Ministero dellUniversità e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER LALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Prot. n. 2026
Roma, 20 Marzo 2007
Alle Istituzione AFAM
Loro sedi
OGGETTO: Decreto interministeriale per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per lalta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dellart. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003.
Si trasmette il decreto Interministeriale con il quale sono stati fissati i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle Istituzioni per lalta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dellart. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003.
I compensi in questione andranno corrisposti agli interessati solo dopo ladozione di apposita delibera del Consiglio di amministrazione che ne fissi la misura, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti indicati nella tabella allegata al sopracitato decreto.
Il Dirigente
(Giovanni Epifani)
Il Ministro dellUniversità e della Ricerca
di concerto con
IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza; dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia e per lesercizio dellautonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508/99;
VISTO il D.P.R. n. 132/03, in particolare, il comma 3 dellart. 4 che affida ad un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, la determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari delle Istituzioni previsti al comma 1 dello stesso art. 4;
CONSIDERATO che per lindividuazione dei predetti limiti si rende necessario tener conto della consistenza dei bilanci delle Istituzioni;
RITENUTO di dover fissare i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in relazione allentità dei bilanci;
DECRETA
ART. 1 Nellallegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definiti i limiti dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. I predetti limiti sono incrementati del 20% per quelle Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dellesercizio precedente, superiore a Euro 600.000,00.
ART. 2 La misura dei compensi è deliberata dal Consiglio di amministrazione previa verifica delle disponibilità di bilancio.
ART. 3 I compensi previsti per la partecipazione alle riunione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti, sono attribuiti per un massimo di 11 sedute lanno. La partecipazione ad eventuali ulteriori sedute è gratuita.
ART. 4 Il compenso, previsto per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico, non spetta al Presidente e al Direttore in quanto componenti di diritto degli stessi.
ART. 5 Al Direttore dellIstituzione è attribuita a carico del bilancio unindennità nella misura da indicare con successivo decreto.
01 Febbraio 2007
Firmato Firmato
Il Ministro dellUniversità Il Ministro dellEconomia e
e della Ricerca delle Finanze
Il Ministro dellUniversità e della Ricerca
TABELLA
LIMITI DEI COMPENSI ANNUI LORDI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI
ORGANI DELLE ISTITUZIONI AFAM
(Art. 4, comma 3, DPR n. 132/03)
ORGANI
|
LIMITE COMPENSI
|
Presidente |
13.000
|
Consiglio di Amm.re componenti (compenso per seduta) |
50
|
Consiglio Accademico componenti (compenso per seduta) |
40
|
Collegio dei Revisori Presidente - componenti |
1.800
|
Nucleo di valutazione Presidente - componenti |
1.800
|
Consulta degli Studenti componenti (compensi per seduta) |
30
|