Formazione ATA? Grazie, si..!! Comunicato Stampa e nota Ministeriale 152vm del 17 nov. 2006 |
Rif. 026/S |
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per listruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff.5° - Uff. 7°
Prot.152/vm Roma, lì 17 novembre 2006
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
e,p.c. Al Ministero dellEconomia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema informativo integrato
Ufficio V
Piazza Dalmazia, 1 ROMA
e,p.c. AllARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni)
Via del Corso ROMA
OGGETTO: personale ATA- articolo 7 CCNL/2005 tavolo ex articolo 9
Accordo nazionale 10 maggio 2006 indicazioni operative -
In prosecuzione della nota 125/vm del 5 ottobre c.a., con la quale sono state trasmesse le indicazioni formulate dal tavolo di confronto, previste dallarticolo 9 di cui in oggetto, si riportano, di seguito, le ulteriori decisioni assunte dallorgano paritetico nel corso dei lavori. Le SS.LL. vorranno attenersi in modo puntuale alle prescrizioni formulate, al fine di garantire lassoluta omogeneità ai riferimenti normativi, necessari per ladozione dei provvedimenti applicativi dellarticolo 7.
In merito alle questioni esaminate, si è convenuto quanto segue:
PART-TIME
Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, limporto della posizione economica di cui al comma 1 dellarticolo 7 è corrisposto in misura proporzionale allorario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time, a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dallarticolo 57 del CCNL 24 luglio 2003.
ARTICOLO 58
1) Il personale delle aree contrattuali A e B, titolare della posizione economica di cui allarticolo 7, può accettare incarichi ai sensi dellarticolo 58 del CCNL/2003. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
2) Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione relativo al profilo professionale di titolarità. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine il personale interessato inoltra apposita domanda allUfficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dellarticolo 58 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
PERSONALE PARZIALMENTE INIDONEO
Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità dellarticolo 7 del CCNL 7/12/05, laffidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dallart. 6 del CCNL 2002/2005 e, nello specifico, regolata dallarticolo 4 dellAccordo Nazionale 10 maggio 2006.
FORMAZIONE
1) La partecipazione alle attività di formazione, on-line e in presenza, è considerata servizio a tutti gli effetti come previsto dallarticolo 7, comma 1, dellAccordo nazionale del 10 maggio 2006. Ai destinatari dei corsi di formazione di cui allarticolo 7, utilmente collocati nella graduatoria provinciale, deve essere garantita la partecipazione alle attività in presenza e lo svolgimento delle attività on-line previste dai corsi, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di scuola.
2) - Il personale che si trovi in situazione di sospensione dal servizio per giustificato motivo (permesso di studio, maternità, etc.), ad eccezione del personale assente per malattia, può partecipare, a richiesta, all'attività formativa. In tali casi la partecipazione è consentita previo rilascio di apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale l'interessato esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità. La dichiarazione deve essere presentata sia alla scuola sede di servizio sia al direttore del corso.
3) - La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore dei _ delle ore in presenza ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line comportano la decadenza dalla maturazione del diritto allattribuzione della posizione economica.
4) - Per i corsisti risultati assenti per cause non imputabili alla loro volontà devono essere istituite una o più sessioni suppletive, da organizzare, in ragione del numero dei partecipanti e dei vincoli di spesa, anche a livello interprovinciale e/o interregionale. Al fine di consentire la necessaria programmazione degli interventi, i motivi ostativi alla frequenza, opportunamente documentati, devono essere tempestivamente comunicati, dagli interessati, agli Uffici scolastici provinciali.
5) - A favore del personale in servizio allestero, utilmente collocato nelle graduatorie definitive sono attivate, con la collaborazione dellIndire, specifiche e idonee procedure telematiche allo scopo di garantire la fruibilità dei percorsi formativi e , conseguentemente, lattribuzione della posizione economica nei tempi e nelle modalità previste per il restante personale.
Le SS.LL. sono pregate di garantire la massima diffusione della presente nota.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino