Pagamento ferie ai supplenti temporanei Comunicato stampa |
Rif. 033/S |
Una recente nota del MIUR, a firma del Direttore Generale Zucaro, concordata anche con il Ministero delleconomia e delle finanze, chiarisce, speriamo definitivamente, che anche i precari non sono obbligati a fruire delle ferie maturate nel periodo di sospensione delle lezioni.
Ciò riguarda ovviamente i colleghi supplenti con nomina temporanea o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), non quelli con nomina annuale (fino al 31 agosto), che fruiscono delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (luglio o agosto).
Per il passato alcuni dirigenti hanno disposto dufficio le ferie per detto personale, nonostante laccordo ARAN-Sindacati di categoria sullinterpretazione autentica dellart 19 del CCNL 1995, ancora vigente per la parte normativa, che stabiliva in maniera chiara il principio che le ferie potevano essere concesse solo a domanda, anche per il personale a tempo determinato.
Per questo non possiamo che ribadire che le ferie possono essere concesse solo su "richiesta " dellinteressato nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ecc.), se non si fa richiesta le ferie maturate e non godute devono essere indennizzate al termine del rapporto di lavoro.
I colleghi precari che per gli anni scolastici passati, per i periodi non ancora caduti in prescrizione, sono stati collocati in ferie dufficio dal dirigente scolastico possono rivolgersi alle nostre sedi per la richiesta di pagamento.