PRECARI: dal 1° agosto nomine dai capi d’istituto. S.O.S. PER SOPRAVVIVERE.

Comunicato

Rif. 028/S
25-07-02

Abbiamo notizie che molti CSA non riusciranno a terminare le operazioni di nomina dei supplenti entro il 31 luglio.

In questo caso, per i precari delle permanenti, addio ferie!

La legge di conversione del D.L. n. 255, la n. 333 del 28 agosto del 2001 che recava norme per "assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico" sicuramente condivisibile negli intenti e nelle motivazioni, sta mettendo a nudo tutti i limiti di una macchina amministrativa inadeguata e obsoleta.

Per aiutare i colleghi precari a districarsi in questa babele di norme e di regolamenti che spesso si sovrappongono, abbiamo predisposto un quadro riepilogativo della tempistica, delle regole e degli adempimenti connessi alle nomine dei capi d’istituto: (circolare MIUR n. 82 19 luglio 2002)

 

Dal 10 agosto in poi saranno pubblicizzati su internet, da parte dei CSA provinciali il quadro delle disponibilità residuate, per ordine di scuola e classi di concorso, e dei calendari.

Dal 12 agosto dovrebbero iniziare le convocazioni per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ma, considerato il ferragosto, le date più probabili saranno intorno al 22/23 , per terminare entro il 31.

Anche dopo questa data, in caso di disponibilità residue o sopraggiunte i dirigenti scolastici, a partire dal 5 settembre, dovranno nominare dalle graduatorie permanenti e non da quelle di istituto, come pure in qualche caso lo scorso anno è successo. Solo in caso di esaurimento delle permanenti potranno utilizzare quelle di istituto.

Questo vale ovviamente anche per i posti che si dovessero rendere disponibili entro al 31 dicembre e fino al temine delle attività didattiche.

E’ possibile lasciare una nomina annuale con orario inferiore a cattedra o fino al termine delle attività didattiche per una più vantaggiosa ad orario intero o annuale.

La non presentazione alle convocazioni o la rinuncia alla nomina non comporteranno più il depennamento per l’anno successivo avendo la L. 333 reso annuali le graduatorie permanenti.

In caso di impedimento o impossibilità a presentarsi per la scelta è possibile delegare persona di propria fiducia o al dirigente del CSA che la trasmetterà, dopo il 31 luglio, al dirigente scolastico incaricato di fare le nomine. (Al fine di evitare contenzioso, in caso di impedimento vi consigliamo di delegare persone di fiducia.)

E’ possibile (alcuni CSA non lo hanno consentito) accettare anche più supplenze nella stessa o altra classe di concorso o ordine di scuola "FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ORARIO OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO PREVISTO PER IL CORRISPONDENTE PERSONALE DI RUOLO" (art. 4 D.M. 201/2000) Esempio due spezzoni di 9 ore sulla stessa o su diverse classi di concorso.

In caso di novità nei prossimi giorni provvederemo ad aggiornare queste note per darvi una mano a …sopravvivere.

Riportiamo per facilitare la lettura il:
Decreto Ministeriale n. 201

Roma, 25 maggio 2000

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 4

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.