate parte integrante degli stessi istituti.";
VISTO il comma 1 - Art. 7 del D.P.R. n. 233 del 18/06/98: "Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane allestero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dellarticolo 5, comma 5";
CONSIDERATO che la tipologia specifica non consente fusioni o unificazioni graduali con altre scuole medie tradizionali e che le Scuole Medie annesse agli I.S.A. possono essere staccate dagli I.S.A. esclusivamente per soppressione ad esaurimento (impedendo di iscrivere alunni alle prime classi);
CONSIDERATO che, trattandosi di diverse tipologie di scuola è giuridicamente impossibile la fusione delle graduatorie del personale docente e A.T.A. delle differenti istituzioni scolastiche (S.M.S. annessa con S.M.S. normale);
TENUTO CONTO che la soppressione ad esaurimento delle Scuole Medie annesse non consente che le classi seconde e terze contribuiscano allottimale dimensionamento della Scuole Medie normali in quanto, come anche ribadito dalla Dott.ssa Serpicelli (Dirigente M.P.I. Ispettorato Istruzione Artistica), al punto 1) della risposta al quesito relativo alla S.M.S. annessa allI.S.A. di Volterra prot. n. 972 DIV. III del 17/6/99: "Gli alunni delle classi 2^ e 3^ della attuale Scuola Media annessa risulteranno ancora iscritti alla suddetta scuola e dovranno essere computati nel budget che concorre alla determinazione dell organico dellIstituto Statale dArte" e che, pertanto, viene a cadere lunica motivazione (ottenimento da parte delle S.M.S. normali dei numeri necessari allattribuzione dell autonomia) che ha portato alla delibera della Provincia di Roma; mentre lunico risultato ottenuto con la soppressione delle prime classi sarà quello di far risultare in posizione di soprannumerarietà tutto il personale della Scuola Media annessa all I.S.A. di Marino oltre che impedire agli alunni delle scuole elementari di poter scegliere lindirizzo artistico per il proseguimento dei propri studi, con grave impoverimento della pluralità dellofferta formativa nella provincia di Roma;
CHIEDE
che, ai sensi del comma 5, art. 5 del D.P.R. n. 233/98, le Scuole Medie annesse agli I.S.A. vengano considerate parte integrante degli stessi istituti (come ribadito nella nota del Capo Gabinetto del M.P.I. sopra citata), che le stesse rientrino, insieme e non disgiunte dagli I.S.A. cui sono annesse, nel campo di applicazione delle norme sul dimensionamento e, pertanto,
CHIEDE
LA MODIFICA URGENTE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI ROMA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA SCUOLA MEDIA ANNESSA ALL ISTITUTO STATALE DARTE DI MARINO, E LANNULLAMENTO DELLA PREVISTA FUSIONE.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Dora Liguori)