Federazione Gilda-U.N.A.M.S: Piattaforma contrattuale comparto scuola 2002-2005 Informativa |
Rif. 077/S |
Premessa
La Scuola italiana sta attraversando un particolare momento storico. Vari e molteplici punti cruciali, che si sono coagulati per le scelte di politica scolastica, per la discontinuità del quadro politico, per la connivenza di un impianto, in parte riformato e in parte da riformare, chiedono soluzione.
L'esigenza di promuovere ed stendere l’offerta di istruzione e di formazione a tutte le fasce sociali, di rendere effettivo il diritto allo studio, di innalzare il livello complessivo della qualità del sistema stesso e degli standard, di contemperare, nello stesso tempo, le esigenze di rigore e di serietà degli studi, di rivalutare i percorsi di eccellenza, di mettere a disposizione degli studenti strumenti ed occasioni per la rimozione dei fattori di svantaggio sociale e culturale, rappresentano obiettivi e principi non solo condivisi da tutte le parti politiche, ma anche penetrati nel comune civile sentire.
Le future generazioni di giovani italiani dovranno essere messe in condizione di competere con i coetanei del resto d'Europa. Perché ciò avvenga occorre costruire un sistema nazionale di formazione e di istruzione, che rispetti differenze, inclinazioni, attitudini, che riconosca nella Formazione professionale un'opportunità educativa personalizzante e non un percorso inferiore all' istruzione.
La costruzione di un sistema di formazione professionale di pari dignità con il sistema istruzione e coerente con 1' esigenza di promuovere la Formazione Tecnica Superiore risponde al progetto civile, economico ed educativo di umanizzare il lavoro, rendendolo pratica educativa, cioè occasione di massima espressione ed affermazione di umanità, una continua occasione per esaltare le personali capacità di ragionare, scegliere, compiersi, relazionarsi.
E' necessario perciò chiudere definitivamente un capitolo disastroso della storia dell' istruzione scolastica in Italia, nel corso del quale hanno predominato l' approssimazione, la burocrazia opprimente, l’invadenza del sindacalismo tradizionale, la dispersione delle risorse in giganteschi quanto inutili piani obbligatori di formazione, il pedagogismo inconcludente e contraddittorio e ridare alla Scuola prestigio e dignità anche nel pur necessario processo di cambiamento e di riforma del sistema.
In questo quadro di finalità generali, si inserisce il problema dèi docenti e del loro contratto di lavoro. Abbiamo sempre ripetuto, essendone certi, che nessuna innovazione, nessuna riforma potrà attuarsi con efficacia, se agli insegnanti non vengono riconosciuti un ruoto ed una funzione determinanti.
Per questo il nuovo contratto dovrà preliminarmente:
Rimotivare i docenti attraverso una forte valorizzazione sul piano retributivo che adegui gli stipendi ai livelli europei, recuperando a tal fine anche l’enorme quantità di risorse che oggi vengono distribuite e sperperate con la logica dell’aggiuntivo;
Consentire il raggiungimento del massimo della carriera retributiva in un arco di anni più breve;
Riconoscere e valorizzare pienamente, anche sul piano economico, il maturato di esperienza dei singoli docenti (scatti di anzianità, titoli di studio, specializzazioni e aggiornamemento professionale).
Si tratta di una valorizzazione professionale per la quale sono necessarie scelte difficili e non procrastinabili dal punto di vista normativo precedenti o contemporanee al contratto stesso:
ÿ l' istituzione di un'area di contrattazione separata per gli insegnanti che riconosca e valorizzi la dimensione intellettuale del lavoro della docenza e la conseguente necessità del riconoscimento del " tempo professionale'';
ÿ la creazione di istituti normativi che rendano effettivo lo scambio fra scuola e università, tra scuola e Formazione Tecnica Superiore, sia per quello che riguarda il percorso professionale, che deve prevedere la possibilità per i docenti di passare dalla istruzione secondaria al post-secondario (Università - IFTS), sia per quello che riguarda 1' aggiornamento e la formazione;
ÿ l' avvio di un confronto sul tema dello status professionale. In questo ambito la GILDA considera inaccettabile ogni logica di “carriera” costruita “sul fare altro dall'insegnamento” e ritiene che il ripristino dei corretti meccanismi di reclutamento costituisca “conditio sine qua non” per la riqualificazione della funzione docente e della scuola;
ÿ la necessità di ricondurre la professione alla sua finalità primaria: l' insegnamento e la ricerca, rispetto alle quali, le attività e le funzioni aggiuntive possono essere solo un supporto.
