Assenze per malattia inferiori a 16 giorni Comunicato stampa |
Rif. 005/S |
Disparità di trattamento per il personale docente che si assenta dalle lezioni per malattia, per un periodo continuativo inferiore di 16 giorni.
Infatti, l’Amministrazione va nel senso di considerare obbligatoria la trattenuta di 1/30 della retribuzione professionale docente per ogni giorno di assenza per salute inferiore ai 16 giorni continuativi. Ciò in base alla C.M. 118/2000.
A Pisa, la Direzione provinciale del Tesoro intanto, in seguito ad una nota interna Prot. N°23 del 10/12/2002), sta procedendo alla restituzione delle trattenute per le assenze per salute inferiori a 16 giorni.
Il provvedimento segue dopo la diffida e messa in mora di ben 4.000 comunicazioni pervenute alla Direzione del Tesoro per la decurtazione della retribuzione dovuta per assenze di salute per un periodo inferiore a16 giorni da parte dei docenti interessati.
Trattandosi di interpretazione di una clausola contrattuale (art.23, comma8 del CCNL del 4/8/95, modificato dall’art.49 del CCNL del 26/5/9), si sarebbe dovuto procedere alla “riscrittura della clausola” contestata dalle parti con la stipula di un nuovo accordo, in base all’art. 49 del Dlgs 165/2001.