Pagamento ferie ai supplenti temporanei

Comunicato stampa

Rif. 033/S
11-09-02

Una recente nota del MIUR, a firma del Direttore Generale Zucaro, concordata anche con il Ministero dell’economia e delle finanze, chiarisce, speriamo definitivamente, che anche i precari non sono obbligati a fruire delle ferie maturate nel periodo di sospensione delle lezioni.

Ciò riguarda ovviamente i colleghi supplenti con nomina temporanea o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), non quelli con nomina annuale (fino al 31 agosto), che fruiscono delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (luglio o agosto).

Per il passato alcuni dirigenti hanno disposto d’ufficio le ferie per detto personale, nonostante l’accordo ARAN-Sindacati di categoria sull’interpretazione autentica dell’art 19 del CCNL 1995, ancora vigente per la parte normativa, che stabiliva in maniera chiara il principio che le ferie potevano essere concesse solo a domanda, anche per il personale a tempo determinato.

Per questo non possiamo che ribadire che le ferie possono essere concesse solo su "richiesta " dell’interessato nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ecc.), se non si fa richiesta le ferie maturate e non godute devono essere indennizzate al termine del rapporto di lavoro.

I colleghi precari che per gli anni scolastici passati, per i periodi non ancora caduti in prescrizione, sono stati collocati in ferie d’ufficio dal dirigente scolastico possono rivolgersi alle nostre sedi per la richiesta di pagamento.