Decreto Ministeriale 26 settembre 2002
Calendario delle istituzioni A.F.A.M. - anno accademico 2002/2003
VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare modo l’art. 75 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; ATTESA la necessità di definire il calendario accademico per le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, per il prossimo anno accademico e fino alla emanazione degli statuti di autonomia e del regolamento degli ordinamenti didattici; VISTA la nota informativa del 17 settembre 2002 prot. n. 3310 inviata alle Organizzazioni sindacali; VISTO il parere deliberato dal Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale nell’adunanza del 12 settembre 2002; 2. I collegi dei professori deliberano i periodi di sospensione delle attività al fine di consentire la verifica e la valutazione del piano attuativo del progetto di istituto, nonché lo svolgimento degli esami, la realizzazione dei saggi finali e delle altre iniziative programmate per garantire agli studenti appropriate esperienze didattiche di arricchimento dei contenuti culturali di indirizzo e di ampliamento delle attività artistiche. 4. Per l’Accademia nazionale di danza la programmazione di cui al comma 1 è deliberata entro il 30 settembre. Art.3 Art. 4
D E C R E T A:
Art.1
La durata dell’anno accademico è determinata come segue:
a) Accademia nazionale di danza; dal 1° ottobre al 30 settembre
b) Accademia nazionale d’arte drammatica,
Accademie di belle arti, Conservatori di musica,
Istituti musicali pareggiati e ISIA dal 1° novembre al 31 ottobre
Art.2
1. Entro il 31 ottobre i collegi dei professori deliberano il progetto per l’organizzazione delle attività formative, di ricerca e di produzione artistica, e in tale ottica procedono alla programmazione ed alla scansione del monte ore tenendo conto dei C.C.N.L. e delle apposite sequenze contrattuali.
3. Il calendario degli esami di ammissione, di promozione, di compimento, di licenza e di diploma, ivi compresa la possibilità della terza sessione di esame, è stabilito dal direttore, sentito il collegio dei professori e tenuto conto delle normative vigenti e delle festività di cui all’art. 3.
Il calendario delle festività, conformemente alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:
- tutte le domeniche,
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi,
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione,
- il 25 dicembre, Natale,
- il 26 dicembre,
- il 1° gennaio, Capodanno,
- il 6 gennaio, Epifania,
- il 25 aprile, anniversario della liberazione,
- il 1° maggio, festa del lavoro
- il 2 giugno, festa della Repubblica,
- il lunedì dopo Pasqua,
- la festa del Santo Patrono.
Per le scuole medie ed i licei sperimentali annessi ai Conservatori di musica e per il liceo coreutico sperimentale annesso all’Accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni relative all’istruzione secondaria.
Art. 5
Le norme di cui al presente decreto trovano applicazione anche per le Accademie ed i Conservatori funzionanti nelle regioni a statuto speciale e nella provincia autonoma di Trento.
Il Ministro |