OBIETTIVI FONDAMENTALI RESTANO:
La difesa della professione docente (intesa come studio ricerca e attività didattica} attraverso:
ÿ l’esaltazione della libertà di insegnamento;
ÿ la riaffermazione della centralità dell’insegnamento.
La valorizzazione della professione docente attraverso:
ÿ Istituti normativi (stato giuridico, carriera professionale, codice deontologico);
ÿ Istituti contrattuali (retribuzione, orario di lavoro, aggiornamento professionale, condizioni di lavoro, diritti soggettivi).
Il contratto dei docenti
Con queste premesse, le richieste per il nuovo contratto sono:
1 - Retribuzioni europee
a partire dall' 1/1/2002 deve essere avviato:
a. un progressivo adeguamento degli stipendi dei docenti italiani alla media dei paesi della UE così
da raggiungere la parità in quattro anni;
b. il conglobamento nello stipendio gabellare dell'Indennità Integrativa Speciale;
c. il raggiungimento del massimo stipendiale in un arco di tempo non superiore a venti anni;
d. la trasformazione della Retribuzione Professionale Docente in Indennità di Funzione pensionabile e agganciata all'anzianità, come riconoscimento della specificità della professione docente e del suo arricchimento progressivo e costante.
e. il riconoscimento integrale ai fini della carriera di tutti i servizi di insegnamento preruolo.
2 - Orario di servizio
L'orario di servizio dei docenti è per sua natura complesso e articolato, come tutte le attività che afferiscono alla sfera professionale.
Solo l’attività di insegnamento è oggettivamente quantificabile.
Essa è in equilibrio – storicamente consolidato – con i restanti impegni connessi al suo espletamento e si configura come “tempo professionale” pieno, pertanto:
a. L’insegnamento come porzione dell’orario di lavoro va confermato in diciotto ore per la scuola secondaria e progressivamente uniformato a diciotto ore per i docenti dei restanti ordini di scuola anche nella prospettiva del riordino complessivo del sistema istruzione e della modifica degli ordinamenti e dei curricoli;
b. L'attività di programmazione settimanale degli insegnanti elementari andrà ricompressa nelle attività connesse con la funzione docente come negli altri ordini di scuola;
c. Le prestazioni di 'insegnamento eccedenti l’orario previsto dal contratto non possono in ogni caso superare le tre ore settimanali, devono mantenere il carattere della non obbligatorietà e il loro compenso deve essere rivalutato in quanto esse comportano maggiori oneri professionali;
d. Non trova giustificazione e va superata l’attuale frammentazione retributiva relativamente ai compensi attuali delle ore di insegnamento;
e. L' orario di insegnamento è articolato su cinque giorni;
f. Con l’eccezione delle scuole serali, gli impegni scolastici dei docenti devono concludersi entro le ore 19; qualora il servizio dei docenti si protragga oltre tale orario, viene computato in misura doppia. L' intera prestazione professionale del docente non può comunque superare il tetto massimo di otto ore giornaliere;
g. Riduzione del monte ore obbligatorio destinato alle attività collegiali;
h. Si chiede la cassazione del comma 5 dell’art. 42 del CCNL 1995;
i. Il superamento del monte ore stabilito contrattualmente sia per il collegio dei docenti e sue articolazioni, per i consigli di classe, interclasse, sezione e intersezione, obbliga sempre al pagamento delle ore eccedenti con le risorse del fondo dell’Istituzione scolastica.
3 – Potenziamento dell’Indennità di Funzione in situazioni di disagio.
