Decreto n. 27 del 23-01-2002


VISTO: il Decreto interministeriale 8.2.1984, con il quale sono state stabilite le modalità relative al funzionamento didattico e organizzativo del Corso Straordinario Permanente di Sassofono;
VISTA: la legge 6.8.1991, n. 244, art. 1 bis, comma 2, con la quale è stata disposta la ridefinizione didattica dei Corsi Speciali e Straordinari della Accademie e dei Conservatori di Musica;
VISTO: il D.M. 23.4.1992, con il quale, in attuazione della predetta legge n. 244/1991 è stata disposta la trasformazione di alcuni preesistenti corsi straordinari in “Scuole”;
VISTO: il D.M. 30.4.1993, con il quale è stata disposta la trasformazione in “Scuola” del preesistente Corso Straordinario Permanente di Sassofono, previo integrale assorbimento dei relativi programmi di insegnamento e di esame;
PRESO ATTO: che la durata degli studi ed il livello degli esami sostenuti nell’ambito del preesistente Corso Straordinario Permanente, con riferimento sia alla disciplina strumentale che a quelle complementari, non hanno subito alcuna integrazione né modifica in sede di Decreto Ministeriale di trasformazione, in quanto pienamente corrispondenti alle esigenze didattiche della “Scuola di Sassofono”, discipline, peraltro, tuttora vigenti;
VISTO: il parere favorevole espresso dal CNAM in merito alla possibilità di attribuire all’attestato finale del Corso Straordinario Permanente di Sassofono il medesimo valore riconosciuto al Diploma finale della corrispondente “Scuola”.

DECRETA:

L’Attestato finale del corso straordinario permanente di “Sassofono” ha il medesimo valore riconosciuto al diploma finale della corrispondente “Scuola”.

IL MINISTRO
Roma, 23 gen 2003