Altra decisione contraria alla dirigenza scolastica cosentina da parte del Tribunale di Paola in materia di trasferimento d’ufficio di docenti. Soddisfatto il SAB (Federazione GILDA-UNAMS) che ha patrocinato il contenzioso Comunicato Stampa |
26-08-03 |
Prot. 19/8as
- Comunicato Sindacale -
Lì 19/08/2003
Alla Stampa e TV
–Loro Sedi-
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, con provvedimento d’urgenza, su ricorso della prof.ssa L.M. rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, ha ordinato l’immediata disapplicazione della graduatoria interna pubblicata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Raineri dell’ITCG “Pizzini” di Paola della classe AO50 Materie Letterarie 2° grado ed il successivo decreto del CSA di Cosenza, dirigente responsabile dott. Antonio Santagada relativo alla parte in cui prevede il trasferimento d’ufficio della ricorrente dall’ITCG di Paola all’IPSCT di Oriolo, per l’a.s. 2003/04.
Con lo stesso provvedimento il Giudice ha riconosciuto il diritto alla prof.ssa L.M. a non essere inserita nella graduatoria ai fini della individuazione dei soprannumerari in quanto beneficiaria della legge n. 104/92.
Il sindacato SAB della Gilda-Unams, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, di persona ha patrocinato tutto il contenzioso, compresa la fase conciliativa dove , sia il dirigente scolastico che la dirigenza del CSA di Cosenza hanno brillato per assenteismo per non essersi presentati in conciliazione, non può che esprimere, nuovamente, soddisfazione per tale decisione del Tribunale di Paola.
Infatti, in circa dieci mesi lo stesso Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, anche su contenziosi del SAB, per ben tre volte contro lo stesso dirigente scolastico e contro il dirigente responsabile del CSA di Cosenza dott. Santagada, tutte le volte con decisioni di condanna e contrarie all’operato della dirigenza.
Nel merito, la vicenda trae origine dal mancato riconoscimento della precedenza legge 104/92 alla prof.ssa L.M. figlia unica che assiste la madre diversamente abile, nella graduatoria interna d’istituto ai fini dell’individuazione dei soprannumerari da trasferire d’ufficio, con il conseguenziale trasferimento ad altra sede distante oltre cento chilometri da Paola senza aver preventivamente richiesto il proprio assenso per come previsto dalla stessa legge.
Il Giudice, nel dispositivo dell’ordinanza, ha confermato che la ratio della legge 104/92 è proprio quella di considerare le esigenze familiari preminenti su tutte le altre, a condizioni che ciò sia possibile, ed è di tutta evidenza che, non c’è bisogno di una normativa specifica a tutela delle esigenze familiari di particolare gravità se queste devono essere subordinate a quelle “aziendali”. Qualsiasi normativa in materia di trasferimento, anche di fonte contrattuale collettiva, regola i trasferimenti del lavoratore in questo senso.
Questa possibilità, non deve essere data dalle pure e semplici esigenze del datore di lavoro, ma bensì, deve essere individuata invece nella concreta realizzabilità e ne deriva, per il lavoratore, un diritto condizionato alla concreta realizzabilità dello stesso, il che significa che la richiesta della ricorrente a non essere inserita in graduatoria dei soprannumerari in quanto beneficiaria della legge 104/92, può essere negata quando non è realizzabile ma non quando contrasta con le esigenze del datore di lavoro.
SINDACATO AUTONOMO DI BASE
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