L’Indennità di Funzione Docente deve essere potenziata in tutte le situazioni in cui si verifichi un impegno di servizio di fatto più oneroso o siano introdotti elementi di flessibilità:
a. riduzione dell’ora di lezione con incremento del numero delle unità di insegnamento;
b. attività di insegnamento distribuita tra mattino e pomeriggio o, comunque interrotta nella sua continuità, con uno o più intervalli orari;
c. presenza nelle classi di alunni con oggettive situazioni di svantaggio;
d. distribuzione dell' orario di insegnamento in due o più plessi, sezioni staccate o istituti;
e. trasferimento d' ufficio in sedi molto distanti dalla sede di titolarità o dal luogo di residenza;
f. abolizione dell' istituto contrattuale previsto per le scuole situate in zone a rischio;
g. estensione anche alla scuola del beneficio del buono pasto ove ne occorrano le condizioni.
4 – Aggiornamento
Dovranno essere garantiti ai docenti periodi sabbatici per l’aggiornamento professionale in regime di totale gratuità: Sarà compito delle istituzioni scolastiche autonome individuare modalità, tempi e risorse necessarie alla effettiva fruizione di tale diritto. A livello di contrattazione nazionale saranno stabiliti i criteri generali.
5 – Miglioramento delle condizioni di esercizio della professione
Al fine di favorire l’auto-aggiornamento professionale il contratto dovrà prevedere la detrazione fiscale e contributi per tutte le spese inerenti l’espletamento della funzione docente.
In particolare per:
a. aggiornamento professionale: partecipazione a corsi di specializzazione, di formazione, convegni, seminari;
b. ingresso ai musei e ai teatri dell’Unione Europea;
c. acquisto di libri e/o riviste e di strumentazione informatica;
d. rivalutazione e contrattualizzazione delle indennità di missione e trasferta.
6 - Valorizzazione professionale
Questo contratto dovrà sancire il superamento dell’istituto delle Funzioni-Obiettivo verificata in gran parte, la loro inefficacia e sostanziale inutilità.
Nelle istituzioni scolastiche autonome potranno essere previste figure di coordinamento elettive e figure che opereranno con incarichi specifici a termine.
I coordinatori opereranno in regime di esonero parziale (variabile a seconda della funzione svolta) e non potranno accedere alla retribuzione aggiuntiva.
6 bis – Permessi artistici
Per il Personale del settore artistico e musicale l’esigenza di affermare ed avere riconosciuta una più dignitosa professionalità
La Scuola dell’Autonomia, per un verso punta a qualificare la propria esistenza attraverso la valorizzazione dei docenti, e dall’altro anche il Territorio chiede (inteso nella sua valenza socio-culturale e produttiva) di affermare una più definita e puntuale professionalità da utilizzare sul piano del lavoro. Per cui, in previsione della Riforma in atto dell’Istruzione e Formazione, è necessario sostenere, per il Personale, la crescita professionale sul piano normativo per rendere concreta e sostanziale tale asserzione.
Il settore artistico (Arti plastico-visuali e musicali) è un settore che richiede una particolare professionalità riconosciuta attraverso il possesso di competenze esperienziali ed operative pertanto è necessario rendere fattiva la crescita della professionalità attraverso un miglioramento delle condizioni di opportunità professionali e conseguente ricaduta,, per il docente nel rapporto di insegnamento-apprendimento.
In particolare il riconoscimento delle Attività artistiche ( e, in aggiunta, musicali) vanno regolamentate sulla scia dell’esistente art.454 ( T.U. 297/94) ove sono previsti permessi per lo svolgimento di attività artistiche ”per una durata complessiva non superiore a 30 giorni di congedo straordinario”.
Premesso che il riconoscimento deve essere mantenuto, oltre che ai docenti, anche al personale ispettivo e direttivo, si puntualizzano le seguenti aggiunte, necessarie per le motivazioni su espresse:
*) Estensione del congedo “per motivi artistici”, oltre che al Personale del settore artistico anche a quello musicale.
Per il settore artistico, fa parte oltre che il Personale di discipline artistiche, compresa la Storia dell’Arte, che partecipa a: Mostre, Campagne di scavo archeologico, presentazione di Artisti e similare, anche il Personale d’indirizzo musicale che partecipa a Concerti, corsi di perfezionamento, e similari.
Il congedo per motivi artistici, adeguatamente motivato, viene concesso con la corresponsione degli interi assegni.
