Variazioni d'Organico A.S. 2003-2004

Comunicato Stampa

Rif. 049/S
19-06-03

Scade il 10 luglio il termine per disporre incrementi del numero di classi

È quanto stabilisce la C.M. N° 27 del 7/3/ 2003 riferita agli Organici del personale docente per l’anno s. 2003- 04.

Pertanto, entro tale data, i Dirigenti Scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, come previsto dall’art. 11, "incrementi del numero delle classi" che vanno immediatamente , e comunque non oltre il 10 luglio, comunicate al competente Direttore Regionale.

In particolare, per gli Istituti d’Arte e Licei Artistici, che sono state le Scuole più esposte al pericolo di chiusura di intere Sezioni e di espulsione di personale docente dello specifico settore artistico, in seguito all’emanazione della C.M. N° 27 del7/ 3/ 2003, che poneva il divieto di comporre le prime classi articolate per sezioni con meno di 20 iscritti, abbiamo chiesto, come organizzazione specifica del settore, un intervento chiarificatore di salvaguardia delle sezioni funzionanti nelle scuole artistiche nonché di salvaguardia del futuro di sopravvivenza delle stesse Scuole .

La Nota del MIUR del 24/4/2003, prot.n.1021/DIP/UO2 indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali e, per conoscenza, ai C.S.A. valuta la possibilità di “ deroga” al divieto di articolare le classi prime nell’istruzione artistica come era contenuto nella precedente C.M. 27.

E’ chiaro che la “ flessibilità “, invocata nella citata nota ministeriale, di applicazione delle disposizioni stesse “ compatibile con la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro Paese”, va intesa applicabile oltre che per l’Organico di Diritto, anche per l’Organico di Fatto, integrando eventualmente la richiesta di prime classi articolate entro il termine consentito.

Si riporta, qui di seguito, il testo della Nota Prot. N.1021/ DIP/UO2 del 24 aprile 2003.

24 aprile 2003
Nota Prot. N.1021/ DIP/UO2

Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
e.p.c.Ai Centri servizi Amministrativi LORO SEDI

OGGETTO: Organico di diritto del personale docente anno scolastico 2003/2004 —Istruzione artistica divieto di istituire classi prime articolate — Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate.

Di seguito alla nota di questo Ufficio prot. n.41/vm dell’ 11 aprile u.s. e con riferimento a numerose sollecitazioni da più parti pervenute al fine di possibili deroghe alla disposizione relativa al divieto di articolare le classi prime, contenuta nella C.M. n. 27 del 7 marzo 2003 e nel decreto interministeriale riguardante la determinazione degli organici per l’a.s. 2003/2004, si rappresenta alle SS.LL l’opportunità di valutare, per l’istruzione artistica, le singole situazioni attraverso un’applicazione flessibile della disposizione stessa e comunque compatibile con la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro paese.

Per quel che concerne poi, le scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche e nelle aree a rischio di devianza minorile si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 21 del D.M. n. 331/98, tra l’altro richiamato nella citata nota prot. n. 41/03.

IL Capo Dipartimento – Pasquale capo -