Docente di Lecce vince Vertenza assistita dalla Unams-scuola Federazione nazionale Gilda-UNAMS Comunicato stampa |
Rif. 029/S |
Una docente di Lecce, prof.ssa M.M., è stata assistita dalla Unams -scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI presso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce, nel collegio di Conciliazione ai sensi degli art. 65-66 del D.lgs 165/01. La vertenza riguardava la omessa retribuzione dei compensi relativi a ben due progetti P.O.R. , risalenti al lontano 2001 e per cui la scuola ove la docente prestava servizio, dopo l'impegno e la prestazione lavorativa, ne aveva pretestuosamente rifiutato il corrispettivo, nonostante le nomine formali di attribuzione a firma del Dirigente scolastico.
Il sindacato della lavoratrice ha fatto presente che:
In data 25.09.2001, con decreto prot. 7411/A22-F.P., la scrivente era nominata dal Dirigente scolastico dell'istituto in indirizzo quale destinataria di collaborazione di lavoro per il progetto P.O.R. 2000-2006 dell'....... relativamente alle competenze di natura trasversale misura 3.2 finalizzato alla figura di .....Tale nomina era conferita ora per allora dal Dirigente scolastico dell'istituto in premessa, sulla base della delibera del Collegio docenti di adesione ai P.O.R. 2000-2005 misura 3.2 (doc. 1).
B) In data 25.09.2001, con decreto prot 7412/A22-F.P., la scrivente era nominata dal Dirigente scolastico dell'istituto in indirizzo quale destinataria di collaborazione di lavoro per il progetto P.O.R. Puglia 2000-2006 dell'...., relativamente alle competenze di natura trasversale misura 3.14 per le pari opportunità.
Tale nomina era conferita ora per allora dal Dirigente scolastico dell'istituto in premessa, sulla base della delibera del Collegio docenti di adesione ai P.O.R. 2000-2005 misura 3.14 (doc. 2). In data 23.6.2004, l'istante ricorrente inviava nota al Dirigente scolastico dell'istituto summenzionato, richiedendo il pagamento delle somme spettanti per il lavoro svolto relativamente ai progetti summenzionati per cui era risultata nominata (doc. 3).
A tale nota della docente in parola, il Dirigente scolastico rispondeva con atto prot. 7593 del4.11.2004 (doc. 4), negando immotivatamente alla stessa il compenso di quanto spettante alla lavoratrice in assolvimento delle nomine attribuite a seguito della delibera del Collegio docenti di adesione ai precitati progetti P.O.R. Puglia 2000-06.
In via preliminare appare opportuno ricordare che "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (art. 2094 c.c.).
Ed inoltre in prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario (art. 2108 c.c.).
Fuor di dubbio è che la ricorrente abbia prestato ore aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo per assolvere all'incarico per cui risultava normalmente nominata con decreto dirigenziale e sulla base di una delibera del Collegio dei docenti.
Inoltre altrettanto indubitabile è che l'istituto scolastico ........abbia inserito nel proprio piano dell'offerta formativa la realizzazione di percorsi formativi di eccellenza in collaborazione con: Università degli studi di Lecce, aziende pubbliche e private, centri di formazione professionale ..... Enti territoriali.
A tale scopo erano attivati sulla base di appositi finanziamenti previsti i richiamati progetti P.O.R., quale interazione tra scuola ed ente di formazione "......." di Lecce. Del tutto priva di motivazione quindi si appalesa il diniego espresso dal dirigente nella richiamata nota prot. 7593 del 4.11.04 in cui lo stesso assurdamente afferma che "non risulta che la scuola sia tenuta in alcun modo a corrispondere il compenso richiesto per l'attività di progettazione P.O.R..".
Al contrario, responsabile dell'inadempimento contrattuale, dovuto alle omesse retribuzioni percepite, è esclusivamente l'Istituzione scolastica, ponendosi l'ente di formazione Artistes quale soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo. E tanto anche in ragione dell'affidamento creato nei dipendenti nominati per tale incombenza lavorativa prestata, tra l'altro, oltre il normale obbligatorio servizio giornaliero: se così non fosse non si comprende chi avrebbe mai accettato una tale incombenza gratuitamente !!!!
D'altro canto le somme relative a tali progetti sarebbero dovute transitare attraverso il bilancio dell'istituzione scolastica, di talché ad eventuale mancanza di fondi, il Dirigente scolastico, secondo rapporti di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuto premurare di avvertire immediatamente i propri docenti formalmente, invitandoli ad interrompere le proprie prestazioni lavorative per tali progetti. Ed invece nulla è stato fatto di tutto ciò, lasciando che la scrivente lavoratrice prestasse il lavoro, sacrificando anche il proprio tempo.
Pertanto si conclude che l'Istituzione scolastica, in relazione alla condotta tenuta non essendosi tempestivamente attivato, anche a seguito della richiesta della docente, sia responsabile pure dei danni derivanti dall'affidamento ingenerato nella ricorrente dipendente, in relazione ai progetti summenzionati e quindi sia tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio una somma, che, in via equitativa, si stima equa in € 1000,00*, a progetto, oltre a rivalutazione del capitale ed interessi legali dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese legali per la presente procedura che si calcolano in € 250,00*, per una somma totale di € 2250,00*.