In considerazione dell’accorpamento operato tra Scuole d’Istruzione artistica(Licei artistici e Istituti d’Arte) e di altre tipologie, l’estensione dei permessi avviene, per il Personale del settore artistico e musicale,anche in tale genere di Istituti.
7 - Sviluppo della professionalità docente
Si potrà prevedere uno sviluppo di carriera centrato sull’insegnamento, correlato alla maturazione professionale e alla crescita culturale. Da articolare in due fasi: una iniziale, che copre il periodo in cui il docente sviluppa le competenze professionali, che si conclude al compimento del 5° anno di servizio comunque prestato, un’altra di maturità professionale, che inizia a partire dal sesto anno di
insegnamento.
II docente che abbia supera la fase iniziale può essere eletto coordinatore e partecipare ad un corso – concorso nazionale per accedere:
Σ all’insegnamento all’Università e nelle Facoltà di Scienze della Formazione primaria;
Σ all’insegnamento nella Formazione Tecnica Superiore;
Σ all’insegnamento nelle scuole di specializzazione per i docenti;
Σ all’attività di tutoraggio.
8 - Ferie e permessi
Le attuali norme contrattuali che danno luogo ad inutili conflitti ed eccessiva discrezionalità, vanno riscritte integralmente in modo da garantire certezza del diritto, trasparenza ed equità.
9 -Mobbing
In considerazione dell' estendersi di situazioni di mobbing nelle istituzioni scolastiche, nel contratto andranno individuati meccanismi di prevenzione e repressione di tale fenomeno.
Il personale ATA rivendica il diritto di esistere all’interno delle istituzioni scolastiche
Nella nuova scuola dell’autonomia la progettazione dell’offerta formativa richiede, da un lato, la valorizzazione della professionalità docenti, dall’altra l’unità dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
Sono necessari docenti e A.T.A. maggiormente motivati, più coinvolti nelle scelte.
Il nuovo contratto deve garantire l’obiettivo di valorizzare tutti gli operatori scolastici.
Atteso che vi sono ancora cambiamenti in corso sarà necessario che nel nuovo contratto venga prevista la possibilità di riaprire il confronto in ordine alle riforme.
I Servizi
E’ necessario rivedere l’organizzazione scolastica per i servizio a seguito delle nuove competenze trasferite alla scuola nell’ambito della riorganizzazione dell’amministrazione centrale e periferica del ministero.
E’ aumentata considerevolmente la quantità e la qualità delle competenze trasferite alle scuole.
Questo contratto deve reperire le necessarie risorse per:
Σ valorizzare e riconoscere il lavoro del personale ATA ed esplicitamente i cambiamenti in atto ed il maggior carico di lavoro di tutto il personale ATA;
Σ sostenere in maniera compiuta il nuovo impegno degli ATA adeguandone le retribuzioni e sostenendone l’impegno con adeguata formazione;
Σ completare l’inquadramento dei direttori dei servizi generali e amministrativi anche mediante l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato nella qualifica di responsabile amministrativo;
Σ tutelare le retribuzioni proteggendole dall’inflazione.
Rivendicazioni specifiche
- AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER TUTTI I PROFILI IN CONSIDERAZIONE DEL FORTE AUMENTO DEI CARICHI DI LAVORO e dell’aumento delle competenze e responsabilità per determinate figure professionali.
- RIVALUTAZIONE CONSISTENTE DEL COMPEMSO Accessorio (CIA).
- RIDETERMINAZIONE PARAMETRI FONDO ISTITUTO CALCOLATO SUL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI IN ORGANICO (docenti + ata) e tenendo conto della complessità delle istituzioni scolastiche.
- RICONOSCIMENTO e RIMBORSO DELLE SPESE sostenute PER ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ NELLA SCUOLA AL DIRETTORE SGA, AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI;
- RICONOSCIMEMTO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO NEL CASO LA SCUOLA NON HA PROVVEDUTO ALL'ATTIVAZIONE DI ADEGUATE INIZIATIVE FORMATIVE.
- TUTELA ASSICURATIVA PER DIRETTORI E ASSISTENTI E COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PER TUTTO IL PERSONALE.
- CORRESPONSIONE DEL BUONO PASTO IN RELAZIONE AL PROTARSI DEL SERVIZIO IN ORARIO POMERIDIANO.
