Decreto Ministeriale 8 ottobre 2003 prot. n. 627/AFAM/2003
Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali delle Accademie di Belle Arti
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l’art. 6; VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti; CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99; VISTO il decreto 28 ottobre 2002, n. 39 di autorizzazione alla sperimentazione didattica nelle Accademie di Belle Arti, che all’art. 3 ha previsto, previa valutazione dei percorsi formativi, l’individuazione dei titoli finali da rilasciare; VISTE le valutazioni formulate dagli esperti sui predetti corsi; RITENUTO di dover determinare i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi, al fine di garantire anche le legittime aspettative degli studenti interessati; RITENUTO inoltre di dover consentire l’attivazione di corsi sperimentali, già approvati e validati, a tutte le istituzioni del settore, al fine di garantire omogeneità nell’offerta formativa DECRETA ART. 1 A conclusione dei corsi sperimentali attivati dalle Accademie di Belle Arti si conseguono i titoli finali di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto. ART. 2 Le Accademie sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. ART. 3 Le Accademie possono attivare, previa autorizzazione del Ministero, corsi sperimentali analoghi per obiettivi e contenuti formativi a quelli di cui all’allegato elenco. ART. 4 A seguito dell’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia didattica e dei relativi decreti attuativi, le istituzioni provvedono a disciplinare le modalità per il passaggio degli studenti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti didattici.
La proposta di attivazione è deliberata dai competenti organi accademici, su proposta del Collegio dei docenti e previa verifica della disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.
IL MINISTRO Letizia Moratti |