A.A. 2003/2004-copertura delle cattedre e dei posti in organico
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 recante la riforma delle istituzioni artistiche e musicali ed in particolare l’art.2, comma 6; CONSIDERATO che i posti e cattedre vacanti, nell’anno accademico 2003/2004, nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica, sono rispettivamente n.58 e n.224; ACCERTATO che possono essere assegnati per contratto a tempo indeterminato n. 38 cattedre e posti nelle Accademie di belle arti e n. 62 cattedre e posti nei Conservatori di musica; RILEVATO che i restanti 182 cattedre e posti, essendo relativi ad insegnamenti per i quali le graduatorie nazionali risultano esaurite, possono essere coperti soltanto con contratti a tempo determinato attingendo alle graduatorie di istituto; TENUTO CONTO che i posti da destinare a contratti a tempo indeterminato devono essere ripartiti tra la graduatoria per titoli ed esami e la graduatoria nazionale ad esaurimento, fatta salva la compensazione di pregresse situazioni di crediti e debiti tra le graduatorie stesse risultante dal computo di tutte le nomine nel tempo intervenute fino all’a.a.2002/2003; VISTO il D.M. 12.2.2003 con il quale si dispone che gli ammessi con riserva nella graduatoria nazionale ad esaurimento, che abbiano positivamente superato le prove di esame della sessione riservata indetta con O.M. n.247/1999, sono destinatari di contratti a tempo indeterminato e determinato; TENUTO CONTO che, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui i posti destinati alle nomine in ruolo risultino in numero dispari, l’arrotondamento all’unità è attribuito al concorso per esami e titoli; D E C R E T A: Art.1 Ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato, alle singole discipline delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica è assegnato il numero dei posti a fianco di ciascuna di esse indicato nell’unito prospetto, che ne individua la distribuzione tra le due graduatorie in premessa. Il prospetto stesso è parte integrante del presente provvedimento. Art.2 Avverso il presente provvedimento, che è atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Bruno Civello |