- SUPERAMENTO DELLE ATTUALI FUNZIONI AGGIUNTIVE SOSTITUENDOLE CON ULTERIORI RISORSE FINALIZZATE CHE ASSEGNATE ALLE SCUOLE VERRANNO IN SEDE LOCALE DISTRIBUITE AL PERSONALE SULLA BASE DI CRITERI OBIETTIVI E TRASPARENTI CHE TENGANO CONTO DELLA CAPACITA’ E PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE.
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
- DEFINIZIONE PUNTUALE DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITA’;
- RISCRITTURA DEL PROFILO PER QUANTO ATTIENE L’ORARIO DI LAVORO E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO;
- POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO ORARIO DI LAVORO NELL’AMBITO DELL’ORARIO DI SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDO I CRITERI DELLA FLESSIBILITA’, SULLA BASE DELLE ESIGENZE CONNESSE ALL’ESERCIZIO DELL FUNZIONI DI COMPETENZA, GARANTENDO LA PRESENZA TUTTE LE VOLTE CHE SIA RICHIESTA DALLA NATURA DELLE ATTIVITA’ AFFIDATE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA’ ASSICURANDO COMUNQUE UNA PRESENZA ORDINARIA DI 36/35 ORE SETTIMANALI;
- POSSIBILITA’ DI SVOLGERE INCARICHI PER CONTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE E/O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DA CUI DIPENDE ED A CONDIZIONE CHE NON SIANO DI PREGIUDIZIO ALL’ATTIVITA’.
- POSSIBILITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER il personale ATA ( di ogni profilo e/o qualifica) ISCRITTO IN ALBI professionali previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- RIDETERMINARE l’entità dei compensi accessori ragguagliandoli percentualmente ad almeno il 70 % di quanto corrisposto al dirigente sulla base di parametri dell’Istituzione scolastica;
Incarichi aggiuntivi del personale ATA
Gli incarichi organizzativi e /o aggiuntivi sono proposti dal Direttore dei servizi secondo criteri, modalità di svolgimento e competenze professionali definiti a livello di contrattazione di istituto.
La contrattazione di Istituto fisserà anche la relativa retribuzione accessoria.
Orario di lavoro
Rafforzamento della flessibilità dell’orario per una migliore organizzazione del lavoro.
Controllo dell’orario mediante criteri automatici ed obiettivi che garantiscano certezza delle prestazioni individuali.
Servizio di pulizia e di vigilanza
I servizi di pulizia devono continuare ad essere svolti da personale dipendente atteso che l’affidamento degli stessi a terzi non appare utile al funzionamento delle scuole.
Nelle scuole in cui tale servizio è stato affidato a ditte ( ex LSU, cooperative etc) GLI INCONVENIENTI SONO TANTI E TALI CHE GIUSTIFICANO LA NECESSITA’ DI UN ripensamento complessivo in ordino all’utilizzo di tale personale ANCHE MEDIANTE UN LORO RAPPORTO DIRETTO CON LA SCUOLA.
I CONSORZI RAPPRESENTANO UN tramite INUTILE CHE COSTITUISCE SICURAMENTE UN AGGRAVIO DI SPESA PER IL MINISTERO e non gratifica i dipendenti che ormai da anni sono in servizio nelle scuole.
Il privato non garantisce la necessaria vigilanza all’interno delle scuole.
Assistenti Tecnici
La figura di assistente tecnico deve essere gradualmente introdotta anche nelle scuole elementari e medie attesa la presenza anche i tali tipo di istituzione scolastica di laboratori..
Nel prossimo contratto, pur nel rispetto dei differenti ruoli, funzioni e responsabilità, occorre armonizzare, rendendole per quanto possibili, omogenee le norme di stato giuridico di tutto il personale che opera all’interno del COMPARTO Scuola.
La richiesta da più parti sostenuta circa l’opportunità di aree separate di contrattazioni tra docenti e personale ATA può essere condivisa nella misura in cui la separazione serva a meglio valorizzare, anche in termini retributivi, la peculiarità delle diverse funzioni e responsabilità.
DOCENTI PRECARI
Nella logica di rimuovere ogni ingiusta discriminazione giuridica ed economica tra coloro che esercitano a pieno titolo la funzione docente, e anche per disincentivare il sistematico ricorso dell'Amministrazione dello Stato ad assunzioni con contratti a termine, proposti e riproposti consecutivamente per anni ed anni ai medesimi prestatori di tale funzione docente,
_ devono essere riconosciuti per intero tutti gli anni prestati in servizio di insegnamento non di ruolo, sia ai fini retributivi della progressione di carriera sia ai fini giuridici per ogni e qualsiasi effetto (attualmente, ottenuto lo stato lavorativo a T.I., solo i primi 4 anni vengono valutati per intero, mentre i successivi sono computati per i 2/3).
_ Ai docenti nominati dal provveditore o dal dirigente scolastico spetta la progressione di carriera come ai docenti di religione
_ Il trattamento accessorio denominato R.P.D. di cui al contratto del 15/02/2001 (già C.I.A. nel C.C.N.I. del 31/08/99) deve essere riconosciuto anche ai docenti precari con nomina del dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie, e non solo quindi ai docenti precari con rapporto d’impiego fino al 31 agosto (nomina annuale) o al 30 giugno (nomina fino al termine delle attività didattiche). Tali docenti precari, anche se assunti con contratto di durata inferiore all'intero anno scolastico, esercitano comunque, in ogni suo risvolto, la funzione docente. Il riconoscimento delle spettanze da R.P.D. deve quindi essere calcolato in ragione proporzionale al numero delle ore/cattedra settimanali peculiari ad ogni ordine di scuola e alla durata del contratto. In questi termini (esercizio della professione in sé) può e deve coerentemente essere richiesta la trasformazione della R.P.D. in INDENNITÀ DI FUNZIONE DOCENTE.
_ Pur apprezzando i notevoli miglioramenti conseguiti nella riduzione degli oneri burocratici gravanti sul personale precario all'atto della presentazione dei documenti di rito, si deve procedere ad una ulteriore semplificazione disponendo per i precari lo stesso trattamento riservato al personale di ruolo. In particolare devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente tutti gli oneri fiscali e sanitari (bolli e ticket) ora a carico del docente assunto a T.D..
_ In materia di congedi, permessi, ferie il trattamento economico e giuridico dei docenti precari con nomina annuale (fino al 31 agosto) o con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure con nomina del dirigente scolastico fino al termine delle attività didattiche su ore residue (spezzoni vacanti fino a 6 ore) deve essere equiparato a quello dei docenti al primo anno di servizio di ruolo.
Pertanto, in caso di:
- Malattia - 18 mesi in un triennio con retribuzione intera per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3 mesi, al 50% per i rimanenti 3 mesi
- Partecipazione a concorsi o esami - 8 giorni per anno scolastico con retribuzione intera
- Lutti - 3 giorni (per evento) con retribuzione intera
- Motivi personali o familiari - 3 giorni per anno scolastico con retribuzione intera
- Esigenze personali - 2 ore giornaliere con retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi
- Matrimonio - trattamento invariato rispetto al contratto vigente
- Infortunio sul lavoro - fino a completa guarigione clinica, retribuzione intera.
- Per i docenti precari assunti con nomina del dirigente scolastico per supplenze brevi:
- Malattia - 18 mesi in un triennio con retribuzione intera per i primi 30 giorni, al 50% per il 2° e 3° mese, nessuna per il restante periodo (#)
- Partecipazione a concorsi o esami, lutti , permessi personali o familiari - 1 giorno per ogni mese di servizio nel corso l'anno scolastico, fino ad un massimo di complessivi 8 gg.; retribuzione intera
- Esigenze personali - 2 ore giornaliere con retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi
- Matrimonio - trattamento invariato rispetto al contratto vigente
- Infortunio sul lavoro - fino a completa guarigione clinica, retribuzione intera.
(#) Deroga per malattie di particolare gravità
In occasione delle elezioni delle R.S.U., come per le elezioni degli OO.CC. della scuola, deve essere sancita la pari dignità politica tra personale di ruolo e non di ruolo mediante il pieno esercizio del diritto di voto attivo e passivo almeno ai docenti precari con nomina annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)